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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2025

Cassazione n. 12865/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria depositata dal difensore dell'imputato in data 06 marzo 2025; ritenuto che tutti i motivi di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 5, 648-bis, 62-bis e 131-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di riciclaggio, alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sono generici. rilevato che il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre violazione di legge e vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito.

Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); rilevato, infine, che la memoria difensiva redatta dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] non può essere presa in considerazione in quanto depositata in data 06 marzo 2024 e, quindi, in violazione del termine di quindici liberi prima dell'udienza previsto dall'art. 611 cod. proc. pen. (vedi Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA] ie/ e) Estensore • [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria depositata dal difensore dell'imputato in data 06 marzo 2025; ritenuto che tutti i motivi di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 5, 648-bis, 62-bis e 131-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di riciclaggio, alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sono generici. rilevato che il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre violazione di legge e vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); rilevato, infine, che la memoria difensiva redatta dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] non può essere presa in considerazione in quanto depositata in data 06 marzo 2024 e, quindi, in violazione del termine di quindici liberi prima dell'udienza previsto dall'art. 611 cod. proc. pen. (vedi Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA] ie/ e) Estensore • [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12865/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris