CassazionedecretoSezione LDecisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 28349/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e Ud. 06/04/2022 ORDINANZA CC sul ricorso 13551-2016 proposto da: I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; ricorrente - principale 2022 contro 1084 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.99, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' STANCHI; - controricorrente - ricorrente incidentale - contro I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]"; - ricorrente principale - controrícorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2397/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/06/2015 R.G.N. 10684/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte di appello di Roma respingeva il gravame proposto dall'INPGI nonché quello incidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (di seguito, anche solo Cairo) avverso la decisione di primo grado con cui era stato revocato il decreto ingiuntivo emesso nei f2tt confronti della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per il pagamento della somma di euro 118.134,00 a titolo di omissione contributiva ed emessa sentenza di condanna della società editrice al pagamento della minor somma di euro 7.017,88; 2. per quanto qui solo rileva, controverse alcune posizioni lavorative, in relazione alla situazione della lavoratrice [OSCURATO:PERSONA], la richiesta di pagamento della contribuzione era fondata, da parte dell'ente previdenziale, sulla ritenuta impossibilità di configurare una cessione del relativo contratto di lavoro dalla predetta [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. alla editoriale [OSCURATO:SOCIETA], ai sensi dell'art. 1406 cod.civ., in ragione del completo mutamento, a seguito della sostituzione della parte datoriale, degli elementi oggettivi essenziali del contratto; 3. la Corte di appello ha, invece, ritenuto sussistenti i presupposti della cessione del contratto ai sensi dell'articolo 1406 cod.civ. A tale riguardo, ha osservato come le (intervenute) modifiche del rapporto «che ben potevano essere oggetto di pattuizione (successiva) tra la lavoratrice e la [OSCURATO:PERSONA]» non consentissero di ritenere costituito un nuovo e diverso rapporto di lavoro, trattandosi, piuttosto, di diverse condizioni lavorative che rappresentavano «una sorta di promozione nell'ambito dell'originario rapporto di lavoro». Sulla base di tale premessa, la Corte territoriale ha ritenuto che il mancato pagamento dei ratei di tredicesima, dell'indennità redazionale, dell'indennità sostitutiva del preavviso -e la relativa omissione contributiva- non fossero imputabili alla Cairo, per essersi ormai perfezionata la cessione del rapporto all'editore [OSCURATO:PERSONA]; 4. quanto, invece, alla posizione lavorativa di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello osservava come la svolta attività fosse da ricondurre a quella del collaboratore fisso. In proposito, la Corte di merito accertava che la lavoratrice, con continuità, era stata a disposizione del proprio dell'editore; con continuità, aveva redatto articoli, previa sottoposizione degli stessi al controllo del capo redattore; la giornalista, inoltre, aveva assunto la responsabilità di un servizio, intesa come impegno a trattare, con continuità di prestazioni, uno specifico settore o specifici argomenti di informazione, nel caso di specie la rubrica «Mostre», garantendo così un flusso di notizie in una precisa e predeterminata aria dell'informazione, attraverso la redazione sistematica di articoli con conseguente affidamento dell'impresa giornalistica; 5. avverso tale pronuncia ha promosso ricorso la società INPGI, con un motivo, cui ha resistito, con controricorso, contenente ricorso incidentale, la società editrice. 6. entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 7. con il ricorso principale, è dedotta la violazione dell'art. 1406 cod.civ. per avere la Corte ritenuto sussistente una cessione del contratto di lavoro, nonostante le intervenute modifiche al rapporto e, nello specifico, la diversa qualifica assunta dalla lavoratrice (prima di vice direttore, poi di direttore), la differente testata di appartenenza (prima «Natural style» poi «Gardenia»), il diverso trattamento economico (prima mensile poi forfettario); 8. deduce l'istituto ricorrente che la cessione del contratto di cui al cit. art. 1406 è configurabile solo quando il contratto (id est: il rapporto) di lavoro resti immutato nei suoi elementi oggettivi, sostituendosi solo la persona di uno dei contraenti, nello specifico, il datore di lavoro; 9. il motivo va, nel complesso disatteso, presentando profili di inammissibilità e di infondatezza; 10. in primo luogo, in ricorso, non è riportato compiutamente il contenuto del contratto di cessione del rapporto di lavoro, posto a fondamento dei rilievi; 11. invero, il principio di specificità del ricorso, riferito alla puntuale indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda, ai sensi dell'articolo 366, nr. 6, cod.proc.civ., anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza della cedu, sez. I, 28 ottobre 2021 (r.g. n. 55064/11), non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso, pur facendo rinvio agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte, non ne riassuma il contenuto in modo puntuale, nelle parti necessarie a soddisfare il requisito ineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione ( in termini, Cass. nr. 6769 del 2022; v., anche, in argomento, Cass., sez. un., nr. 8950 del 2022); 12. ciò posto, la lettura della sentenza impugnata non evidenzia gli errori denunciati dalla ricorrente; 13. la Corte di appello, diversamente da quanto argomentato nel ricorso principale, avendo ben chiari gli elementi identificativi della vicenda circolatoria delineata dall'art. 1406 cod.civ., ha osservato come fosse stato ceduto il contratto di lavoro facente capo al precedente editore e, successivamente, nell'ambito del rapporto tra la lavoratrice ceduta e il nuovo editore, fossero intervenute una serie di modifiche, in termini di «di promozione nell'ambito del [...] rapporto di lavoro»; 14. l'individuazione della norma astratta di regolazione della fattispecie concreta è, dunque, avvenuta attraverso una corretta ricognizione degli elementi qualificanti la cessione del contratto che, come noto, realizza una modificazione soggettiva del rapporto, con sostituzione ad uno dei contraenti, nella specie il datore di lavoro, di un terzo che subentra nella titolarità dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e facenti capo a quello originario (v. in motiv., Cass. nr.21794 del 2019 e nr.19849 del 2018 sulla scia di Cass. nr.7752 del 1992) ma non esclude che, a cessione avvenuta (o contestualmente alla stessa) il cessionario ed il contraente ceduto possano accordarsi fra loro per apportare delle modifiche al contenuto del contratto originario (Cass. nr. 16635 del 2003); 15. l'accertamento che l'accordo modificativo sia intervenuto dopo il perfezionamento del contratto di cessione costituisce, invece, accertamento di merito, in questa sede non validamente censurato; 16. con il ricorso incidentale è dedotta -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod proc.civ.-la violazione e falsa applicazione degli artt. 2222 e ss e dell'art. 2 CCNLG nonché -ai sensi dell'art. 360 nr. 4 cod.proc.civ.- la violazione dell'art. 111 Cost., per motivazione apparente; 17. le censure investono la qualificazione del rapporto di lavoro intercorrente tra la società ricorrente e la lavoratrice [OSCURATO:PERSONA] in termini di collaborazione fissa, con le caratteristiche della subordinazione; 18. anche il ricorso incidentale va respinto; 19. deve escludersi, anzitutto, una carenza motivazionale, tale da integrare la violazione dell'art. 111 Cost; 20. costituisce orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui affinché sia integrato il vizio di mancanza o apparenza della motivazione - agli effetti di cui all'art. 132 nr. 4 cod.proc.civ- occorre che la motivazione della sentenza manchi del tutto, vuoi nel senso grafico vuoi nel senso logico ovvero allorché la motivazione, pur formalmente esistente, sia talmente contraddittoria da non permettere di riconoscerla come giustificazione del decisum (per tutte, Cass., sez.un., nr. 22232 del 2016). Evenienze queste che non si riscontrano nella sentenza impugnata avendo la Corte territoriale spiegato in maniera esaustiva e niente affatto perplessa le ragioni di qualificazione del rapporto di lavoro controverso, all'esito del critico apprezzamento degli elementi di causa; 21. in merito alla dedotta violazione di legge, i giudici di merito, in corretta applicazione dei criteri astratti definiti da questa Corte, hanno proceduto alla valutazione del concreto atteggiarsi del rapporto, in termini di subordinazione; 22. come noto, quanto alla figura dei collaboratori fissi, si è più volte espressa la giurisprudenza di questa Corte la quale ha riconosciuto la natura subordinata (v. di recente, Cass., sez.un., nr. 1867 del 2020) del rapporto di lavoro giornalistico del collaboratore fisso, a condizione che -pur in assenza della quotidianità, dell'obbligo di presenza giornaliera, dell'osservanza di un orario di lavoro- sussistano i requisiti di cui all'art. 2 del c.c.n.l. di categoria del 1959, consistenti «nella continuità della prestazione, intesa come svolgimento di un'attività non occasionale, rivolta ad assicurare le esigenze formative e informative di uno specifico settore, nella responsabilità di un servizio, che implica la sistematica redazione di articoli su specifici argomenti o rubriche; nel vincolo di dipendenza, per effetto del quale l'impegno del collaboratore di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro permane anche negli intervalli fra una prestazione e l'altra» ( v. tra le tante, anche Cass. nr. 29182 del 2018; Cass. nr. 21793 del 2021); 23. tali criteri hanno orientato l'accertamento di merito compiuto dalla Corte territoriale, quale emerge dai passaggi motivazionali riportati nello storico di lite e che, non ritualmente censurato, non è sindacabile in questa sede; 24. in conclusione, entrambi i ricorsi vanno rigettati; 25. le spese del giudizio di legittimità vanno compensate per la reciproca soccombenza; 26. sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, ove dovuto, da parte di entrambi i ricorrenti; PQM La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a