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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 28 gennaio 2026

Cassazione n. 02672/2026

Testo disponibile della fonte

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ente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 1 8020 /20 2 4 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via della [OSCURATO:PERSONA] n. 201, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA e delle FINANZE e MINISTERO DELLA GIUSTIZIA,domiciliati ex lege in Roma, alla Via dei Portoghesi 13, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - Avverso la sentenza n. 1 5 3 52 / 202 3 de lla C [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] , depositata in data 22 . 1 2 . 202 3 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28gennaio 2026 dalConsigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] G igantesco . n. 00989/2024R.G.

Cron.

Rep.

C.C.28/1/2026 Patrocinio spese Stato -Opposizione rigetto ammissione -Art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso la CTP di Roma che aveva rigettato l’istanza di ammissione al beneficio con riferimento al procedimento n. 5196/2020, assumendo lamancata indicazione dei redditi del nucleo familiare.

La Corte di giustizia tributaria di Igrado di Roma, con sentenza n. 15352/2023, accoglieva il ricorso e disponeva l’ammissione al patrocinio.

Compensava tuttavia integralmente le spese, richiamando la«particolare natura del ricorso», dando atto della mancata costituzione dei Ministeri citati.

Avverso tale pronuncia Arleo propone ricorso per Cassazione deducendo violazione o falsa applicazione dell’art. 15, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. in punto di compensazione delle spese.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero della Giustizia resistono con controricorso, eccependo in primo luogo il difetto di legittimazione attiva del Ministero della giustizia e la correttezza della pronuncia impugnata in punto di liquidazione delle spese di lite; propongono ricorso incidentale condizionato, deducendo: 1) la nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio;2) l’omesso rilievo del difetto di giurisdizione del giudice tributario. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il secondo motivo i controricorrenti eccepiscono il difetto di giurisdizione, ai sensi dell’art. 360 n. 1 c.p.c.

La questione è pregiudiziale e assorbente.

Come di recente affermato da Cass. Sez .

U. n. 20929/2025 in tema di giudizio tributario, l'impugnazione del decreto che rigetta o revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dalla Commissione di cui all'art. 138 del t.u. spese giust., dev'essere proposta con l'opposizione prevista dall'art. 170, e non già col ricorso di cui all'art.99 del citato d.P.R. , dal momento che quest'ultimo rimedio, per il vincolo di stretta inerenza al processo penale che lo caratterizza, non può essere esteso al processo tributario, non essendo peraltro richiamato da alcuna delle disposizioni a tale processo dedicate,contenute nel capo VIII del titolo IV del menzionato t.u.

2. Questa conclusione appare in linea con quella formulata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez.

U. n. 20501/2023) per l’impugnabilità degli analoghi provvedimenti adottati dal giudice amministrativo, le cui argomentazioni sono pienamente estensibili anche alla fattispecie in esame.

Nello stesso senso Cass. Sez.

U. n. 07924/2025 nella parte in cui ha statuito che appartengono alla giurisdizione ordinaria le controversie ex art. 170 del d.P.R. n. 115/2002, relative al decreto di liquidazione del compenso in favore di un avvocato per l'attività da lui prestata nell'interesse di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in un procedimento svoltosi davanti ai giudici speciali, atteso che quello al compenso è un diritto soggettivo non degradabile a interesse legittimo e che in senso contrario non può essere richiamato l'art. 15 del d.lgs. n. 150/2011, trattandosi di norma sulla competenza che non introduce alcuna eccezionale ipotesi di giurisdizione esclusiva del capo dell'ufficio cui appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento.

In questo senso appaiono convergere anche le indicazioni contenute nelle disposizioni particolari dettate in materia dal testo unico per il processo tributario, che dichiara applicabili, salve le deroghe menzionate, le diposizioni dettate per il processo civile e per quello amministrativo.

È appena il caso di soggiungere che l’aver i ricorrenti incidental i condizionato il motivo sulla giurisdizione, al vaglio sfavorevole dei motivi del ricorso principale,non impedisce alla Corte di prendere in prioritario esame essa questione, avente carattere assorbente e pregiudiziale.

3. Questa Sezione può provvedere alla declaratoria di difetto di giurisdizione ex art. 374, comma 1 c.p.c., trattandosi di questione identica a quella decisa dalle recentissime Cass. Sez.

U. n. 20929/2025 appena citata.

4. A detta statuizione consegue, aisensi dell’art. 59 della l. n. 69/2009, per la disciplina della translatio iudiciifinalizzata a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale, la rimessione della controversia al giudice ordinario.

5. La decisione delle Sezioni Unite intervenuta in pendenza della lite giustifica la compensazione integrale delle spese del grado, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 92, comma 2 c.p.c. (assoluta novità della questione rispetto ad una questione dirimente).

P.Q.M La Corte cassa il provvedimento impugnato e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Compensa le spese del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 1 8020 /20 2 4 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via della [OSCURATO:PERSONA] n. 201, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA e delle FINANZE e MINISTERO DELLA GIUSTIZIA,domiciliati ex lege in Roma, alla Via dei Portoghesi 13, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - Avverso la sentenza n. 1 5 3 52 / 202 3 de lla C [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] , depositata in data 22 . 1 2 . 202 3 e non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28gennaio 2026 dalConsigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] G igantesco . n. 00989/2024R.G. Cron. Rep. C.C.28/1/2026 Patrocinio spese Stato -Opposizione rigetto ammissione -Art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso la CTP di Roma che aveva rigettato l’istanza di ammissione al beneficio con riferimento al procedimento n. 5196/2020, assumendo lamancata indicazione dei redditi del nucleo familiare. La Corte di giustizia tributaria di Igrado di Roma, con sentenza n. 15352/2023, accoglieva il ricorso e disponeva l’ammissione al patrocinio. Compensava tuttavia integralmente le spese, richiamando la«particolare natura del ricorso», dando atto della mancata costituzione dei Ministeri citati. Avverso tale pronuncia Arleo propone ricorso per Cassazione deducendo violazione o falsa applicazione dell’art. 15, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. in punto di compensazione delle spese. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero della Giustizia resistono con controricorso, eccependo in primo luogo il difetto di legittimazione attiva del Ministero della giustizia e la correttezza della pronuncia impugnata in punto di liquidazione delle spese di lite; propongono ricorso incidentale condizionato, deducendo: 1) la nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio;2) l’omesso rilievo del difetto di giurisdizione del giudice tributario. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il secondo motivo i controricorrenti eccepiscono il difetto di giurisdizione, ai sensi dell’art. 360 n. 1 c.p.c. La questione è pregiudiziale e assorbente. Come di recente affermato da Cass. Sez . U. n. 20929/2025 in tema di giudizio tributario, l'impugnazione del decreto che rigetta o revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dalla Commissione di cui all'art. 138 del t.u. spese giust., dev'essere proposta con l'opposizione prevista dall'art. 170, e non già col ricorso di cui all'art.99 del citato d.P.R. , dal momento che quest'ultimo rimedio, per il vincolo di stretta inerenza al processo penale che lo caratterizza, non può essere esteso al processo tributario, non essendo peraltro richiamato da alcuna delle disposizioni a tale processo dedicate,contenute nel capo VIII del titolo IV del menzionato t.u. 2. Questa conclusione appare in linea con quella formulata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. U. n. 20501/2023) per l’impugnabilità degli analoghi provvedimenti adottati dal giudice amministrativo, le cui argomentazioni sono pienamente estensibili anche alla fattispecie in esame. Nello stesso senso Cass. Sez. U. n. 07924/2025 nella parte in cui ha statuito che appartengono alla giurisdizione ordinaria le controversie ex art. 170 del d.P.R. n. 115/2002, relative al decreto di liquidazione del compenso in favore di un avvocato per l'attività da lui prestata nell'interesse di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in un procedimento svoltosi davanti ai giudici speciali, atteso che quello al compenso è un diritto soggettivo non degradabile a interesse legittimo e che in senso contrario non può essere richiamato l'art. 15 del d.lgs. n. 150/2011, trattandosi di norma sulla competenza che non introduce alcuna eccezionale ipotesi di giurisdizione esclusiva del capo dell'ufficio cui appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento. In questo senso appaiono convergere anche le indicazioni contenute nelle disposizioni particolari dettate in materia dal testo unico per il processo tributario, che dichiara applicabili, salve le deroghe menzionate, le diposizioni dettate per il processo civile e per quello amministrativo. È appena il caso di soggiungere che l’aver i ricorrenti incidental i condizionato il motivo sulla giurisdizione, al vaglio sfavorevole dei motivi del ricorso principale,non impedisce alla Corte di prendere in prioritario esame essa questione, avente carattere assorbente e pregiudiziale. 3. Questa Sezione può provvedere alla declaratoria di difetto di giurisdizione ex art. 374, comma 1 c.p.c., trattandosi di questione identica a quella decisa dalle recentissime Cass. Sez. U. n. 20929/2025 appena citata. 4. A detta statuizione consegue, aisensi dell’art. 59 della l. n. 69/2009, per la disciplina della translatio iudiciifinalizzata a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale, la rimessione della controversia al giudice ordinario. 5. La decisione delle Sezioni Unite intervenuta in pendenza della lite giustifica la compensazione integrale delle spese del grado, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 92, comma 2 c.p.c. (assoluta novità della questione rispetto ad una questione dirimente). P.Q.M La Corte cassa il provvedimento impugnato e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Compensa le spese del
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