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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2022

Cassazione n. 14651/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che l'ha riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt.. 110, 56, 624, 625 nn. 2) e 7) cod. pen., per avere, in concorso con altri, al fine di trarne profitto, posto in essere atti diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di materiali ed arnesi custoditi nell'auto della persona offesa non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà (intervento della polizia giudiziaria).

Formula un unico motivo, con cui fa valere il vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità, per non avere la Corte formulato un giudizio di bilanciamento fra le concesse attenuanti generiche e le aggravanti contestate ed applicate, nonostante il comportamento collaborativo dell'imputato che ha confessato l'addebito e successivamente al reato si è reinserito, senza commettere altri reati e mantenendo il proprio nucleo familiare, la cui condizione economica è stata aggravata dalla pandemia.

Il ricorso è inammissibile.

La Corte ha giustificato ampiamente il rigetto del motivo, chiarendo che l'imputato ha ammesso l'addebito solo per convenienza, non potendo negare di essere l'autore del furto, in quanto raggiunto dalle forze dell'ordine, dopo avere tentato di darsi alla fuga.

Il motivo, dunque, non confrontandosi, se non apparentemente con la motivazione, si dimostra connotato da assoluta genericità.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il i9 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2 cod. proc. pen. il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che l'ha riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt.. 110, 56, 624, 625 nn. 2) e 7) cod. pen., per avere, in concorso con altri, al fine di trarne profitto, posto in essere atti diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di materiali ed arnesi custoditi nell'auto della persona offesa non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà (intervento della polizia giudiziaria). Formula un unico motivo, con cui fa valere il vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità, per non avere la Corte formulato un giudizio di bilanciamento fra le concesse attenuanti generiche e le aggravanti contestate ed applicate, nonostante il comportamento collaborativo dell'imputato che ha confessato l'addebito e successivamente al reato si è reinserito, senza commettere altri reati e mantenendo il proprio nucleo familiare, la cui condizione economica è stata aggravata dalla pandemia. Il ricorso è inammissibile. La Corte ha giustificato ampiamente il rigetto del motivo, chiarendo che l'imputato ha ammesso l'addebito solo per convenienza, non potendo negare di essere l'autore del furto, in quanto raggiunto dalle forze dell'ordine, dopo avere tentato di darsi alla fuga. Il motivo, dunque, non confrontandosi, se non apparentemente con la motivazione, si dimostra connotato da assoluta genericità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il i9 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2 cod. proc. pen. il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14651/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris