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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 23 ottobre 2025

Cassazione n. 41809/2025

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la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Trieste.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'appello di Trieste rigettava la richiesta di rescissione del giudicato presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza di condanna del Tribunale di Trieste n. 90/17 emessa il 20 gennaio 2017, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena della multa di cinquecento euro per il reato di insolvenza fraudolenta in concorso.

La Corte d'appello riteneva che la conoscenza del processo in capo a [OSCURATO:PERSONA] stata provatapoiché(a) il decreto di citazione a giudizioera stato notificato presso il domicilio elettoconla procedura della “compiuta giacenza”, effettuata previocontrollo della permanenza delnesso tra l'immobile e la ricorrente, (b) la [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito la residenza solo successivamente a tale notifica, ovvero ilil 23 ottobre 2015, (c)la [OSCURATO:PERSONA] aveva nominato un difensore di fiducia che, solo nel dicembre 2015, ovvero dopo la notifica del decreto di citazione a giudizio aveva rinunciato all'incarico. 2.Contro tale provvedimento ricorreva il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva che la sua assistita non era stata portata a conoscenza del processo in quanto (a) per stabilire il nesso tra l'abitazione e la persona che vi abita ericeve la notifica con la procedura della “compiuta giacenza” non sarebbe sufficiente la presenza di una cassetta della posta con l'indicazione del nominativo, sicché mancherebbe l'accertamento della permanenza di un legame effettivo tra il destinatario dell'atto ed il luogo della notifica, (b) non sarebbe stato specificato nell'atto di elezione di domicilio“a chi” le comunicazioni della variazione del domicilio avrebbero dovuto essere effettuate, (c) nell’esaminare la rinuncia al mandato deldifensore di fiducia non sarebbe stata valorizzata la circostanza che questa rinuncia indicava l'indirizzo della nuova residenza, il che avrebbe potuto indurre l'Autorità giudiziaria a compiere degli accertamenti per verificare quale fosse il nuovodomicilio della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ilricorso è infondato.

1.1. La Corte di appello risulta avere compiuto una analitica e persuasiva valutazione della diligenza utilizzata dalla ricorrente, non essendo concedibile la rescissione del giudicato nel caso in cui la mancata conoscenza del processo dipende da “colpa” dell'imputato.

Non è in discussione, infatti, che la rescissione possa essere operativa nel caso in cui la vocatio in iudicium sia avvenuta attraverso notifiche “regolari”, ma si ribadisce che per essere concessa deve essere provato che l’imputato destinatario delle notifiche non si sia colpevolmente disinteressato del processo.

In primo luogo la Corte di appello ha correttamente rilevato che il decreto di citazione giudizio veniva personalmente e regolarmente notificato alla ricorrente attraverso la procedura della c.d.

“compiuta giacenza”. [OSCURATO:PERSONA] aveva infatti eletto domicilio presso il proprio indirizzo di residenza indirizzo che risultava modificato successivamente alla data della notifica del decreto di citazione a giudizio ovvero solo il 23 ottobre 2025, mentre la notifica del decreto di citazione avveniva il 29 maggio 2025.

Sul tema la Cassazione ha già affermato, con interpretazione che si condivide, che «il perfezionamento della notificazione della citazione a giudizio per "compiuta giacenza" ha per presupposto indefettibile l'accertamento, da parte dell'ufficio notificatore, della permanenza di un legame effettivo tra il destinatario dell'atto e il luogo di esecuzione della notificazione; in definitiva, salvo prova contraria che deve investire, tuttavia, l'intima portata fidefaciente dell'attestazione che ne costituisce il presupposto - peraltro neppure allegata dalla ricorrente - il perfezionamento della notificazione per "compiuta giacenza" assume valenza dimostrativa di un oggettivo e tangibile collegamento "abitativo" tra il sito e la persona»(Sez. 5, n. 43694del 1 ottobre 2024, non mass.) Nel caso in esame l'avviso veniva inserito all'interno della cassetta postale ancora intestata alla [OSCURATO:PERSONA] che, all’epoca della notifica era ancora [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Quercia 32, oltre che al difensore di fiducia, che rinunciava all'incarico solamente nel dicembre 2015. [OSCURATO:PERSONA] rileva che, pertanto, risulta correttamente verificato il collegamento tra l’abitazione dove si deposita l’avviso e la persona cui lo stesso è destinato. 1.2.La Corte rilevava che gli indicatori convergenti emersi dall'analisi degli atti e valorizzati dalla CorteTerritoriale, ovvero (a) la formalizzazione di una dichiarazione di domicilio presso il luogo di residenza che risultava essere ancora attivo al tempo della notificazione, (b) il perfezionamento della notifica con la proceduradella “compiuta giacenza”, previa verifica della intestazione della cassetta postale dell’abitazione alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], (c) l’omessa allegazione all’Autorità procedente del mutamento di domicilio, (d) l'assistenza di un difensore di fiducia, fossero elementiconvergentinell’indicareunivocamente ilcolpevole disinteresse della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’incedere dellaprogressione processuale, il che osta all’accoglimento dell’istanza di rescissione del giudicato.

La ricorrente, peraltro, non ha allegato persuasivi elementi idonei aconfermare la asserita mancata conoscenza del processo.

Sul punto il [OSCURATO:PERSONA] rileva che è inidonea a dimostrare l’incolpevole conoscenza del processo il fatto - allegato nel ricorso - che la rinuncia del difensore di fiducia avvenuta nel dicembre del 2015 venisse comunicata alla ricorrente presso la nuova residenza che, all’epoca, risultava già mutata.

Dalla stessa comunicazione di rinuncia si evince infatti, che il difensore nominato aveva avuto plurime interlocuzioni con la ricorrente sia dopo l'avviso della conclusione delle indagini sia dopo la notifica del decreto di citazione a giudizio; comunicazioni alle quali non era tuttavia seguito alcun confronto.

L’incipit della comunicazione di rinuncia dimostrava infatti, in modo chiaro, che le notifiche del decreto di citazione giudizio non solo erano “regolari”, ma avevano anche consentito alla ricorrente di avere conoscenza della progressione processuale, come emerge dal richiamo esplicitodel difensore ai contatti avuti con la sua assistita, odierna ricorrente. 2.Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedime

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Trieste. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'appello di Trieste rigettava la richiesta di rescissione del giudicato presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza di condanna del Tribunale di Trieste n. 90/17 emessa il 20 gennaio 2017, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena della multa di cinquecento euro per il reato di insolvenza fraudolenta in concorso. La Corte d'appello riteneva che la conoscenza del processo in capo a [OSCURATO:PERSONA] stata provatapoiché(a) il decreto di citazione a giudizioera stato notificato presso il domicilio elettoconla procedura della “compiuta giacenza”, effettuata previocontrollo della permanenza delnesso tra l'immobile e la ricorrente, (b) la [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito la residenza solo successivamente a tale notifica, ovvero ilil 23 ottobre 2015, (c)la [OSCURATO:PERSONA] aveva nominato un difensore di fiducia che, solo nel dicembre 2015, ovvero dopo la notifica del decreto di citazione a giudizio aveva rinunciato all'incarico. 2.Contro tale provvedimento ricorreva il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva che la sua assistita non era stata portata a conoscenza del processo in quanto (a) per stabilire il nesso tra l'abitazione e la persona che vi abita ericeve la notifica con la procedura della “compiuta giacenza” non sarebbe sufficiente la presenza di una cassetta della posta con l'indicazione del nominativo, sicché mancherebbe l'accertamento della permanenza di un legame effettivo tra il destinatario dell'atto ed il luogo della notifica, (b) non sarebbe stato specificato nell'atto di elezione di domicilio“a chi” le comunicazioni della variazione del domicilio avrebbero dovuto essere effettuate, (c) nell’esaminare la rinuncia al mandato deldifensore di fiducia non sarebbe stata valorizzata la circostanza che questa rinuncia indicava l'indirizzo della nuova residenza, il che avrebbe potuto indurre l'Autorità giudiziaria a compiere degli accertamenti per verificare quale fosse il nuovodomicilio della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ilricorso è infondato. 1.1. La Corte di appello risulta avere compiuto una analitica e persuasiva valutazione della diligenza utilizzata dalla ricorrente, non essendo concedibile la rescissione del giudicato nel caso in cui la mancata conoscenza del processo dipende da “colpa” dell'imputato. Non è in discussione, infatti, che la rescissione possa essere operativa nel caso in cui la vocatio in iudicium sia avvenuta attraverso notifiche “regolari”, ma si ribadisce che per essere concessa deve essere provato che l’imputato destinatario delle notifiche non si sia colpevolmente disinteressato del processo. In primo luogo la Corte di appello ha correttamente rilevato che il decreto di citazione giudizio veniva personalmente e regolarmente notificato alla ricorrente attraverso la procedura della c.d. “compiuta giacenza”. [OSCURATO:PERSONA] aveva infatti eletto domicilio presso il proprio indirizzo di residenza indirizzo che risultava modificato successivamente alla data della notifica del decreto di citazione a giudizio ovvero solo il 23 ottobre 2025, mentre la notifica del decreto di citazione avveniva il 29 maggio 2025. Sul tema la Cassazione ha già affermato, con interpretazione che si condivide, che «il perfezionamento della notificazione della citazione a giudizio per "compiuta giacenza" ha per presupposto indefettibile l'accertamento, da parte dell'ufficio notificatore, della permanenza di un legame effettivo tra il destinatario dell'atto e il luogo di esecuzione della notificazione; in definitiva, salvo prova contraria che deve investire, tuttavia, l'intima portata fidefaciente dell'attestazione che ne costituisce il presupposto - peraltro neppure allegata dalla ricorrente - il perfezionamento della notificazione per "compiuta giacenza" assume valenza dimostrativa di un oggettivo e tangibile collegamento "abitativo" tra il sito e la persona»(Sez. 5, n. 43694del 1 ottobre 2024, non mass.) Nel caso in esame l'avviso veniva inserito all'interno della cassetta postale ancora intestata alla [OSCURATO:PERSONA] che, all’epoca della notifica era ancora [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Quercia 32, oltre che al difensore di fiducia, che rinunciava all'incarico solamente nel dicembre 2015. [OSCURATO:PERSONA] rileva che, pertanto, risulta correttamente verificato il collegamento tra l’abitazione dove si deposita l’avviso e la persona cui lo stesso è destinato. 1.2.La Corte rilevava che gli indicatori convergenti emersi dall'analisi degli atti e valorizzati dalla CorteTerritoriale, ovvero (a) la formalizzazione di una dichiarazione di domicilio presso il luogo di residenza che risultava essere ancora attivo al tempo della notificazione, (b) il perfezionamento della notifica con la proceduradella “compiuta giacenza”, previa verifica della intestazione della cassetta postale dell’abitazione alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], (c) l’omessa allegazione all’Autorità procedente del mutamento di domicilio, (d) l'assistenza di un difensore di fiducia, fossero elementiconvergentinell’indicareunivocamente ilcolpevole disinteresse della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’incedere dellaprogressione processuale, il che osta all’accoglimento dell’istanza di rescissione del giudicato. La ricorrente, peraltro, non ha allegato persuasivi elementi idonei aconfermare la asserita mancata conoscenza del processo. Sul punto il [OSCURATO:PERSONA] rileva che è inidonea a dimostrare l’incolpevole conoscenza del processo il fatto - allegato nel ricorso - che la rinuncia del difensore di fiducia avvenuta nel dicembre del 2015 venisse comunicata alla ricorrente presso la nuova residenza che, all’epoca, risultava già mutata. Dalla stessa comunicazione di rinuncia si evince infatti, che il difensore nominato aveva avuto plurime interlocuzioni con la ricorrente sia dopo l'avviso della conclusione delle indagini sia dopo la notifica del decreto di citazione a giudizio; comunicazioni alle quali non era tuttavia seguito alcun confronto. L’incipit della comunicazione di rinuncia dimostrava infatti, in modo chiaro, che le notifiche del decreto di citazione giudizio non solo erano “regolari”, ma avevano anche consentito alla ricorrente di avere conoscenza della progressione processuale, come emerge dal richiamo esplicitodel difensore ai contatti avuti con la sua assistita, odierna ricorrente. 2.Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedime
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