CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 08896/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17358-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro T.C.S. MOTORSPORT s.r.I., in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata — avverso la sentenza n. 1902/09/2019 della Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. r Rilevato che: 1. L'Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo, cui non replica la società intimata, T.C.S. MOTORSPORT s.r.I., in liquidazione, per la cassazione della sentenza della CTR dell'[OSCURATO:PERSONA], in epigrafe indicata, che, in controversia relativa ad impugnazione dell'atto di irrogazione delle sanzioni emesso sulla scorta di un avviso di accertamento di un maggior reddito d'impresa per l'anno di imposta 2010, derivante dal disconoscimento della detrazione IVA e di costi fittizi relativi a fatture che l'amministrazione finanziaria riteneva essere state emesse per operazioni inesistenti, annullava l'atto impositivo sul presupposto dell'intervenuto annullamento dell'avviso di accertamento, con sentenza della medesima CTR divenuta definitiva. 2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: 1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 51 del d.lgs. n. 546 del 1992, 327, primo comma, c.p.c. e 6, comma 11, del d.l. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, sostenendo l'erroneità della statuizione d'appello in quanto, al momento della decisione, la sentenza emessa nel giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento non era ancora passata in giudicato, stante la sospensione dei termini di impugnazione prevista dall'art. 6 citato. 2. Il motivo è fondato e va accolto atteso che la sentenza emessa dalla CTR dell'[OSCURATO:PERSONA] nel giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento presupposto, è stata impugnata dinanzi a questa Corte che l'ha decisa con l'ordinanza di questa Sottosezione n. 27772 del 2021, che, accogliendo il secondo motivo di ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate, l'ha cassata con rinvio per nuovo esame alla predetta Commissione tributaria. 3. Pare, in ogni caso, opportuno ricordare il principio secondo cui «La parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza resa in altro giudizio, non soltanto producendola, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza» (Cass. n. 9746/2017, n. 28515/2017, n. 20974/2018). Principio al quale la CTR non si è attenuta nell'accertare l'esistenza del giudicato esterno. 4. Pertanto, in accoglimento del ricorso in esame, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla CTR territorialmente competente per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 13/0