CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 luglio 2023
Cassazione n. 19454/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3088/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 721/2021 depositata il18/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello contro la sentenza della CTP di Siena che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso gli avvisi di accertamento per il 2012 e il 2013 recanti maggiori imposte a seguito di recupero costi per operazioni inesistenti con riferimento alle fatture emesse dalla ditta “[OSCURATO:PERSONA]”. La CTR Toscana ha rigettato l’appello con la sentenza in epigrafe e a vverso questa pronunzia ha proposto ricorso per cassazione il contribuente affidandosi ad un motivo. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate. Con atto depositato il 3.7.2023 il ricorrente ha dichiarato di avere aderito alla procedura di definizione agevolata dei carichi fiscali introdotta dalla Legge n. 197/2022 (c.d. “[OSCURATO:PERSONA]”) e ha chiesto l’estinzione del giudizio. Con ordinanza interlocutoria n. 2414/2023 si è dato termine all’Agenzia delle entrate per deduzioni in merito. [OSCURATO:PERSONA]: Con nota depositata telematicamente il 26.9.2023 l’Agenzia delle entrate ha precisato che la domanda di adesione alla procedura di definizione agevolata dei carichi pendenti, presentata dal contribuente ai sensi della legge n. 197/2022, si riferisce anche ai carichi di ruolo afferenti agli avvisi di accertamento oggetto del giudizio di legittimità. L'istanza di estinzione del ricorrente, che ha aderito alla procedura condonistica che prevede l’impegno da parte del contribuente di rinunziare ai giudizi in corso (art.1 comma 236 legge n. 197/2022), equivale a rinunzia, idonea a determinare l’estinzione del presente giudizio ex artt. 390 e 391 c.p.c. (arg. da Cass., n. 24083 del 2018). Invero, la previsione di cui all’art. 1 comma 236 della l. n. 197/2022, secondo cui l’estinzione del giudizio per effetto della adesione alla procedura di definizione agevolata dei carichi pendenti è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati, non esclude la praticabilità delle generali ipotesi di definizione del giudizio di legittimità previste dal codice di rito. Attese le ragioni della definizione del giudizio sussistono i presupposti per la compensazione (Cass. n. 10198 del 2018). Non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento di somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 (arg. da (Cass., n. 23175 del 2015; Cass., n. 19071 del 2018; Cass. n. 14782 del 2018; Cass. n. 31732 del 2018; Cass. n. 10140 del 2020). p.q.m. dichiara l’es