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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 gennaio 2026

Cassazione n. 00703/2026

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TO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’ANGELI; - resistente - per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Ancona, n.907/2024 pubblicata in data 10 giugno 2024; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e la relativa accettazione; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio; RG 21228-2024 F i r m a t o D a : F E L I C E M A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 a b d a a 6 f 8 4 c 0 4 0 5 3 RG 21228-2024 Numero registro generale 21228/2024 Numero sezionale 34/2026 Numero di raccolta generale 703/2026 visto l’art. 2668 c.c., ordina la cancellazione della trascrizione della Data pubblicazione 13/01/2026 domanda giudiziale effettuata in data 30 novembre 2016 registro generale n.13322, registro particolare n.8328 Agenzia delle Entrate di Pesaro come richiesto.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Così deciso in [OSCURATO:PERSONA] P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’ANGELI; - resistente - per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Ancona, n.907/2024 pubblicata in data 10 giugno 2024; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e la relativa accettazione; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio; RG 21228-2024 F i r m a t o D a : F E L I C E M A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 a b d a a 6 f 8 4 c 0 4 0 5 3 RG 21228-2024 Numero registro generale 21228/2024 Numero sezionale 34/2026 Numero di raccolta generale 703/2026 visto l’art. 2668 c.c., ordina la cancellazione della trascrizione della Data pubblicazione 13/01/2026 domanda giudiziale effettuata in data 30 novembre 2016 registro generale n.13322, registro particolare n.8328 Agenzia delle Entrate di Pesaro come richiesto. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in [OSCURATO:PERSONA] P
Decreto Cassazione n. 00703/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris