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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2024

Cassazione n. 27987/2024

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ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta tardivamente (in data 7 febbraio 2024); rilevato, infatti, che la sentenza impugnata è stata emessa all'udienza del 7 settembre 2023 e che risulta rispettato il termine di 90 giorni indicato per il deposito della motivazione; considerato, dunque, che il termine ultimo per proporre ricorso per cassazione scadeva il 5 febbraio 2024 (tenuto conto del fatto che al termine per l'impugnazione di 45 giorni vanno aggiunti ulteriori 15 giorni per la condizione di assenza dell'imputato), Ritenuto che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14 giugno 2024 so re

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta tardivamente (in data 7 febbraio 2024); rilevato, infatti, che la sentenza impugnata è stata emessa all'udienza del 7 settembre 2023 e che risulta rispettato il termine di 90 giorni indicato per il deposito della motivazione; considerato, dunque, che il termine ultimo per proporre ricorso per cassazione scadeva il 5 febbraio 2024 (tenuto conto del fatto che al termine per l'impugnazione di 45 giorni vanno aggiunti ulteriori 15 giorni per la condizione di assenza dell'imputato), Ritenuto che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024 so re
Sentenza Cassazione n. 27987/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris