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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 40076/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] c.liaJaa=nebsla=ti=lg=" [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con unico atto, avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna emessa nei loro riguardi per il delitto di concorso nel furto di articoli vari da un esercizio commerciale, aggravato dalla violenza sulle cose (rottura delle placche antitaccheggio) e con la recidiva specifica e infraquinquennale per entrambe: delitto contestato come commesso il 21 gennaio 2012.

Nell'unico motivo di doglianza le ricorrenti denunciano violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della prescrizione del reato: in particolare le esponenti evidenziano che nella statuizione sanzionatoria non é stato praticato alcun aumento per la recidiva contestata, evidentemente in difetto di una valutazione sintomatica di riprovevolezza della condotta, atteso che le imputate sono state condannate con una pena determinata in base all'equivalenza di circostanze attenuanti e aggravanti (ivi compresa, fra queste ultime, la recidiva).

Richiamando il principio affermato dalla sentenza a Sezioni Unite n. 20808/2019, il ricorrente deduce che il reato, contestato come commesso il 21 gennaio 2012, é ad oggi estinto per prescrizione.

2. I ricorsi sono inammissibili, perché manifestamente infondati.

Va premesso che la determinazione del trattamento sanzionatorio nella sentenza impugnata é operata facendo espresso riferimento al bilanciamento "in equivalenza" della contestata recidiva (e dell'aggravante della violenza sulle cose) con la già riconosciuta circostanza attenuante di cui all'articolo 62, numero 4, cod.pen.; é tuttavia pacifico che il giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 cod.pen. ha carattere unitario e deve necessariamente comprendere tutte le circostanze contestate e ritenute dal giudice (Sez. 5, Sentenza n. 12988 del 22/02/2012, Benatti, Rv. 252313).

Ciò chiarito, é di tutta evidenza che il richiamo alla sentenza Schettino a Sezioni Unite é affatto eccentrico e privo di pregio.

Nella detta sentenza il tema della mancata considerazione della recidiva nel computo del trattamento sanzionatorio - dalla quale discende la disapplicazione delle statuizioni inerenti al calcolo del tempo necessario alla prescrizione e dipendenti dalla recidiva contestata - é espressamente chiarito nei suoi contorni muovendo dalla «considerazione che, tanto sul piano normativo che su quello logico, il fatto stesso di aver operato il giudizio di bilanciamento presuppone il riconoscimento della recidiva; diversamente, mancando addirittura uno dei termini da comparare, non sussisterebbe quel concorso di circostanze eterogenee che é all'origine delle regole poste dall'art. 69 cod. pen.»; tuttavia, «quando il giudice di merito valuta la recidiva sub valente rispetto alle concorrenti attenuanti, egli esprime una valutazione di dis funzionalità della recidiva rispetto al programma di trattamento che comincia a delinearsi con la fissazione della pena da infliggere».

Ben diversa é la situazione alla mano, nella quale il calcolo della recidiva é stato operato in equivalenza, con conseguente rilevanza della stessa ai fini dell'esito sanzionatorio finale.

Ne discende che é corretto il calcolo del termine di prescrizione operato dalla Corte felsinea: in proposito deve infatti considerarsi che il termine minimo di prescrizione, trattandosi di delitto, é quello di sei anni, pur comprendendo nel conteggio l'aumento per la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'articolo 625 n. 2 cod.pen. (che comporta il raddoppio della pena prevista per l'ipotesi - base di furto) e pur considerando la diminuente per il tentativo.

Al termine predetto va poi applicato in ragione di un terzo, ex art. 63, comma 4, cod.pen., l'aumento della pena per la recidiva specifica infraquinquennale (da considerarsi equivalente a un'aggravante a effetto speciale: Sez. 6, Sentenza n. 23831 del 14/05/2019, Pastore, Rv. 275986; Sez. 3, Sentenza n. 3391 del 12/11/2014, dep. 2015, Policoro, Rv. 262015), considerando che essa comporta un aumento di misura inferiore rispetto a quello dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2, con conseguente determinazione del termine - base di prescrizione in ragione di otto anni; termine rispetto al quale deve essere pure applicato l'aumento per i fatti interruttivi ex art. 161, comma 2, cod.pen., da commisurarsi nella specie, secondo la giurisprudenza pressoché unanime, in ragione della metà di quello base (dunque di ulteriori quattro anni), ancora per la riconosciuta recidiva ex art. 99, comma 2, cod.pen. (cfr. in terminis Sez. 2, Sentenza n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721; Sez. 5, Sentenza n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490; Sez. 4, Sentenza n. 6152 del 19/12/2017, dep. 2018, Freda e altro, Rv. 272021; Sez. 3, Sentenza n. 50619 del 30/01/2017, Zandomeneghi, Rv. 271802).

Ne risulta che, all'evidenza, il termine di prescrizione non era spirato al momento dell'emissione della sentenza impugnata e neppure ad oggi risulta decorso (dovendo i 12 anni complessivi computarsi dal 21 gennaio 2012, il termine de quo spirerà nel 2024).

3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», le ricorrenti vanno condannate al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3000,00 per ciascuna in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] c.liaJaa=nebsla=ti=lg=" [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con unico atto, avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna emessa nei loro riguardi per il delitto di concorso nel furto di articoli vari da un esercizio commerciale, aggravato dalla violenza sulle cose (rottura delle placche antitaccheggio) e con la recidiva specifica e infraquinquennale per entrambe: delitto contestato come commesso il 21 gennaio 2012. Nell'unico motivo di doglianza le ricorrenti denunciano violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della prescrizione del reato: in particolare le esponenti evidenziano che nella statuizione sanzionatoria non é stato praticato alcun aumento per la recidiva contestata, evidentemente in difetto di una valutazione sintomatica di riprovevolezza della condotta, atteso che le imputate sono state condannate con una pena determinata in base all'equivalenza di circostanze attenuanti e aggravanti (ivi compresa, fra queste ultime, la recidiva). Richiamando il principio affermato dalla sentenza a Sezioni Unite n. 20808/2019, il ricorrente deduce che il reato, contestato come commesso il 21 gennaio 2012, é ad oggi estinto per prescrizione. 2. I ricorsi sono inammissibili, perché manifestamente infondati. Va premesso che la determinazione del trattamento sanzionatorio nella sentenza impugnata é operata facendo espresso riferimento al bilanciamento "in equivalenza" della contestata recidiva (e dell'aggravante della violenza sulle cose) con la già riconosciuta circostanza attenuante di cui all'articolo 62, numero 4, cod.pen.; é tuttavia pacifico che il giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 cod.pen. ha carattere unitario e deve necessariamente comprendere tutte le circostanze contestate e ritenute dal giudice (Sez. 5, Sentenza n. 12988 del 22/02/2012, Benatti, Rv. 252313). Ciò chiarito, é di tutta evidenza che il richiamo alla sentenza Schettino a Sezioni Unite é affatto eccentrico e privo di pregio. Nella detta sentenza il tema della mancata considerazione della recidiva nel computo del trattamento sanzionatorio - dalla quale discende la disapplicazione delle statuizioni inerenti al calcolo del tempo necessario alla prescrizione e dipendenti dalla recidiva contestata - é espressamente chiarito nei suoi contorni muovendo dalla «considerazione che, tanto sul piano normativo che su quello logico, il fatto stesso di aver operato il giudizio di bilanciamento presuppone il riconoscimento della recidiva; diversamente, mancando addirittura uno dei termini da comparare, non sussisterebbe quel concorso di circostanze eterogenee che é all'origine delle regole poste dall'art. 69 cod. pen.»; tuttavia, «quando il giudice di merito valuta la recidiva sub valente rispetto alle concorrenti attenuanti, egli esprime una valutazione di dis funzionalità della recidiva rispetto al programma di trattamento che comincia a delinearsi con la fissazione della pena da infliggere». Ben diversa é la situazione alla mano, nella quale il calcolo della recidiva é stato operato in equivalenza, con conseguente rilevanza della stessa ai fini dell'esito sanzionatorio finale. Ne discende che é corretto il calcolo del termine di prescrizione operato dalla Corte felsinea: in proposito deve infatti considerarsi che il termine minimo di prescrizione, trattandosi di delitto, é quello di sei anni, pur comprendendo nel conteggio l'aumento per la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'articolo 625 n. 2 cod.pen. (che comporta il raddoppio della pena prevista per l'ipotesi - base di furto) e pur considerando la diminuente per il tentativo. Al termine predetto va poi applicato in ragione di un terzo, ex art. 63, comma 4, cod.pen., l'aumento della pena per la recidiva specifica infraquinquennale (da considerarsi equivalente a un'aggravante a effetto speciale: Sez. 6, Sentenza n. 23831 del 14/05/2019, Pastore, Rv. 275986; Sez. 3, Sentenza n. 3391 del 12/11/2014, dep. 2015, Policoro, Rv. 262015), considerando che essa comporta un aumento di misura inferiore rispetto a quello dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2, con conseguente determinazione del termine - base di prescrizione in ragione di otto anni; termine rispetto al quale deve essere pure applicato l'aumento per i fatti interruttivi ex art. 161, comma 2, cod.pen., da commisurarsi nella specie, secondo la giurisprudenza pressoché unanime, in ragione della metà di quello base (dunque di ulteriori quattro anni), ancora per la riconosciuta recidiva ex art. 99, comma 2, cod.pen. (cfr. in terminis Sez. 2, Sentenza n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721; Sez. 5, Sentenza n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490; Sez. 4, Sentenza n. 6152 del 19/12/2017, dep. 2018, Freda e altro, Rv. 272021; Sez. 3, Sentenza n. 50619 del 30/01/2017, Zandomeneghi, Rv. 271802). Ne risulta che, all'evidenza, il termine di prescrizione non era spirato al momento dell'emissione della sentenza impugnata e neppure ad oggi risulta decorso (dovendo i 12 anni complessivi computarsi dal 21 gennaio 2012, il termine de quo spirerà nel 2024). 3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», le ricorrenti vanno condannate al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3000,00 per ciascuna in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa
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