CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 09489/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catanzaro, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso l'ordinanza con la quale era stata applicata ad [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione all'imputazione provvisoria del reato di cui all'art. 416 cod. pen. e altri reati scopo di un'associazione finalizzata al contrabbando di gasolio. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, lamentando violazione di legge e vizi della motivazione, con riguardo sia all'individuazione delle esigenze cautelari, sia alla scelta della misura della custodia cautelare in carcere. 3. In data 22 ottobre 2021 è pervenuta valida dichiarazione di rinuncia al ricorso personalmente sottoscritta dall'interessato, oltre che dal suo difensore. 4. In ragione di ciò, il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, equamente determinata in euro cinquecento (anche in considerazione della data di intervento della rinuncia ben precedente a quella dell'udienza), in favore della Cassa della ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]