Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 115/1957
ECLI:IT:COST:1957:115
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
[OSCURATO:PERSONA] fu dal Pretore di Savona condannato, con decreto
penale del 24 giugno 1955, alla pena di lire diecimila di ammenda quale
colpevole della contravvenzione preveduta dall'art. 650 Cod. pen. in
relazione all'art. 10, comma secondo, della legge sulla stampa 8
febbraio 1948, n. 47, per avere affisso un giornale murale a copia
unica senza averne dato il prescritto avviso all'autorità locale di
pubblica sicurezza.
Nel giudizio di opposizione la difesa del Ghini propose la
questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nel
suddetto art. 10 della legge sulla stampa, in quanto contrastante con
l'art. 21 della Costituzione; ed il Pretore, con ordinanza 4 ottobre
1956, ritenendo la questione rilevante e non manifestamente infondata,
ordinò la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti a
questa Corte per la risoluzione.
L'ordinanza fu notificata alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri in data 19 ottobre 1956 e comunicata alla Presidenza delle due
Camere in data 6 ottobre 1956; a cura della Presidenza di questa Corte
ne fu disposta la pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA], pubblicazione
avvenuta nel n. 37 del 9 febbraio 1957.
Si è costituita in giudizio soltanto l'Avvocatura generale dello
Stato in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e,
nelle deduzioni scritte ed orali, ha concluso che venga respinta la
richiesta di dichiarazione della illegittimità costituzionale in
ordine alla norma a cui l'istanza si riferisce.
:
Non sussiste il preteso contrasto tra la norma dell'art. 10 della
legge sulla stampa e la norma contenuta nell'art. 21 della
Costituzione. Infatti il ricordato articolo della Carta costituzionale,
nel proclamare la libertà di manifestazione del pensiero, sancisce
energicamente il divieto di sottoporre la stampa ad autorizzazioni o
censure. Ma le autorizzazioni o le censure a cui il divieto fa
riferimento devono consistere in provvedimenti cautelari di assenso
preventivo che, nei riguardi della stampa, devono riflettere il
contenuto della pubblicazione, in modo che, a giudizio dell'autorità
competente a rilasciare l'autorizzazione o a dare il consenso, si
dovrebbe ritenere escluso ogni pericolo che dalla diffusione dello
stampato potesse derivare.
Però siffatto esame preventivo, che ferirebbe nella sua essenza la
esplicazione della libertà di stampa, non è affatto richiesto
dall'art. 10 della legge 8 febbraio 1948, n. 47; la quale, nel
disciplinare i giornali murali, che della libera stampa sono notevole
esplicazione, si limita a richiedere l'adempimento delle stesse
condizioni richieste per i normali periodici, cioè la registrazione
presso il tribunale e la indicazione di un direttore responsabile,
nonché - in occasione della pubblicazione dei singoli numeri la
consegna preventiva di quattro copie alla Prefettura e di una copia
alla Procura della Repubblica, giusta le disposizioni relative a tutti
gli stampati (legge 2 febbraio 1939, n. 374, modificata con decreto
legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660).
Per i giornali murali a copia unica, che possono essere in parte
anche manoscritti, la consegna obbligatoria preventiva delle quattro
copie è sostituita dall'avviso della pubblicazione all'autorità di
pubblica sicurezza.
Ma come per gli stampati e per i giornali ordinari o murali
l'obbligo della consegna delle copie non importa nessuna autorizzazione
e nessun potere di censura da parte dell'autorità a cui le copie
vengono consegnate, così pure per il giornale murale a copia unica
l'avviso che sostituisce la consegna delle copie non è altro che una
notizia della pubblicazione in corso, senza che l'autorità a cui la
notizia deve essere data mediante l'avviso abbia alcun potere di negare
o di sospendere la pubblicazione o comunque di manifestare il proprio
assenso sotto forma di autorizzazione o sotto qualsiasi altra forma,
salve le norme che riguardano il sequestro in caso di reato.
Nessuna incompatibilità pertanto tra quanto dispone l'art. 10
della legge sulla stampa e quanto dispone l'art. 21 della Costituzione;
cosicché la proposta questione di legittimità costituzionale deve
essere dichiarata infondata.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione sollevata con ordinanza 4 ottobre
1956 del Pretore di Savona sulla legittimità costituzionale dell'art.
10, secondo comma, della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, in
riferimento all'art. 21 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1957.
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