CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2025
Cassazione n. 28414/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che deducono, sotto vari profili, il vizio di motivazione e la violazione di legge con riguardo ad una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis proc. pen, sono inammissibili in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame; rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge in relazione e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata esclusione della recidiva e alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, è inammissibile perché deduce censure di fatto, peraltro meramente riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, avendo la Corte di merito - con un apparato argomentativo immune da profili di illogicità manifesta, e quindi non censurabile in questa sede di legittimità - ribadito, per un verso, la sussistenza della recidiva, posto che l'imputato aveva riportato già sei condanne per la violazione alla normativa sul t.l.e. - oltre che per altri reati, quali ricettazione, sostituzione di persona, truffa - e ciononostante era ricaduto nella commissione di identico delitto evidentemente a scopo di lucro, il che dimostra come tale nuovo delitto sia da considerarsi espressione di una più accentuata pericolosità; per altro verso, l'impossibilità di un diverso giudizio di bilanciamento, in virtù dello sbarramento posto dall'art. 69, comma 4, cod. pen.; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2025. osrrATA rrplk