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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 luglio 2017

Cassazione n. 08043/2025

Testo disponibile della fonte

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U ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.6802/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 120, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA - MILANO n.3380/2017 depositata i l 28/07/2017 .

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il presente giudizio origina dalla notifica, in data 17 novembre 2015, a [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. , da parte dell’Agenzia delle entrate, degli avvisi di accertamento n.

T9506LL03533/2015 e n.

T9506LL03553/2015 (relativi, rispettivamente, agli anni di imposta 2009 e 2010), nei quali è stata contestata indebita detrazione IVA, con sanzioni e interessi.

La società impugnava detti avvisi innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano che ha rigettato il ricorso con sentenza n. 7323/8/2016, depositata il 27 settembre 2016.

La società proponeva appello, rigettato dalla CTR della Lombardia con sentenza n. 3380/13/2017, depositata il 28 luglio 2017, in epigrafe.

La società proponeva ricorso per cassazione.

L’Agenzia delle entrate si costituiva ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza.

La società depositava, in data 7 marzo 2024 e 30 dicembre 2024, documentazione attestante l’accesso alla cd. rottamazione delle cartelle ex lege 197 del 2022, con piano di pagamenti rateale, onorato sino all’attualità come da contestuali quietanze.

In data 9 dicembre 2024, il P.M. in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA] depositava requisitoria, mediante la quale instava per l’estinzione del giudizio.

In data 30 dicembre 2024, la contribuente depositava memoria, mediante la quale, anche in chiave di replica alla requisitoria del P.M., insisteva invece per la sospensione.

All’odierna pubblica udienza, dopo breve discussione, il predetto P.M. reitera le conclusioni già assunte.

Il difensore della parte privata formula, nuovamente, richiesta di sospensione, in pendenza del piano rateale dei pagamenti.

Il difensore della parte pubblica conclude per l’estinzione. [OSCURATO:PERSONA] Con nota di deposito addì 7 marzo 2024, il difensore della società – richiamando allegata documentazione – rappresentava che: - a seguito della notifica degli avvisi e della soccombenza della società nei gradi di merito, l’Agenzia delle entrate ha affidato, a titolo provvisorio, i relativi carichi all’Agenzia delle entrate- [OSCURATO:PERSONA], la quale, medio tempore, le ha notificato intimazioni di pagamento, aventi i seguenti numeri di protocollo: n. 66816013023566006000, n. 66816013024126008000, n. 66817014108245003000, n. 66817014108339004000, n. 66818014839284008000 e n. 66818014840305008000; - la società ha aderito alla “ Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022” di cui all’art. 1, commi 231-252, della legge n. 197 del 2022, presentando, in data 21 aprile 2023, sei corrispondenti dichiarazioni aventi ad oggetto le suindicate intimazioni di pagamento, in accoglimento delle quali l’Agenzia delle entrate- [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato l’ammontare del debito da pagare per ciascuna di esse e il relativo piano di pagamento rateale, cui è seguito il versamento delle tre rate iniziali.

In ragione di quanto precede, considerata la regolarità dei pagamenti, ancora in corso (come da documentazione dalla contribuente prodotta il 30 dicembre 2024), il giudizio deve essere sospeso, ex art. 1, comma 236, della legge n. 197 del 2022, con rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Sospende il giudizio, rinviando la causa a nuovo ruolo, ex art. 1, comma 236, della legge n. 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
U ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.6802/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 120, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA - MILANO n.3380/2017 depositata i l 28/07/2017 . Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il presente giudizio origina dalla notifica, in data 17 novembre 2015, a [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. , da parte dell’Agenzia delle entrate, degli avvisi di accertamento n. T9506LL03533/2015 e n. T9506LL03553/2015 (relativi, rispettivamente, agli anni di imposta 2009 e 2010), nei quali è stata contestata indebita detrazione IVA, con sanzioni e interessi. La società impugnava detti avvisi innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano che ha rigettato il ricorso con sentenza n. 7323/8/2016, depositata il 27 settembre 2016. La società proponeva appello, rigettato dalla CTR della Lombardia con sentenza n. 3380/13/2017, depositata il 28 luglio 2017, in epigrafe. La società proponeva ricorso per cassazione. L’Agenzia delle entrate si costituiva ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza. La società depositava, in data 7 marzo 2024 e 30 dicembre 2024, documentazione attestante l’accesso alla cd. rottamazione delle cartelle ex lege 197 del 2022, con piano di pagamenti rateale, onorato sino all’attualità come da contestuali quietanze. In data 9 dicembre 2024, il P.M. in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA] depositava requisitoria, mediante la quale instava per l’estinzione del giudizio. In data 30 dicembre 2024, la contribuente depositava memoria, mediante la quale, anche in chiave di replica alla requisitoria del P.M., insisteva invece per la sospensione. All’odierna pubblica udienza, dopo breve discussione, il predetto P.M. reitera le conclusioni già assunte. Il difensore della parte privata formula, nuovamente, richiesta di sospensione, in pendenza del piano rateale dei pagamenti. Il difensore della parte pubblica conclude per l’estinzione. [OSCURATO:PERSONA] Con nota di deposito addì 7 marzo 2024, il difensore della società – richiamando allegata documentazione – rappresentava che: - a seguito della notifica degli avvisi e della soccombenza della società nei gradi di merito, l’Agenzia delle entrate ha affidato, a titolo provvisorio, i relativi carichi all’Agenzia delle entrate- [OSCURATO:PERSONA], la quale, medio tempore, le ha notificato intimazioni di pagamento, aventi i seguenti numeri di protocollo: n. 66816013023566006000, n. 66816013024126008000, n. 66817014108245003000, n. 66817014108339004000, n. 66818014839284008000 e n. 66818014840305008000; - la società ha aderito alla “ Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022” di cui all’art. 1, commi 231-252, della legge n. 197 del 2022, presentando, in data 21 aprile 2023, sei corrispondenti dichiarazioni aventi ad oggetto le suindicate intimazioni di pagamento, in accoglimento delle quali l’Agenzia delle entrate- [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato l’ammontare del debito da pagare per ciascuna di esse e il relativo piano di pagamento rateale, cui è seguito il versamento delle tre rate iniziali. In ragione di quanto precede, considerata la regolarità dei pagamenti, ancora in corso (come da documentazione dalla contribuente prodotta il 30 dicembre 2024), il giudizio deve essere sospeso, ex art. 1, comma 236, della legge n. 197 del 2022, con rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.M. Sospende il giudizio, rinviando la causa a nuovo ruolo, ex art. 1, comma 236, della legge n. 1
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