CassazionedecretoSezione 5Decisione del 31 gennaio 2023
Cassazione n. 19876/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di l'Aquila ha parzialmente riformato la pronunzia di condanna emessa in primo grado nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di furto semplice, escludendo l'incidenza della recidiva e, riconosciuta l'attenuante di cui all'art 62 nr 4 cp, ha rideterminato la pena in mesi due di reclusione ed euro 200 di multa e convertito la pena detentiva in euro 15mila di multa. Fatto del 16.6.2018. 1.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore fiduciario, articolando unico motivo di ricorso, col quale lamenta l'irrogazione di una pena illegale. Infatti, il Giudice di appello non ha tenuto conto della sentenza Corte Costle nr 28 del 2022 con la quale è stata ritenuta l'illegittimità costituzionale dell'art 53 legge 689/81, nella parte in cui non prevede che il valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata nell'art 135 cp. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l' annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con rideterminazione della pena, in ragione dei nuovi parametri derivanti dalla pronunzia della Consulta. La difesa ha depositato conclusioni associandosi alla richiesta del PG. Il ricorso è fondato. Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta l'illegalità della pena per avere, i giudici del gravame, sostituito la pena detentiva con quella pecuniaria di specie corrispondente applicando i parametri di conversione di cui all'art. 53 co. 2 della I. 689/1981, cioè un giorno di pena detentiva pari ad euro 250,00 di multa, senza tenere conto della sentenza n. 28/2022 della Corte Costituzionale. La Corte costituzionale, con sentenza n. 28/2022 del 12/01/2022 (depositata in data 01/02/2022), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 689/81 «nella parte in cui prevede: «TU valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare" anziché "MI valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall'art. 135 del codice penale"». Il valore giornaliero minimo cui si deve fare riferimento per la sostituzione della pena detentiva nella pena pecuniaria di specie corrispondente, pertanto, non è più quello di euro 250, applicato nella sentenza impugnata, bensì quello di euro 75 per ogni giorno di pena detentiva. La situazione che si è verificata per effetto della citata pronuncia è assimilabile a quella che si verificò con la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, con la quale fu dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, n. 309, nella parte in cui prevedeva la pena minima edittale di anni otto anziché di anni sei di reclusione. In quel caso, la i giurisprudenza di legittimità ritenne che la pena determinata dal giudice di merito, potesse essere rideterminata dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. purché non vi fosse necessità di procedere ad attività valutative o implicanti l'esercizio di poteri discrezionali e, quindi, purché fosse stata considerata quale base di computo la pena detentiva minima (Sez. 3, n. 13097 del 09/01/2020, Palma, Rv. 279231; Sez. 3, n. 43103 del 04/07/2019, del Giacca, Rv. 277175). Una situazione analoga si è verificata nel caso in esame: la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria di specie corrispondente, infatti, è avvenuta sostituendo la pena detentiva di mesi 2 di reclusione, con la pena di euro 15.000,00 di multa, cioè applicando il valore giornaliero minimo di € 150 previsto dalla disposizione di legge dichiarata costituzionalmente illegittima. La sentenza impugnata, quindi, va annullata senza rinvio e la pena pecuniaria applicata in sostituzione della pena detentiva deve, essere rideterminata nella misura di euro 4.500,00 di multa, pari ad euro 75 euro per ogni giorno di reclusione, ferma restando la multa di euro 200,00 irrogata ab initio. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria sostitutiva, che ridetermina in euro 4.500,00. Deciso il 31.1.2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]. GéTardo Sabeone CORTE DI CASSAZIONE V SEZ