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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31893/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15132-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente — contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in liquidazione, in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 7554/14/2019 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, depositata in data 17/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA per l'anno d'imposta 2007, la CTR della Sicilia, con la sentenza in epigrafe indicata, dichiarava "improcedibile" l'appello dell'Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sulla rilevata nullità della sua notificazione effettuata «al dr [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna specificazione della sua qualità tale da poter individuare un collegamento con la società fallita [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., tenuto conto della non spontanea costituzione in giudizio del predetto nonché della mancata rinnovazione dell'atto».

2. Avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi cui l'intimato non ha replicato.

6. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Considerato che:

1. Con il primo motivo viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16, 17 e 49 del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione agli artt. 145, comma 3, cod. proc. civ. e 43, comma 1, L.F. (R.D. n. 267 del 1942).

La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto nulla la notifica dell'atto di appello effettuata al curatore fallimentare, organo rappresentativo ex lege della società fallita, munito di legittimazione processuale esclusiva, presso lo studio del medesimo, sostenendo che la notifica al predetto curatore doveva considerarsi equipollente alla notifica effettuata a mani proprie della società contribuente, come consentito dall'art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 in alternativa alla notifica al domicilio eletto per il giudizio.2.

Il motivo è infondato alla stregua del principio giurisprudenziale in base al quale «la disposizione dettata per il processo tributario dall'art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, laddove prevede che la notificazione possa eseguirsi in ogni caso "a mani proprie", non è estensibile alle società di capitali, per le quali la ricezione degli atti non può avvenire che per mezzo di altre persone, sia pure da esse dipendenti o incaricate» (Cass. n. 27050 del 2017; v. anche Cass. n. 21514 del 2014; Cass. n. 14549 del 2018 nonché Cass. n. 28902 del 2021, non massimata, pronunciata tra le stesse parti).

3. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 160, 162, 291 e 350 cod. proc. civ., nonché 1, comma 2, e 49 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Sostiene la ricorrente che in presenza di una notifica ritenuta nulla, i giudici di appello avrebbero dovuto disporne la rinnovazione e non dichiarare "improcedibile" l'appello.

4. Il motivo è fondato e va accolto.

5. E' pacifico che nella specie l'appello è stato notificato alla parte personalmente (il curatore della società fallita) e non nel domicilio eletto dalla stessa presso il proprio difensore nel ricorso di primo grado, come prescritto dal citato art. 17, secondo cui, "le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio", sicché la notifica dell'atto di appello, in caso di elezione di domicilio, deve ivi essere prioritariamente eseguita.

6. Deve, quindi, richiamarsi quanto condivisibilmente affermato da questa Corte nell'ordinanza sopra citata (n. 28902 del 2021, emessa in controversia vedente tra le medesime parti e per le medesime questioni), ovvero che «l'inosservanza della previsione normativa sopra indicata produce non l'inesistenza ma la nullità della notifica stessa, della quale deve essere disposta ex officio la rinnovazione, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi quest'ultima nella quale la nullità deve ritenersi sanata ex tunc, secondo il principio generale dettato dall'art. 156 c.p.c., comma 2, anche se la costituzione è effettuata al solo fine di eccepire la nullità (Cass. n. 1156/2008; n. 27139/2006, n. 2258/2006, 20334/2004, 9242/2004, S.U. 10696/2002)».

7. Anche «Nel caso di specie, la notifica risulta eseguita direttamente all'appellata società, presso il curatore fallimentare che la rappresenta e che era espressamente indicato nell'atto di appello (riprodotto per autosufficienza nel ricorso), e non presso il domicilio eletto e, come si ricava anche dalla sentenza impugnata, la società appellata non si è costituita nel giudizio di secondo grado, per cui alcuna sanatoria per raggiungimento dello scopo, ex art. 156, comma terzo, cod. proc. civ., può ritenersi realizzata, sicché la Commissione tributaria regionale, pur ravvisando correttamente la nullità della notifica, ha omesso di concedere all'appellante un nuovo termine per la notifica, ai sensi dell'art. 291, comma primo, cod. proc. civ. (Cass. n. 10500 del 2018, n. 14549 del 2018; n. 3666 del 2019)».

8. «Poiché il vizio della notifica dell'appello non determina l'inammissibilità dell'impugnazione (che sia tempestivamente proposta) qualora lo stesso venga rilevato in sede di legittimità, la Corte di cassazione, nel dichiarare la nullità della notifica, del processo e della sentenza, deve disporre il rinvio ad altro giudice di pari grado perché provveda ad emettere i provvedimenti conseguenziali».

9. In estrema sintesi, quindi, va accolto il secondo motivo di ricorso e rigettato il primo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente anche per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio dì legittimità.

P.Q.M. accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provveder

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15132-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente — contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in liquidazione, in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 7554/14/2019 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, depositata in data 17/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA per l'anno d'imposta 2007, la CTR della Sicilia, con la sentenza in epigrafe indicata, dichiarava "improcedibile" l'appello dell'Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sulla rilevata nullità della sua notificazione effettuata «al dr [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna specificazione della sua qualità tale da poter individuare un collegamento con la società fallita [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., tenuto conto della non spontanea costituzione in giudizio del predetto nonché della mancata rinnovazione dell'atto». 2. Avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi cui l'intimato non ha replicato. 6. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: 1. Con il primo motivo viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16, 17 e 49 del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione agli artt. 145, comma 3, cod. proc. civ. e 43, comma 1, L.F. (R.D. n. 267 del 1942). La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto nulla la notifica dell'atto di appello effettuata al curatore fallimentare, organo rappresentativo ex lege della società fallita, munito di legittimazione processuale esclusiva, presso lo studio del medesimo, sostenendo che la notifica al predetto curatore doveva considerarsi equipollente alla notifica effettuata a mani proprie della società contribuente, come consentito dall'art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 in alternativa alla notifica al domicilio eletto per il giudizio.2. Il motivo è infondato alla stregua del principio giurisprudenziale in base al quale «la disposizione dettata per il processo tributario dall'art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, laddove prevede che la notificazione possa eseguirsi in ogni caso "a mani proprie", non è estensibile alle società di capitali, per le quali la ricezione degli atti non può avvenire che per mezzo di altre persone, sia pure da esse dipendenti o incaricate» (Cass. n. 27050 del 2017; v. anche Cass. n. 21514 del 2014; Cass. n. 14549 del 2018 nonché Cass. n. 28902 del 2021, non massimata, pronunciata tra le stesse parti). 3. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 160, 162, 291 e 350 cod. proc. civ., nonché 1, comma 2, e 49 del d.lgs. n. 546 del 1992. Sostiene la ricorrente che in presenza di una notifica ritenuta nulla, i giudici di appello avrebbero dovuto disporne la rinnovazione e non dichiarare "improcedibile" l'appello. 4. Il motivo è fondato e va accolto. 5. E' pacifico che nella specie l'appello è stato notificato alla parte personalmente (il curatore della società fallita) e non nel domicilio eletto dalla stessa presso il proprio difensore nel ricorso di primo grado, come prescritto dal citato art. 17, secondo cui, "le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio", sicché la notifica dell'atto di appello, in caso di elezione di domicilio, deve ivi essere prioritariamente eseguita. 6. Deve, quindi, richiamarsi quanto condivisibilmente affermato da questa Corte nell'ordinanza sopra citata (n. 28902 del 2021, emessa in controversia vedente tra le medesime parti e per le medesime questioni), ovvero che «l'inosservanza della previsione normativa sopra indicata produce non l'inesistenza ma la nullità della notifica stessa, della quale deve essere disposta ex officio la rinnovazione, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi quest'ultima nella quale la nullità deve ritenersi sanata ex tunc, secondo il principio generale dettato dall'art. 156 c.p.c., comma 2, anche se la costituzione è effettuata al solo fine di eccepire la nullità (Cass. n. 1156/2008; n. 27139/2006, n. 2258/2006, 20334/2004, 9242/2004, S.U. 10696/2002)». 7. Anche «Nel caso di specie, la notifica risulta eseguita direttamente all'appellata società, presso il curatore fallimentare che la rappresenta e che era espressamente indicato nell'atto di appello (riprodotto per autosufficienza nel ricorso), e non presso il domicilio eletto e, come si ricava anche dalla sentenza impugnata, la società appellata non si è costituita nel giudizio di secondo grado, per cui alcuna sanatoria per raggiungimento dello scopo, ex art. 156, comma terzo, cod. proc. civ., può ritenersi realizzata, sicché la Commissione tributaria regionale, pur ravvisando correttamente la nullità della notifica, ha omesso di concedere all'appellante un nuovo termine per la notifica, ai sensi dell'art. 291, comma primo, cod. proc. civ. (Cass. n. 10500 del 2018, n. 14549 del 2018; n. 3666 del 2019)». 8. «Poiché il vizio della notifica dell'appello non determina l'inammissibilità dell'impugnazione (che sia tempestivamente proposta) qualora lo stesso venga rilevato in sede di legittimità, la Corte di cassazione, nel dichiarare la nullità della notifica, del processo e della sentenza, deve disporre il rinvio ad altro giudice di pari grado perché provveda ad emettere i provvedimenti conseguenziali». 9. In estrema sintesi, quindi, va accolto il secondo motivo di ricorso e rigettato il primo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente anche per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio dì legittimità. P.Q.M. accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provveder
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