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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2024

Cassazione n. 09494/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Considerato che l'unico motivo di ricorso che contesta l'affermazione di responsabilità in relazione al delitto di rapina, in particolare lamentando l'impossibilità di attribuire al fine di profitto una connotazione non patrimoniale, è manifestamente infondato in quanto trattasi di enunciato ermeneutico che si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità la quale ha affermato che nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità, anche non economica o meramente morale, e in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di trarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, a condizione che la condotta sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui e sottraendola a chi la detiene (cfr., SeZ. 2, n. 37861 del 09/06/2023, Contaldo, Rv. 285190; Sez. 2, n. 23177 del 16/04/2019, Gelik, Rv. 276104); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende avuto riguardo ai profili di colpa emersi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Considerato che l'unico motivo di ricorso che contesta l'affermazione di responsabilità in relazione al delitto di rapina, in particolare lamentando l'impossibilità di attribuire al fine di profitto una connotazione non patrimoniale, è manifestamente infondato in quanto trattasi di enunciato ermeneutico che si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità la quale ha affermato che nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità, anche non economica o meramente morale, e in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di trarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, a condizione che la condotta sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui e sottraendola a chi la detiene (cfr., SeZ. 2, n. 37861 del 09/06/2023, Contaldo, Rv. 285190; Sez. 2, n. 23177 del 16/04/2019, Gelik, Rv. 276104); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende avuto riguardo ai profili di colpa emersi. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09494/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris