CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2024
Cassazione n. 31050/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ECONSIDEFtATO IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, riqualificando il delitto di cui all'imputazione nel meno grave delitto di furto con strappo, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del reato di rapina; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge e l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 8) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Roma, 8 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA] igliere este ore Il Presidente ./qna [OSCURATO:PERSONA] D E [OSCURATO:PERSONA]