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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21892/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 030VZTT) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione ahliwar•eme• proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della stessa Corte distrettuale del 14/02/2023, rilevando che il file contenente il ricorso depositato telematicamente non presenta una firma digitale valida.

Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione di legge e vizi di motivazione.

Essendo stata controllata tre mesi dopo dalla data di sottoscrizione dell'atto digitale, la firma dà risultati distorti se il certificato scade dopo il controllo effettuato dalla cancelleria, mentre se il controllo fosse stato effettuato entro il 16/07/2023, la firma sarebbe risultata valida.

Il ricorso deve essere accolto.

Dalla documentazione allegata dal ricorrente, risulta che il certificato di validità della sottoscrizione era valido fino a data successiva alla presentazione del ricorso stesso (riportata nell'ordinanza impugnata), sicché, come rilevato dal P.G. presso questa Corte, la difesa ha documentato che alla data di presentazione del ricorso la firma era valida.

Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Firenze per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Firenze per l'ulteriore corso.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 030VZTT) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione ahliwar•eme• proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della stessa Corte distrettuale del 14/02/2023, rilevando che il file contenente il ricorso depositato telematicamente non presenta una firma digitale valida. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione di legge e vizi di motivazione. Essendo stata controllata tre mesi dopo dalla data di sottoscrizione dell'atto digitale, la firma dà risultati distorti se il certificato scade dopo il controllo effettuato dalla cancelleria, mentre se il controllo fosse stato effettuato entro il 16/07/2023, la firma sarebbe risultata valida. Il ricorso deve essere accolto. Dalla documentazione allegata dal ricorrente, risulta che il certificato di validità della sottoscrizione era valido fino a data successiva alla presentazione del ricorso stesso (riportata nell'ordinanza impugnata), sicché, come rilevato dal P.G. presso questa Corte, la difesa ha documentato che alla data di presentazione del ricorso la firma era valida. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Firenze per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Firenze per l'ulteriore corso. Così deci
Sentenza Cassazione n. 21892/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris