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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01113/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A n. 92 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione dal luogo di arresti domiciliari deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto e al diniego della particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis, cod. pen. 2.

Il ricorso è inammissibile.

2. I motivi sono generici e meramente reiterativi di quelli d'appello, motivatamente disattesi dai giudici del gravame che con motivazione coerente, con cui la ricorrente non si misura in alcun modo, deduce per il delitto di evasione una questione di solo merito volto a rivisitare gli argomenti della sentenza che li esamina puntualmente a pag. 2 e per l'art.131-bis cod. pen. si è limitata a rappresentare apoditticamente un difetto di motivazione che invece non sussiste alla luce dei suoi precedenti indicati (pag. 4).

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A n. 92 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione dal luogo di arresti domiciliari deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto e al diniego della particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis, cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. 2. I motivi sono generici e meramente reiterativi di quelli d'appello, motivatamente disattesi dai giudici del gravame che con motivazione coerente, con cui la ricorrente non si misura in alcun modo, deduce per il delitto di evasione una questione di solo merito volto a rivisitare gli argomenti della sentenza che li esamina puntualmente a pag. 2 e per l'art.131-bis cod. pen. si è limitata a rappresentare apoditticamente un difetto di motivazione che invece non sussiste alla luce dei suoi precedenti indicati (pag. 4). 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre
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