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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 39686/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari in funzione di riesame udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di FOGGIA in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di FOGGIA, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari con funzione di riesame, ha accolto l'appello, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, avverso l'ordinanza con la quale in data 18 marzo 2021, era stata rigettata la richiesta di applicazione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], della misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato devastazione, di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 419 cod. pen. contestato al capo n. 1, nonché in relazione al reato di cui agli artt. 110, 337, 61 n. 5 cod. pen. di cui al capo n. 7 dell'incolpazione provvisoria.

Il primo reato risulta contestato come commesso, all'interno della Casa circondariale di Foggia, in data 9 marzo 2020, unitamente ad altri detenuti, con particolare riferimento alla condotta di istigazione a spingere un carrello metallico in fiamme, sino al cancello di ingresso del cd. block house, nel dare ordini e incitare gli altri detenuti alla rivolta mentre percorreva la scalinata per recarsi al piano terra, con minaccia nei confronti di un assistente al quale imponeva di aprire ai detenuti che si trovavano ancora chiusi nelle rispettive celle, nell'incitare gli altri detenuti dirigendosi verso il quadrato matricola, danneggiando quanto trovato sul proprio cammino, nell'intimare al provveditore dell'amministrazione penitenziaria di Puglia e I3asilicata di andare via e lasciare il carcere, indicandolo come ormai in mano ai detenuti, tanto che questi era costretto a lasciare l'istituto penitenziario.

Il reato contestato al capo n. 7 dell'inc:olpazione attiene alla condotta di resistenza a pubblico ufficiale, commessa in concorso con altri, rimasti ignoti, ai danni dell'assistente capo coordinatore [OSCURATO:PERSONA], al quale [OSCURATO:PERSONA] in concorso con il coindagato Nobile, dopo che altri detenuti erano riusciti a sottrarre le chiavi delle celle, aveva intimato di lasciare la sezione, subito dopo spingendolo verso la rotonda a piano terra. 1.1.Le condotte si collocano in data 9 marzo 2020 quando, all'interno della casa circondariale di Foggia, come in altri istituti penitenziari d'Italia, a seguito della diffusione conclamata della pandemia da COVID-19 si venivano a creare forti tensioni e proteste avverso le misure governative adottate per la prevenzione del contagio quali, ad esempio, quelle riguardanti la sospensione dei colloqui con i familiari detenuti. 1.2.In quell'occasione, quindi, secondo il provvedimento impugnato, si era verificata una vera e propria rivolta all'interno dell'istituto penitenziario di Foggia dove circa quattrocento detenuti appartenenti ai reparti del cd.

"vecchio giudiziario" e del cd.

"nuovo complesso" avevano dapprima abbandonato gli spazi loro concessi per il passaggio per, poi„ confluire, devastando le zone di sbarramento presenti nella struttura fino all'area dell'intercinta.

Questi, quindi, sfruttando la componente numerica avevano provveduto a scardinare uno dei due cancelli della cosiddetta block house e a dileguarsi all'esterno dell'istituto.

I distinti gruppi di detenuti, provenienti dai reparti, viaggiavano insieme e forzavano i cancelli di sbarramento contrastando qualsiasi tentativo di opposizione posta in essere dalle unità di polizia penitenziaria addette ai reparti.

L'ordinanza descrive le attività di devastazione e di danneggiamento delle strutture dell'istituto penitenziario accertate come poste in essere dai detenuti, nonché le condotte finali con le quali questi erano riusciti forzato il doppio varco di accesso della cosiddetta porta carraia, dirigersi verso la zona dell'ingresso della casa circondariale detta block house.

Per forzare la porta carraia alcuni detenuti avevano minacciato e con violenza sottratto ad un agente di polizia penitenziaria la chiave della porta per, poi, rinchiuderlo all'interno del proprio gabbiotto.

L'ordinanza descrive la circostanza che larga parte dei detenuti si ritrovava nello spazio antistante al cancello del cd. block house nonché il tentativo di forzarlo utilizzando un carrello con materiale infuocato all'interno.

Tuttavia, per riuscire a scardinare il cancello e procurarsi l'evasione, si evidenzia che i detenuti avevano sfruttato la circostanza relativa alla presenza di una familiare in visita e, quindi, approfittando dell'apertura del cancello per consentire alla familiare di uscire dalla cinta muraria, si sottolinea che alcune detenute avevano bloccato le fotocellule del cancello pedonale permettendo a svariati detenuti di guadagnare la libertà. 2.11 Giudice per le indagini preliminari, pur riconoscendo la sussistenza dei gravi indizi di reato, escludeva la sussistenza delle esigenze cautelari collegando le condotte di devastazione contestate, all'eccezionale ed irripetibile situazione determinata dalle preoccupazioni, diffusesi tra i detenuti presso diversi istituti penitenziari, nelle immediatezze della notizia della conclamata diffusione della pandemia da virus Covid-19 e a causa dell'attuazione di misure adottate per prevenire il contagio, tra le quali sospensione dei colloqui con i familiari dei detenuti.

2.1. Quanto agli elementi ritenuti gravemente indizianti, il Tribunale fa riferimento a numerose relazioni di servizio, da ultimo compendiate nella nota di polizia giudiziaria del 2 aprile 2020, nonché alla relazione di servizio dell'assistente capo Mucciarone.

Da questi atti, secondo l'ordinanza impugnata, emerge il ruolo di primo piano assunto da [OSCURATO:PERSONA] nella sommossa, nonché le singole condotte contestate al capo n. 1, oltre alla circostanza di aver attuato la descritta condotta violenta, ai danni dell'assistente capo Mucciarone, al quale altri detenuti, non identificati, avevano sottratto le chiavi delle celle, di cui al capo n. 7 della rubrica.2.2.Dal punto di vista delle esigenze cautelari il Tribunale evidenzia che il Giudice, nel rigettare la richiesta, aveva sostenuto che, pur optando per la opzione interpretativa estensiva secondo la quale, per l'applicazione delle misure cautelari personali, il concetto di reati della stessa specie deve riferirsi, non solo a fatti che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche a reati che, pur non previsti dalla stessa disposizione di legge, presentano uguale natura in relazione al bene tutelato o alle modalità esecutive, si deve prendere atto che i reati di devastazione e sequestro di persona sono delitti che riguardano una ristretta categoria di interessi e beni giuridici tutelati.

In tema di esigenze cautelari, invece, secondo il Tribunale il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non va inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto-reato, atteso che l'oggetto del periculum è la reiterazione di reati della stessa specie e non del concreto fatto oggetto di contestazione, richiamando un precedente della sezione Quinta penale di questa Corte, n. 70 del 24 settembre 2018.

Ritiene il Tribunale che, per individuare i reati della stessa specie, non si deve considerare l'uguaglianza del bene giuridico tutelato sul piano astratto ma si deve sviluppare questo esame sul piano concreto, avendo riguardo alle fattispecie criminose che, pur non previste dalla stessa disposizione di legge presentano uguaglianza in natura, relativamente al bene tutelato e alle modalità esecutive.

Il provvedimento impugnato sottolinea che elemento unificatore delle condotte poste in essere, contestate al [OSCURATO:PERSONA] in via provvisoria (devastazione e resistenza a pubblico ufficiale) è quello della violenza indiscriminata nei confronti delle persone e delle cose, dato comune che è in grado di ricomprendere un ampio catalogo di reati della stessa specie rispetto a quelli per i quali si procede, in quanto tale concetto deve estendersi a tutti i reati connotati da violenza, sia questa intrinseca alle modalità esecutive della condotta sia ai mezzi usati per commettere il reato.

Ciò premesso, il Tribunale ha osservato che la prognosi di recidiva va fondata su elementi di carattere oggettivo, attinenti al fatto commesso quali la gravità in concreto, le modalità di commissione dello stesso, oltre che su elementi di carattere soggettivo, attinenti alla personalità dell'autore desunta dalla condotta di vita anteatta e dalle stesse modalità di commissione del reato.

Il provvedimento, dunque, evidenzia che, in relazione a tale profilo, il Giudice, nel rigettare la richiesta, non ha offerto alcuna motivazione perché, pur facendo riferimento alla personalità degli indagati, non valorizza minimamente i loro precedenti penali, i carichi pendenti ed il comportamento tenuto durante la perpetrazione del reato.Sotto il profilo dell'attualità del pericolo di reiterazione 'giova rammentare, secondo il Tribunale, che la valutazione prognostica circa il pericolo di recidiva non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere.

Infine, si rimarca che l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con la l'attualità e la concretezza di condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione può essere desunto dalle modalità della condotta anche nel caso in cui essa sia risalente nel tempo, quando persistano atteggiamenti proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato.

Alia stregua di tali principi interpretativi, il Collegio ha ritenuto che il primo giudice sia stato carente nel compiere questa doppia valutazione, necessaria a fondare il giudizio sulla prognosi di recidiva, limitandosi a ritenere il contesto fattuale del tutto singolare, inconsueto e connotato dall'esistenza in atto della pandemia da Covid-19, escludendo il pericolo di reiterazione di condotte analoghe e non ritenendo il pericolo di recidiva attuale.

Il Tribunale, invece, osserva che l'eccezionale situazione di emergenza e l'adozione di misure restrittive per effetto del diffondersi della pandemia da Covid-19 è stata mera occasione per la manifestazione di impeti criminosi propri della personalità di ciascuno dei rivoltosi.

Ciò il Tribunale desume dalla gravità delle condotte, le quali sono state attuate in ambiente carcerario e nonostante questo fosse sottoposto a massimo controllo, addivenendo alla devastazione degli ambienti, in modo organizzato come si desume dalle immagini del sistema di videosorveglianza dell'istituto di pena.

Inoltre, secondo l'ordinanza impugnata, i detenuti hanno usato violenza nei confronti degli agenti di polizia penitenziaria in modo gratuito e senza che fosse necessario stante la superiorità numerica dei rivoltosi rispetto ai medesimi agenti.

Ancora, è stata sottolineata l'assoluta gravità dei danni arrecati alla struttura di detenzione resa inagibile per giorni e all'attività dell'amministrazione penitenziaria, posto che erano stati incendiati anche larga parte dei documenti dell'ufficio matricola.

Il Tribunale, poi, sottolinea che l'indagato ha svolto un ruolo di rilievo ai fini della devastazione, come emerge da moltissime relazioni di servizio redatte dalla Polizia penitenziaria (relazioni dell'agente [OSCURATO:PERSONA], quella dell'agente scelto [OSCURATO:PERSONA], nonché quella dell'assistente capo [OSCURATO:PERSONA]) in cui [OSCURATO:PERSONA] viene descritto come uno dei promotori della sommossa e come soggetto che ha partecipato alla rivolta, istigando e capeggiando parte dei detenuti, nonché alla devastazione di diversi ambienti dell'istituto penitenziario e all'evasione di massa, fatto per il quale è stato giudicato con sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. peri.

A ciò il provvedimento censurato ha aggiunto la pericolosità soggettiva del [OSCURATO:PERSONA], indicato come gravato da precedenti per reati commessi con violenza (tra cui omicidio, lesioni personali e porto illegale di armi clandestine, fatti aggravati anche ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., resistenza e danneggiamento).

La personalità dell'indagato, del resto, secondo il Tribunale sarebbe espressione di una condotta antisociale, continuata nel tempo e di una personalità allarmante, in alcun modo scalfita dalle plurime precedenti esperienze giudiziarie. 3.Ricorre tempestivamente, avverso la descritta ordinanza, l'indagato, per il tramite del difensore, avv.

F. Santangelo, denunciando tre vizi, di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1.

Dopo aver ampiamente descritto la collocazione storica degli accadimenti e la similare condotta attuata, in quel peculiare frangente, in altri istituti penitenziari in Italia, il ricorrente ha sottolineato i principi costituzionali di tutela della salute, fissati in relazione a persone che si trovano in stato di detenzione e ha evidenziato il tasso di sovraffollamento delle strutture penitenziarie italiane al marzo 2020, al momento della diffusione della notizia delle misure adottate per la prevenzione del contagio, all'interno degli istituti penitenziari (d.l. 8 marzo 2020, con il quale era stato disposto il divieto di visite e colloqui in presenza e la sospensione dei permessi premio e della semilibertà).

Il ricorrente, quindi, ha evidenziato che il Giudice di tale peculiare e straordinario contesto aveva tenuto conto, diversamente da quanto avvenuto da parte del Tribunale, con il provvedimento impugnato.

Si rimarca, poi, che già nei giorni precedenti alla protesta, vi erano state avvisaglie del malumore tra i detenuti, riportati dal Comandante di reparto del carcere di Foggia, tanto che questi avevano prodotto un documento, nel quale reclamavano maggior attenzione per le problematiche connesse alla diffusione del virus, senza che a tali rimostranze fosse stato dato seguito da parte della Direzione dell'istituto di pena.

Ciò premesso, con il primo motivo si lamenta l'erronea applicazione dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

L'ordinanza si riferisce anche a fatti di sequestro di persona e furto che non attengono alle condotte ascritte al [OSCURATO:PERSONA] in via provvisoria, né viene valorizzata la circostanza che il ricorrente ha definito con sentenza, il procedimento relativo alla condotta di evasione, con applicazione della pena di mesi dieci di reclusione. 3.2.Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. in relazione ai presupposti per l'applicazione della misura.Mentre il provvedimento di rigetto del Giudice riguardava la richiesta del Pubblico ministero, di applicazione della misura per tutti gli indagati (pari a n. 82), nel caso del [OSCURATO:PERSONA] i reati per i quali si chiede l'applicazione della misura sono soltanto la devastazione e la resistenza a pubblico ufficiale, di qui il carattere ridondante della motivazione, nella parte in cui si richiama ai reati di sequestro di persona e furto.

Peraltro, si osserva che, come ritenuto dal Giudice, il pericolo di recidiva si fonda sulle specifiche modalità e circostanze del fatto e sulla pericolosità dell'indagato, ricavata da tali elementi (perché quella soggettiva si desume dai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.).

Sicché, nella specie, non può assumere rilievo lo stato detentivo che è, anzi, una concausa che ha portato all'attuazione delle condotte.

Quindi, applicare la misura della custodia cautelare in carcere finirebbe per rivelarsi, a parere del ricorrente, operazione controindicata perché si vuole contrastare il pericolo di recidiva per un reato commesso intra moenia. 3.3.Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e erronea applicazione dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. con correlato vizio di motivazione.

Dal 9 marzo 2020 è trascorso un periodo di tre anni, iato temporale che ha dato modo di riscontrare che il [OSCURATO:PERSONA] non ha reiterato le condotte ascrittegli.

È vero che il concetto di attualità del pericolo non implica quello di imminenza, ma, comunque, il pericolo di reiterazione nella sua dimensione temporale deve essere apprezzato sulla base della vicinanza ai fatti e alla presenza di elementi recenti, richiamando precedenti di legittimità indicati come in termini.

4. La difesa ha fatto pervenire, a mezzo p.e.c., tempestiva richiesta di trattazione in presenza, accordata. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, A. Picardi, ha fatto pervenire memoria con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

All'odierna udienza le parti presenti hanno concluso, all'esito della discussione orale, nel senso riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1.11 primo motivo è infondato.

Secondo il ricorrente il provvedimento impugnato non avrebbe adeguatamente considerato la pacifica eccezionalità della situazione di contesto, venutasi a creare durante il periodo della nota emergenza epidemiologica.

I disordini in relazione ai quali si procede altro non sarebbero, in tale ottica, se non l'inevitabile portato delle rigorosissime restrizioni adottate a carico della popolazione carceraria, che nutriva ovvie e giustificate preoccupazioni e che, solo per tale ragione, dette luogo alle proteste poi degenerate.

Il Tribunale del riesame, però, ha affrontato in modo attento e puntuale tale specifica problematica, dipanando - pure in ordine a tale tema - un iter argomentativo di lineare impostazione logica.

L'ordinanza impugnata, infatti, rimarca che: - il contesto storico e fattuale, sebbene effettivamente di portata straordinaria, ha interessato in maniera indifferenziata l'intero territorio nazionale, sottoponendo la popolazione italiana, complessivamente considerata, a lunghe e profonde restrizioni delle possibilità di movimento e di relazione, nonché a forti limitazioni, nell'ambito sia lavorativo che personale; - il riverbero di tali (rigorosissime) limitazioni si è inevitabilmente avuto, dunque, anche sulla popolazione carceraria; - date queste premesse, è del tutto improprio orientare il giudizio secondo una visione parcellizzata, così sostanzialmente isolando li contesto carcerario dalla situazione nella sua globalità, in tal modo assumendo l'emergenza pandemica a fattore quasi in grado di legittimare le condotte illecite (realizzate, peraltro, solo da una minoranza della popolazione all'epoca presente all'interno degli istituti penitenziari).

In ogni caso, la motivazione, pur prendendo in considerazione la posizione di una pluralità di 'soggetti destinatari della richiesta di applicazione della misura cautelare e, comunque, dell'appello della parte pubblica, contiene una specifica motivazione rispetto al [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. sesta e ss.) sia sotto il profilo indiziario che quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, peraltro non attinta, nella presente sede, da specifiche e ammissibili censure, avendo il Tribunale reputato, con ragionamento lineare e completo, l'assoluta incapacità di autocontrollo de [OSCURATO:PERSONA] dimostrata dalla peculiarità della condotta attuata, oltre che dalla personalità dell'indagato.

Sotto tale profilo, peraltro, il denunciato refuso quanto alla qualità dei precedenti da cui [OSCURATO:PERSONA] è affetto, dedotto all'odierna udienza dalla difesa nel corso della discussione orale, non è decisivo, tenuto conto del complessivo tenore della motivazione resa dal Tribunale e dei dati da questo valorizzati, ai fini di ritenere la sussistenza delle esigenze cautelari (cfr. penultima pagina dell'ordinanza impugnata). 1.2.11 secondo motivo è infondato.

Sotto il profilo della motivazione (più ampia) che rende il Tribunale si deve ribadire che questa affronta, in modo specifico, anche la posizione di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati a questo ascritti in via provvisoria e alle specifiche esigenze cautelari.

Né può assumere rilievo, in questa sede, la prospettata inadeguatezza della misura detentiva inframuraria, per essere stati, i reati ascritti al ricorrente in via provvisoria, commessi mentre questi era in regime detentivo in carcere.

Tanto, tenuto conto che le circostanze in cui i fatti seno stati commessi sono descritte come mera occasione in cui le condotte sono state attuate, avendo il Tribunale valorizzato, invece, la precisa tendenza del [OSCURATO:PERSONA] all'inosservanza delle prescrizioni e agli ordini dell'autorità, la sua totale incapacità di autocontrollo, il fallimento di qualsiasi attività rieducativa attuata durante il precedente periodo di detenzione sofferto, oltre al ruolo rivestito nella rivolta sfociata nell'evasione di massa da parte dei detenuti, della quale viene indicato come uno dei promotori.

Dunque il Tribunale ha mostrato di aver valutato in modo approfondito le concrete modalità della condotta di reato, indicate con ragionamento non manifestamente illogico, notevolmente violente, le particolari circostanze di tempo e luogo e le motivazioni dell'azione delittuosa, e ha ritenuto, in modo pienamente logico e privo di contraddittorietà, che tali modalità denotino una personalità aggressiva e incline a commettere reati contro l'autorità e con uso di violenza, essendo state le restrizioni imposte dall'emergenza pandemica una mera occasione per scatenare la rivolta finalizzata a devastare la struttura carceraria e ad abbatterne le difese, consentendo anche a molti detenuti di evadere in massa.

1.3. Il terzo motivo è infondato.

L'attualità del pericolo di reiterazione criminosa è configurabile ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate.

Il relativo giudizio, quindi, non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede) sia dall'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo.

Sicché, la sussistenza di un pericolo attuale di reiterazione del reato va esclusa solo qualora la condotta criminosa posta in essere si riveli del tutto sporadica ed occasionale, dovendo, invece, essere affermata quando — all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misura — appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati.Il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere, quindi, anche quando l'indagato non disponga di immediate opportunità di ricaduta (tra le altre, Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Rv. 274403; Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, Rv. 273674; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216).

Le esigenze cautelari ex art. 274 liett. c) cod. proc. pen. debbono reputarsi, invero, addirittura conclamate, alla luce dei profili fattuali di cui il Tribunale ha dato conto, non senza aggiungere come i medesimi valgano senz'altro ad integrare il richiesto requisito della concretezza, da interpretarsi correttamente alla luce di quanto emerge dai passaggi argomentativi della motivazione della sentenza n. 20769 del 28 aprile 2016 delle Sezioni Unite di questa Corte, laddove si è evidenziato come gli "indici rivelatori" da prendere in esame, ai fini della verifica della reale sussistenza del requisito in questione — come pure di quello, formalmente distinto, dell'attualità — sono da individuarsi nelle specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato, così ancorandosi ad un giudizio prognostico che il Tribunale del riesame, lungi dall'aver eluso, ha puntualmente eseguito.

Altrettanto dicasi per l'attuazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dei quali quello del "minor sacrificio necessario" non è altro che la declinazione, che si risolvono nell'astratta enunciazione dei principi medesimi, del tutto avulsa da qualsivoglia doveroso confronto con la realtà della presente vicenda processuale, in cui anche la condotta di evasione, per la quale il ricorrente ha riportato sentenza di applicazione di pena, vale a significare all'evidenza, così come opinato dal Tribunale, l'inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari e a giustificare il ricorso a quella più gravosa della custodia cautelare in carcere.

È, infine, condivisibile il principio secondo il quale (tra le altre, Sez. 6, n. 47887 del 25/09/2019, I., Rv. 277392), in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione va inteso con riferimento alla commissione non solo dei reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche di quelli che presentano uguaglianza di natura in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive.

Invero, quanto alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione di misure coercitive personali, il concetto di "reati della stessa specie" di cui all'art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. deve riferirsi non solo a reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche alle fattispecie criminose che, pur non previste dalla stessa disposizione di legge, presentano "uguaglianza di natura" in relazione al bene tutelato ed alle modalità esecutive (Sez. 5, n. 52301 del 14/07/2016, Rv. 268444).

Si tratta di principi, cui il Collegio intende dare continuità, dei quali l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione, risultando, sotto il profilo denunciato assolutamente immune da vizi di ogni tipo. 3.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Si dispongono, a mezzo cancelleria, gli adempimenti eX art. 28 Reg. es. cod. proc. pen., per l'immediata esecuzione dell'ordinanza impugnata, trattandosi di rigetto del ricorso proposto avverso ordinanza applicativa della misura cautelare emessa dal Tribunale con funzione di riesame, a seguito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari in funzione di riesame udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di FOGGIA in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di FOGGIA, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari con funzione di riesame, ha accolto l'appello, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, avverso l'ordinanza con la quale in data 18 marzo 2021, era stata rigettata la richiesta di applicazione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], della misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato devastazione, di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 419 cod. pen. contestato al capo n. 1, nonché in relazione al reato di cui agli artt. 110, 337, 61 n. 5 cod. pen. di cui al capo n. 7 dell'incolpazione provvisoria. Il primo reato risulta contestato come commesso, all'interno della Casa circondariale di Foggia, in data 9 marzo 2020, unitamente ad altri detenuti, con particolare riferimento alla condotta di istigazione a spingere un carrello metallico in fiamme, sino al cancello di ingresso del cd. block house, nel dare ordini e incitare gli altri detenuti alla rivolta mentre percorreva la scalinata per recarsi al piano terra, con minaccia nei confronti di un assistente al quale imponeva di aprire ai detenuti che si trovavano ancora chiusi nelle rispettive celle, nell'incitare gli altri detenuti dirigendosi verso il quadrato matricola, danneggiando quanto trovato sul proprio cammino, nell'intimare al provveditore dell'amministrazione penitenziaria di Puglia e I3asilicata di andare via e lasciare il carcere, indicandolo come ormai in mano ai detenuti, tanto che questi era costretto a lasciare l'istituto penitenziario. Il reato contestato al capo n. 7 dell'inc:olpazione attiene alla condotta di resistenza a pubblico ufficiale, commessa in concorso con altri, rimasti ignoti, ai danni dell'assistente capo coordinatore [OSCURATO:PERSONA], al quale [OSCURATO:PERSONA] in concorso con il coindagato Nobile, dopo che altri detenuti erano riusciti a sottrarre le chiavi delle celle, aveva intimato di lasciare la sezione, subito dopo spingendolo verso la rotonda a piano terra. 1.1.Le condotte si collocano in data 9 marzo 2020 quando, all'interno della casa circondariale di Foggia, come in altri istituti penitenziari d'Italia, a seguito della diffusione conclamata della pandemia da COVID-19 si venivano a creare forti tensioni e proteste avverso le misure governative adottate per la prevenzione del contagio quali, ad esempio, quelle riguardanti la sospensione dei colloqui con i familiari detenuti. 1.2.In quell'occasione, quindi, secondo il provvedimento impugnato, si era verificata una vera e propria rivolta all'interno dell'istituto penitenziario di Foggia dove circa quattrocento detenuti appartenenti ai reparti del cd. "vecchio giudiziario" e del cd. "nuovo complesso" avevano dapprima abbandonato gli spazi loro concessi per il passaggio per, poi„ confluire, devastando le zone di sbarramento presenti nella struttura fino all'area dell'intercinta. Questi, quindi, sfruttando la componente numerica avevano provveduto a scardinare uno dei due cancelli della cosiddetta block house e a dileguarsi all'esterno dell'istituto. I distinti gruppi di detenuti, provenienti dai reparti, viaggiavano insieme e forzavano i cancelli di sbarramento contrastando qualsiasi tentativo di opposizione posta in essere dalle unità di polizia penitenziaria addette ai reparti. L'ordinanza descrive le attività di devastazione e di danneggiamento delle strutture dell'istituto penitenziario accertate come poste in essere dai detenuti, nonché le condotte finali con le quali questi erano riusciti forzato il doppio varco di accesso della cosiddetta porta carraia, dirigersi verso la zona dell'ingresso della casa circondariale detta block house. Per forzare la porta carraia alcuni detenuti avevano minacciato e con violenza sottratto ad un agente di polizia penitenziaria la chiave della porta per, poi, rinchiuderlo all'interno del proprio gabbiotto. L'ordinanza descrive la circostanza che larga parte dei detenuti si ritrovava nello spazio antistante al cancello del cd. block house nonché il tentativo di forzarlo utilizzando un carrello con materiale infuocato all'interno. Tuttavia, per riuscire a scardinare il cancello e procurarsi l'evasione, si evidenzia che i detenuti avevano sfruttato la circostanza relativa alla presenza di una familiare in visita e, quindi, approfittando dell'apertura del cancello per consentire alla familiare di uscire dalla cinta muraria, si sottolinea che alcune detenute avevano bloccato le fotocellule del cancello pedonale permettendo a svariati detenuti di guadagnare la libertà. 2.11 Giudice per le indagini preliminari, pur riconoscendo la sussistenza dei gravi indizi di reato, escludeva la sussistenza delle esigenze cautelari collegando le condotte di devastazione contestate, all'eccezionale ed irripetibile situazione determinata dalle preoccupazioni, diffusesi tra i detenuti presso diversi istituti penitenziari, nelle immediatezze della notizia della conclamata diffusione della pandemia da virus Covid-19 e a causa dell'attuazione di misure adottate per prevenire il contagio, tra le quali sospensione dei colloqui con i familiari dei detenuti. 2.1. Quanto agli elementi ritenuti gravemente indizianti, il Tribunale fa riferimento a numerose relazioni di servizio, da ultimo compendiate nella nota di polizia giudiziaria del 2 aprile 2020, nonché alla relazione di servizio dell'assistente capo Mucciarone. Da questi atti, secondo l'ordinanza impugnata, emerge il ruolo di primo piano assunto da [OSCURATO:PERSONA] nella sommossa, nonché le singole condotte contestate al capo n. 1, oltre alla circostanza di aver attuato la descritta condotta violenta, ai danni dell'assistente capo Mucciarone, al quale altri detenuti, non identificati, avevano sottratto le chiavi delle celle, di cui al capo n. 7 della rubrica.2.2.Dal punto di vista delle esigenze cautelari il Tribunale evidenzia che il Giudice, nel rigettare la richiesta, aveva sostenuto che, pur optando per la opzione interpretativa estensiva secondo la quale, per l'applicazione delle misure cautelari personali, il concetto di reati della stessa specie deve riferirsi, non solo a fatti che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche a reati che, pur non previsti dalla stessa disposizione di legge, presentano uguale natura in relazione al bene tutelato o alle modalità esecutive, si deve prendere atto che i reati di devastazione e sequestro di persona sono delitti che riguardano una ristretta categoria di interessi e beni giuridici tutelati. In tema di esigenze cautelari, invece, secondo il Tribunale il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non va inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto-reato, atteso che l'oggetto del periculum è la reiterazione di reati della stessa specie e non del concreto fatto oggetto di contestazione, richiamando un precedente della sezione Quinta penale di questa Corte, n. 70 del 24 settembre 2018. Ritiene il Tribunale che, per individuare i reati della stessa specie, non si deve considerare l'uguaglianza del bene giuridico tutelato sul piano astratto ma si deve sviluppare questo esame sul piano concreto, avendo riguardo alle fattispecie criminose che, pur non previste dalla stessa disposizione di legge presentano uguaglianza in natura, relativamente al bene tutelato e alle modalità esecutive. Il provvedimento impugnato sottolinea che elemento unificatore delle condotte poste in essere, contestate al [OSCURATO:PERSONA] in via provvisoria (devastazione e resistenza a pubblico ufficiale) è quello della violenza indiscriminata nei confronti delle persone e delle cose, dato comune che è in grado di ricomprendere un ampio catalogo di reati della stessa specie rispetto a quelli per i quali si procede, in quanto tale concetto deve estendersi a tutti i reati connotati da violenza, sia questa intrinseca alle modalità esecutive della condotta sia ai mezzi usati per commettere il reato. Ciò premesso, il Tribunale ha osservato che la prognosi di recidiva va fondata su elementi di carattere oggettivo, attinenti al fatto commesso quali la gravità in concreto, le modalità di commissione dello stesso, oltre che su elementi di carattere soggettivo, attinenti alla personalità dell'autore desunta dalla condotta di vita anteatta e dalle stesse modalità di commissione del reato. Il provvedimento, dunque, evidenzia che, in relazione a tale profilo, il Giudice, nel rigettare la richiesta, non ha offerto alcuna motivazione perché, pur facendo riferimento alla personalità degli indagati, non valorizza minimamente i loro precedenti penali, i carichi pendenti ed il comportamento tenuto durante la perpetrazione del reato.Sotto il profilo dell'attualità del pericolo di reiterazione 'giova rammentare, secondo il Tribunale, che la valutazione prognostica circa il pericolo di recidiva non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere. Infine, si rimarca che l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con la l'attualità e la concretezza di condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione può essere desunto dalle modalità della condotta anche nel caso in cui essa sia risalente nel tempo, quando persistano atteggiamenti proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato. Alia stregua di tali principi interpretativi, il Collegio ha ritenuto che il primo giudice sia stato carente nel compiere questa doppia valutazione, necessaria a fondare il giudizio sulla prognosi di recidiva, limitandosi a ritenere il contesto fattuale del tutto singolare, inconsueto e connotato dall'esistenza in atto della pandemia da Covid-19, escludendo il pericolo di reiterazione di condotte analoghe e non ritenendo il pericolo di recidiva attuale. Il Tribunale, invece, osserva che l'eccezionale situazione di emergenza e l'adozione di misure restrittive per effetto del diffondersi della pandemia da Covid-19 è stata mera occasione per la manifestazione di impeti criminosi propri della personalità di ciascuno dei rivoltosi. Ciò il Tribunale desume dalla gravità delle condotte, le quali sono state attuate in ambiente carcerario e nonostante questo fosse sottoposto a massimo controllo, addivenendo alla devastazione degli ambienti, in modo organizzato come si desume dalle immagini del sistema di videosorveglianza dell'istituto di pena. Inoltre, secondo l'ordinanza impugnata, i detenuti hanno usato violenza nei confronti degli agenti di polizia penitenziaria in modo gratuito e senza che fosse necessario stante la superiorità numerica dei rivoltosi rispetto ai medesimi agenti. Ancora, è stata sottolineata l'assoluta gravità dei danni arrecati alla struttura di detenzione resa inagibile per giorni e all'attività dell'amministrazione penitenziaria, posto che erano stati incendiati anche larga parte dei documenti dell'ufficio matricola. Il Tribunale, poi, sottolinea che l'indagato ha svolto un ruolo di rilievo ai fini della devastazione, come emerge da moltissime relazioni di servizio redatte dalla Polizia penitenziaria (relazioni dell'agente [OSCURATO:PERSONA], quella dell'agente scelto [OSCURATO:PERSONA], nonché quella dell'assistente capo [OSCURATO:PERSONA]) in cui [OSCURATO:PERSONA] viene descritto come uno dei promotori della sommossa e come soggetto che ha partecipato alla rivolta, istigando e capeggiando parte dei detenuti, nonché alla devastazione di diversi ambienti dell'istituto penitenziario e all'evasione di massa, fatto per il quale è stato giudicato con sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. peri. A ciò il provvedimento censurato ha aggiunto la pericolosità soggettiva del [OSCURATO:PERSONA], indicato come gravato da precedenti per reati commessi con violenza (tra cui omicidio, lesioni personali e porto illegale di armi clandestine, fatti aggravati anche ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., resistenza e danneggiamento). La personalità dell'indagato, del resto, secondo il Tribunale sarebbe espressione di una condotta antisociale, continuata nel tempo e di una personalità allarmante, in alcun modo scalfita dalle plurime precedenti esperienze giudiziarie. 3.Ricorre tempestivamente, avverso la descritta ordinanza, l'indagato, per il tramite del difensore, avv. F. Santangelo, denunciando tre vizi, di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Dopo aver ampiamente descritto la collocazione storica degli accadimenti e la similare condotta attuata, in quel peculiare frangente, in altri istituti penitenziari in Italia, il ricorrente ha sottolineato i principi costituzionali di tutela della salute, fissati in relazione a persone che si trovano in stato di detenzione e ha evidenziato il tasso di sovraffollamento delle strutture penitenziarie italiane al marzo 2020, al momento della diffusione della notizia delle misure adottate per la prevenzione del contagio, all'interno degli istituti penitenziari (d.l. 8 marzo 2020, con il quale era stato disposto il divieto di visite e colloqui in presenza e la sospensione dei permessi premio e della semilibertà). Il ricorrente, quindi, ha evidenziato che il Giudice di tale peculiare e straordinario contesto aveva tenuto conto, diversamente da quanto avvenuto da parte del Tribunale, con il provvedimento impugnato. Si rimarca, poi, che già nei giorni precedenti alla protesta, vi erano state avvisaglie del malumore tra i detenuti, riportati dal Comandante di reparto del carcere di Foggia, tanto che questi avevano prodotto un documento, nel quale reclamavano maggior attenzione per le problematiche connesse alla diffusione del virus, senza che a tali rimostranze fosse stato dato seguito da parte della Direzione dell'istituto di pena. Ciò premesso, con il primo motivo si lamenta l'erronea applicazione dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. L'ordinanza si riferisce anche a fatti di sequestro di persona e furto che non attengono alle condotte ascritte al [OSCURATO:PERSONA] in via provvisoria, né viene valorizzata la circostanza che il ricorrente ha definito con sentenza, il procedimento relativo alla condotta di evasione, con applicazione della pena di mesi dieci di reclusione. 3.2.Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. in relazione ai presupposti per l'applicazione della misura.Mentre il provvedimento di rigetto del Giudice riguardava la richiesta del Pubblico ministero, di applicazione della misura per tutti gli indagati (pari a n. 82), nel caso del [OSCURATO:PERSONA] i reati per i quali si chiede l'applicazione della misura sono soltanto la devastazione e la resistenza a pubblico ufficiale, di qui il carattere ridondante della motivazione, nella parte in cui si richiama ai reati di sequestro di persona e furto. Peraltro, si osserva che, come ritenuto dal Giudice, il pericolo di recidiva si fonda sulle specifiche modalità e circostanze del fatto e sulla pericolosità dell'indagato, ricavata da tali elementi (perché quella soggettiva si desume dai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.). Sicché, nella specie, non può assumere rilievo lo stato detentivo che è, anzi, una concausa che ha portato all'attuazione delle condotte. Quindi, applicare la misura della custodia cautelare in carcere finirebbe per rivelarsi, a parere del ricorrente, operazione controindicata perché si vuole contrastare il pericolo di recidiva per un reato commesso intra moenia. 3.3.Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e erronea applicazione dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. con correlato vizio di motivazione. Dal 9 marzo 2020 è trascorso un periodo di tre anni, iato temporale che ha dato modo di riscontrare che il [OSCURATO:PERSONA] non ha reiterato le condotte ascrittegli. È vero che il concetto di attualità del pericolo non implica quello di imminenza, ma, comunque, il pericolo di reiterazione nella sua dimensione temporale deve essere apprezzato sulla base della vicinanza ai fatti e alla presenza di elementi recenti, richiamando precedenti di legittimità indicati come in termini. 4. La difesa ha fatto pervenire, a mezzo p.e.c., tempestiva richiesta di trattazione in presenza, accordata. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, A. Picardi, ha fatto pervenire memoria con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. All'odierna udienza le parti presenti hanno concluso, all'esito della discussione orale, nel senso riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1.11 primo motivo è infondato. Secondo il ricorrente il provvedimento impugnato non avrebbe adeguatamente considerato la pacifica eccezionalità della situazione di contesto, venutasi a creare durante il periodo della nota emergenza epidemiologica. I disordini in relazione ai quali si procede altro non sarebbero, in tale ottica, se non l'inevitabile portato delle rigorosissime restrizioni adottate a carico della popolazione carceraria, che nutriva ovvie e giustificate preoccupazioni e che, solo per tale ragione, dette luogo alle proteste poi degenerate. Il Tribunale del riesame, però, ha affrontato in modo attento e puntuale tale specifica problematica, dipanando - pure in ordine a tale tema - un iter argomentativo di lineare impostazione logica. L'ordinanza impugnata, infatti, rimarca che: - il contesto storico e fattuale, sebbene effettivamente di portata straordinaria, ha interessato in maniera indifferenziata l'intero territorio nazionale, sottoponendo la popolazione italiana, complessivamente considerata, a lunghe e profonde restrizioni delle possibilità di movimento e di relazione, nonché a forti limitazioni, nell'ambito sia lavorativo che personale; - il riverbero di tali (rigorosissime) limitazioni si è inevitabilmente avuto, dunque, anche sulla popolazione carceraria; - date queste premesse, è del tutto improprio orientare il giudizio secondo una visione parcellizzata, così sostanzialmente isolando li contesto carcerario dalla situazione nella sua globalità, in tal modo assumendo l'emergenza pandemica a fattore quasi in grado di legittimare le condotte illecite (realizzate, peraltro, solo da una minoranza della popolazione all'epoca presente all'interno degli istituti penitenziari). In ogni caso, la motivazione, pur prendendo in considerazione la posizione di una pluralità di 'soggetti destinatari della richiesta di applicazione della misura cautelare e, comunque, dell'appello della parte pubblica, contiene una specifica motivazione rispetto al [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. sesta e ss.) sia sotto il profilo indiziario che quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, peraltro non attinta, nella presente sede, da specifiche e ammissibili censure, avendo il Tribunale reputato, con ragionamento lineare e completo, l'assoluta incapacità di autocontrollo de [OSCURATO:PERSONA] dimostrata dalla peculiarità della condotta attuata, oltre che dalla personalità dell'indagato. Sotto tale profilo, peraltro, il denunciato refuso quanto alla qualità dei precedenti da cui [OSCURATO:PERSONA] è affetto, dedotto all'odierna udienza dalla difesa nel corso della discussione orale, non è decisivo, tenuto conto del complessivo tenore della motivazione resa dal Tribunale e dei dati da questo valorizzati, ai fini di ritenere la sussistenza delle esigenze cautelari (cfr. penultima pagina dell'ordinanza impugnata). 1.2.11 secondo motivo è infondato. Sotto il profilo della motivazione (più ampia) che rende il Tribunale si deve ribadire che questa affronta, in modo specifico, anche la posizione di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati a questo ascritti in via provvisoria e alle specifiche esigenze cautelari. Né può assumere rilievo, in questa sede, la prospettata inadeguatezza della misura detentiva inframuraria, per essere stati, i reati ascritti al ricorrente in via provvisoria, commessi mentre questi era in regime detentivo in carcere. Tanto, tenuto conto che le circostanze in cui i fatti seno stati commessi sono descritte come mera occasione in cui le condotte sono state attuate, avendo il Tribunale valorizzato, invece, la precisa tendenza del [OSCURATO:PERSONA] all'inosservanza delle prescrizioni e agli ordini dell'autorità, la sua totale incapacità di autocontrollo, il fallimento di qualsiasi attività rieducativa attuata durante il precedente periodo di detenzione sofferto, oltre al ruolo rivestito nella rivolta sfociata nell'evasione di massa da parte dei detenuti, della quale viene indicato come uno dei promotori. Dunque il Tribunale ha mostrato di aver valutato in modo approfondito le concrete modalità della condotta di reato, indicate con ragionamento non manifestamente illogico, notevolmente violente, le particolari circostanze di tempo e luogo e le motivazioni dell'azione delittuosa, e ha ritenuto, in modo pienamente logico e privo di contraddittorietà, che tali modalità denotino una personalità aggressiva e incline a commettere reati contro l'autorità e con uso di violenza, essendo state le restrizioni imposte dall'emergenza pandemica una mera occasione per scatenare la rivolta finalizzata a devastare la struttura carceraria e ad abbatterne le difese, consentendo anche a molti detenuti di evadere in massa. 1.3. Il terzo motivo è infondato. L'attualità del pericolo di reiterazione criminosa è configurabile ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate. Il relativo giudizio, quindi, non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede) sia dall'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo. Sicché, la sussistenza di un pericolo attuale di reiterazione del reato va esclusa solo qualora la condotta criminosa posta in essere si riveli del tutto sporadica ed occasionale, dovendo, invece, essere affermata quando — all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misura — appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati.Il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere, quindi, anche quando l'indagato non disponga di immediate opportunità di ricaduta (tra le altre, Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Rv. 274403; Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, Rv. 273674; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216). Le esigenze cautelari ex art. 274 liett. c) cod. proc. pen. debbono reputarsi, invero, addirittura conclamate, alla luce dei profili fattuali di cui il Tribunale ha dato conto, non senza aggiungere come i medesimi valgano senz'altro ad integrare il richiesto requisito della concretezza, da interpretarsi correttamente alla luce di quanto emerge dai passaggi argomentativi della motivazione della sentenza n. 20769 del 28 aprile 2016 delle Sezioni Unite di questa Corte, laddove si è evidenziato come gli "indici rivelatori" da prendere in esame, ai fini della verifica della reale sussistenza del requisito in questione — come pure di quello, formalmente distinto, dell'attualità — sono da individuarsi nelle specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato, così ancorandosi ad un giudizio prognostico che il Tribunale del riesame, lungi dall'aver eluso, ha puntualmente eseguito. Altrettanto dicasi per l'attuazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dei quali quello del "minor sacrificio necessario" non è altro che la declinazione, che si risolvono nell'astratta enunciazione dei principi medesimi, del tutto avulsa da qualsivoglia doveroso confronto con la realtà della presente vicenda processuale, in cui anche la condotta di evasione, per la quale il ricorrente ha riportato sentenza di applicazione di pena, vale a significare all'evidenza, così come opinato dal Tribunale, l'inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari e a giustificare il ricorso a quella più gravosa della custodia cautelare in carcere. È, infine, condivisibile il principio secondo il quale (tra le altre, Sez. 6, n. 47887 del 25/09/2019, I., Rv. 277392), in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione va inteso con riferimento alla commissione non solo dei reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche di quelli che presentano uguaglianza di natura in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive. Invero, quanto alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione di misure coercitive personali, il concetto di "reati della stessa specie" di cui all'art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. deve riferirsi non solo a reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche alle fattispecie criminose che, pur non previste dalla stessa disposizione di legge, presentano "uguaglianza di natura" in relazione al bene tutelato ed alle modalità esecutive (Sez. 5, n. 52301 del 14/07/2016, Rv. 268444). Si tratta di principi, cui il Collegio intende dare continuità, dei quali l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione, risultando, sotto il profilo denunciato assolutamente immune da vizi di ogni tipo. 3.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si dispongono, a mezzo cancelleria, gli adempimenti eX art. 28 Reg. es. cod. proc. pen., per l'immediata esecuzione dell'ordinanza impugnata, trattandosi di rigetto del ricorso proposto avverso ordinanza applicativa della misura cautelare emessa dal Tribunale con funzione di riesame, a seguito
Sentenza Cassazione n. 39686/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris