CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 1965
Cassazione n. 06070/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/07/1965 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 25/01/2022, ha confermato la sentenza con il quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo in data 06/10/2020, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione degli artt. 56 e 629 cod. pen., non è consentito dalla legge in quanto costituito da mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; rilevato sul punto che la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato correttamente le ragioni della completezza e coerenza del compendio probatorio a carico del prevenuto alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata; la motivazione contiene una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio, non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio. rilevato, in ordine alla doglianza con la quale viene eccepito il travisamento della prova che questa Corte, con orientamento che il Collegio condivide e ribadisce, ha affermato che, in presenza di una doppia conforme, il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità esclusivamente laddove, diversamente dal caso di specie, il ricorrente rappresenti con specifica deduzione che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M. Rv. 283777 - 01; Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665 - 01). All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 gennaio