CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 giugno 2022
Cassazione n. 33044/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Bitonto avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentiti gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Ascola, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento di cui in epigrafe il Tribunale di Bari ha confermato il provvedimento di rigetto del Giudice per le indagini preliminari avverso l'istanza di declaratoria di inefficacia -per decorrenza dei termini massimi di fase della misura cautelare emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 28 giugno 2022 per il delitto di cui all'art. 74 d. P.R. n. 309 del 1990, ritenendo che non potesse operarsi la retrodatazione ai sensi dell'art. 297 cod. proc. pen. in relazione a precedente ordinanza del 17 marzo 2018, emessa per i delitti di detenzione e porto di armi, con l'aggravante di cui all'art. 7 I. 203 n. 1991. 2. Avverso detta ordinanza la difesa di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso con il motivo di seguito indicato e sottoarticolato. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 297, comma 3, 546 e 125 cod. proc. pen. in quanto, con argomenti apparenti e clausole di stile il provvedimento impugnato ha ingiustificatamente disatteso l'eccezione difensiva pur mancando concreti elementi da cui evincere che il ricorrente avesse proseguito la propria condotta partecipativa nell'associazione dedita al narcotraffico, addebitatagli con la seconda ordinanza cautelare. Infatti, Colasuonno era stato ininterrottamente detenuto per la precedente misura custodiale a decorrere dal 17 gennaio 2018, condizione che non è superabile né dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori rese nel 2021, né dalle denunce a carico di alcuni appartenenti al sodalizio, né dall'assenza di elementi dimostrativi della cessazione della sua partecipazione. Inoltre, il provvedimento impugnato non ha offerto alcun argomento in ordine alle molteplici connessioni qualificate tra i fatti per i quali il ricorrente ha subìto l'applicazione della prima misura cautelare e il delitto contestato nella seconda, nonostante risultasse che essi fossero tutti derivanti dalla guerra tra clan per il controllo delle piazze di spaccio, come confermato dallo stesso Giudice per le indagini preliminari che ha richiamato ed utilizzato gli atti investigativi che avevano portato all'arresto del ricorrente a marzo 2018. Al riguardo si richiama la collaborazione di Tarullo, Casadibari e Vacca, risalente al gennaio 2018, descrittiva delle condotte criminali del clan Cipriano e di vari episodi di sangue avvenuti nella prima metà del 2017 come il ferimento di [OSCURATO:PERSONA] dal quale era derivato il procedimento numero 11493 del 2017 con l'applicazione della misura cautelare a Liso, Caputo e Tarullo. Infine, in ordine al requisito della desumibilità dagli atti, a partire dalla comunicazione notizia di reato del 6 maggio 2019, che ha aggiornato le precedenti informative del 17 gennaio e del 22 febbraio 2018, è emerso come l'autorità inquirente avesse già tutti gli elementi per richiedere l'adozione della misura cautelare anche per il reato oggetto del successivo provvedimento. 2.2. Il 19 maggio 2023 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, ha depositato motivi aggiunti, corredati da allegati, con i quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso sostenendo che, in forza delle informative della polizia giudiziaria, emergesse che alla data dell'arresto di Colasuonno, a marzo 2018, si fosse già interrotta l'attività del sodalizio, in ragione delle misure cautelari applicate ad altri appartenenti al clan, anch'esse del 2018, e comunque vi fossero gli elementi investigativi utili per richiedere la misura cautelare nei confronti del ricorrente. Inoltre, il 2 maggio 2017 il Colasuonno era già iscritto nel registro degli indagati per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 74 d. P.R. n. 309 del 1990 per fatti commessi "in Bitonto in epoca anteriore e prossima al 03.02.2017" e la stessa memoria depositata dal pubblico ministero nell'udienza preliminare aveva richiamato i fatti collocandoli proprio dal febbraio 2017 al marzo 2018. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Il ricorrente, con argomenti formulati in questa sede in termini generici e pressochè identici a quelli già puntualmente disattesi dall'ordinanza impugnata, sostiene che nella specie vada applicata la disciplina della retrodatazione in quanto il reato associativo, di cui alla seconda ordinanza cautelare, oltre che cessato alla data della prima ordinanza, era già desumibile dagli atti di indagine del delitto teleologicannente connesso, per come contestato nella prima ordinanza. 2.1. Va in primo luogo rilevato che le due ordinanze custodiali oggetto di esame sono state emesse nell'ambito di distinti procedimenti penali, innanzi alla medesima autorità giudiziaria, riguardanti fatti diversi ed autonomi: il 17 marzo 2018, nel procedimento n. RG. 112/2018, è stato contestato il reato di detenzione e porto illecito di armi con l'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991, commesso in Bitonto il 30 dicembre 2017, che ha condotto all'emissione della prima ordinanza; il 28 giugno 2022, durante l'ininterrotta detenzione di Colasuonno per la prima misura cautelare, è stata applicata l' ordinanza, oggetto del presente ricorso, per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, contestato «dal febbraio 2017 all'attualità», dunque con contestazione aperta e solo in parte cronologicamente sovrapponibile alla prima, procedimento per il quale è stato emesso decreto di giudizio immediato. In base a questi dati oggettivi, il provvedimento impugnato ha da un lato escluso che il reato associativo si fosse esaurito al momento dell'emissione della prima ordinanza e dall'altro, applicando i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n. 14535 del 19/12/2006, Librato, Rv. 235909-10) ha dato logicamente atto che: a) il delitto di detenzione e porto di armi, di cui alla prima ordinanza cautelare, non poteva essere stato già previsto nel progetto associativo di cui alla seconda ordinanza essendosi sviluppato in modo del tutto autonomo ed individuale, tanto da escluderne la connessione teleologica; b) il delitto associativo era stato accertato con atti di indagine, diversi e più ponderosi, acquisiti nell'arco di anni rispetto all'esecuzione della prima misura cautelare (informativa del 6 maggio 2019, dichiarazioni rese nel 2021 da [OSCURATO:PERSONA], altre denunce nei confronti di altri partecipi all'associazione incluse nelle informative del 15 settembre 2021 e del 30 maggio 2022) grazie ai quali era stato possibile attribuire all' odierno ricorrente il ruolo di promotore e organizzatore dell'associazione. 2.2. In tema di contestazione a catena (art. 297, comma 3, cod. proc. pen.), la questione relativa alla retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare costituisce una questione di fatto la cui soluzione è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito perché richiede l'esame e la valutazione degli atti ed una ricostruzione dei fatti, attività precluse al giudice di legittimità, il quale deve solo verificare che il convincimento espresso in sede di merito sia correttamente e logicamente motivato (sez. 5, n. 14713 del 06/03/2019, Petrone, Rv.275098). Il ricorso si è limitato a contestare la persistenza dell'attività associativa e ad affermare genericamente la sussistenza dei presupposti della connessione teleologica e della «desumibilità dagli atti», in base alla sola circostanza che i delitti contestati a Colasuonno fossero stati commessi nel medesimo ambito delinquenziale attraversato da anni da un conflitto tra clan rivali. 2.3.1. Il giudice di merito, applicando i consolidati principi interpretativi di questa Corte, in modo ineccepibile ha escluso l'invocata connessione teleologica tra il reato associativo e il singolo reato di detenzione e porto di armi, ritenendo non bastevole la medesimezza del contesto criminale di riferimento. Invero, la connessione invocata sussiste nell'eccezionale ipotesi, non ravvisabile oggettivamente nella specie, in cui risulti che, fin dalla costituzione del sodalizio o dall' adesione ad esso, il reato-fine, di cui alla prima ordinanza, rientrasse in una comune cornice deliberativa e l'indagato avesse già individuato uno o più specifici fatti da lui poi effettivamente commessi (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv.279430 nonché Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Bonito, Rv.257253). Non esistono agli atti elementi in grado di accreditare - né il ricorrente lo deduce — che il contestato reato di detenzione e porto illecito di armi, aggravato dal metodo mafioso, commesso il 30 dicembre 2017 per il quale è stata emessa la prima ordinanza cautelare, fosse stato pensato o ideato, neppure a grandi linee, al momento dell'ingresso di Colasuonno nel sodalizio.Né è stato specificamente prospettato che il reato del dicembre 2017 fosse volto ad assicurare l'esistenza stessa della consorteria. Deve aggiungersi che non rileva la finalità agevolativa di cui all'art. 7 legge 203 del 1991, che deve essere riferita a consorteria mafiosa, mentre nel caso di specie il termine di riferimento è rappresentato da associazione dedita al narcotraffico. 2.3.2. Esclusa la connessione qualificata, il provvedimento impugnato ha ritenuto insussistente anche l'altro requisito necessario per configurare la retrodatazione, cioè quello dell' anteriore «desumibilità dagli atti», nel senso della sussistenza di elementi tali da poter essere posti fin dal momento della prima ordinanza a fondamento di una misura cautelare per il reato oggetto della seconda ordinanza, non avendo reputato sufficiente la generica circostanza che i delitti fossero stati accertati sulla base di fonti di prova concernenti il medesimo contesto criminale. Si tratta di una valutazione pienamente aderente alle risultanze processuali oltreché in linea con l'orientamento di questa Corte secondo il quale, al di là della mera conoscibilità storica di determinati fatti, detto presupposto si configura quando vi sia una tale conoscenza, derivata da uno specifico compendio probatorio, da consentire al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta, e dunque alla adozione, di una nuova misura cautelare (Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277351). Nella specie, secondo quanto rilevato dal Tribunale, il quadro indiziario, giustificativo della custodia cautelare per il reato associativo, si è delineato solo alla luce delle successive informative e di ulteriori acquisizioni probatorie, richiamate nel provvedimento impugnato, capaci di dar conto dei nuovi e più ampi risultati probatori funzionali alla sua ricostruzione, e questo a fronte di un'ordinanza, emessa anni prima, per un singolo reato in materia di armi, pur inquadrabile, in una lettura retrospettiva, nell'ambito del medesimo contesto (Sez. 2, n. 6374 del 28/01/2015, Schillaci, Rv. 262577). Tali conclusioni non sono vulnerate dai rilievi contenuti nel ricorso che sul punto risultano del tutto generici, senza che al riguardo possa valere il rinvio altrettanto aspecifico alle risultanze di indagine, in assenza della puntuale indicazione di elementi realmente idonei a suffragare nella prospettiva accusatoria l'esistenza di un quadro indiziario a carico del ricorrente, riferibile al reato associativo.3. Alla stregua di tali rilievi risulta inconferente l'ulteriore tema, alternativamente esaminato, della persistenza o meno dell'attività associativa e del contributo attivo del ricorrente, profilo radicalmente vanificato dalla decisiva analisi, sfavorevole al ricorrente, riguardante l'insussistenza dei requisiti essenziali della retrodatazione, con riguardo ai quali il ricorso non ha superato la soglia dell'ammissibilità. Dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese dei procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d