CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 marzo 2024
Cassazione n. 08008/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sull'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] relativamente alla sentenza n. 464/22 del 13/06/2022 del Tribunale di Caltagirone udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Catania che ha rigettato la sua richiesta di rescissione del giudicato di cui alla sentenza n. 464/22 del 13/06/2022 del Tribunale di Caltagirone, divenuta irrevocabile il 28/10/2022. In tale ricorso, il ricorrente conclude l'esposizione dell'unico motivo come segue: «Pertanto risultando evidente la violazione di legge si chiede l'accoglimento del motivo di ricorso e che la Corte di Cassazione disponga i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti, precisamente il provvedimento impugnato, emesso dalla Corte d'Appello di Catania sez. 3, deve essere annullato senza rinvio. Va quindi disposta la revoca della sentenza n. 464/22 del Tribunale di Caltagirone nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA], e ne va sospesa l'esecuzione con la trasmissione degli atti al tribunale di Caltagirone per un nuovo giudizio». 2. [OSCURATO:PERSONA] rileva che tale istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, istanza che costituisce l'oggetto del presente giudizio, non è formulata come richiesta di sospensione provvisoria dell'esecuzione per i «casi di eccezionale gravità», come le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno ritenuto possibile fare (Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259991-01), ma come richiesta di statuizione conseguente all'accoglimento del ricorso per cassazione - il cui esame è fissato per il giorno 14/03/2024 - con annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza della Corte d'appello di Catania. 3. Pertanto, l'istanza di deve essere dichiarata inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile l'istanza di sospensione dell'esecuzione. Così de