CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39852/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede del 9 dicembre 2022, con cui, [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad altro correo, era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro mille di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625, nn. 4 e 7, cod. pen. e 635, comma 2 n.1, cod.pen., quanto al furto perpetrato ai danni di alcuni istituti di credito mediante l'utilizzo di un dispositivo che evitava la contabilizzazione del prelievo (cash trapping) sulla propria carta di credito. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza, proponendo due motivi di impugnazione: con il primo, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. Si prospetta un vizio di travisamento della prova, costituito dall'aver trascurato la tesi alternativa che la carta di credito potesse essere stata utilizzata da altri, senza contare le scarse condizioni di visibilità consentite dalla telecamera della banca; con il secondo motivo, deduce la illegittima esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma n.4), nonostante l'importo complessivo sottratto, pari a euro 1600, e l'assenza d costituzione di parte civile. 3. Il primo motivo è inammissibile in quanto deduce pretesi vizi della motivazione meramente riproduttivi degli argomenti fatti valere in appello, congruamente disattesi sulla base del medesimo materiale probatorio utilizzato dalla conforme sentenza di primo grado; il motivo deduce un vizio precluso nel caso di cd. doppia conforme, dovendo essere riaffermato il principio secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, è sindacabile il vizio di travisamento della prova quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva; tale vizio può essere fatto valere soltanto nell'ipotesi, non ricorrente nella specie, in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cd. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370-01). Inoltre, il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio", quale regola di giudizio che conforma la valutazione degli indizi e il metodo di accertamento del fatto, è da ritenersi rispettato anche nel caso in cui i comportamenti umani e le conseguenze da essi derivanti sono giudicati sulla base di regole di esperienza, quando non sono espressivi di una relazione di mera verosimiglianza e plausibilità, ma hanno una base razionale, seppur presuntiva (Sez.1, n. 34032 del 01/07/2022, Rv. 283987 - 01). Nel caso di specie, la Corte d'appello ha dato atto che l'imputato, unitamente al correo, erano stati individuati perché soggetti titolari delle carte di credito attraverso le quali il prelievo era stato realizzato, carte che non erano state denunciate come smarrite. Analogamente, il secondo motivo costituisce mera riproposizione, senza specifica critica, dell'analogo motivo d'appello già adeguatamente disatteso dalla sentenza impugnata, alla pagina 5, ove si esplicita che la somma di euro 1600 non può ritenersi di minimo valore, richiamando il consolidato orientamento di legittimità che richiede che il giudizio prescinda dalla consistenza economica della parte offesa. 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così de