CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 21955/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 dicembre 1962, avverso l'ordinanza emessa il 3 novembre 2021 dal Tribunale del riesame di Catania; Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 6 maggio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 3 novembre 2021 il Tribunale del riesame di Catania ha rigettato l'appello proposto avverso il provvedimento, emesso il 25 novembre 2020 dal Giudice per le indagini preliminari della stessa città, reiettivo della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, applicata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. Contro l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto vizi della motivazione per avere il suddetto Tribunale ritenuto che l'autonoma valutazione è richiesta solo in caso di adozione della misura cautelare inaudita altera parte. Dopo avere ricordato la giurisprudenza di legittimità in ordine alla motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale (S.U. n. 4186 del 30/1/2017), il ricorrente ha affermato che il Tribunale del riesame non avrebbe indicato le ragioni per cui ha condiviso le argomentazioni del provvedimento richiamato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Giova premettere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione non è ammissibile quando proponga censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis: Sez. VI, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 252178). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nell'assoluta mancanza, nella manifesta illogicità o nella contraddittorietà della motivazione, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato. 1.2 Alla luce di tali coordinate deve rilevarsi che il provvedimento impugnato non è inficiato da vizi mentre le censure del ricorrente sono manifestamente infondate, oltre che prive di specificità. Come già affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 8518 del 10/9/2020, Rv. 280603), l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari non è richiesta, a pena di nullità, in relazione all'ordinanza del Tribunale del riesame. Tale requisito, infatti, è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente, che ha formulato la richiesta, e quello giudicante. Di contro, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la mancanza e l'apparenza della motivazione (Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, Rv. 278122). Ne discende che correttamente il Tribunale del riesame ha affermato che l'autonoma valutazione è richiesta, a pena di nullità, solo in caso di adozione della misura inaudita altera parte. 1.3 Deve poi rilevarsi che le doglianze del ricorrente, relative all'avere il Tribunale del riesame effettuato una motivazione per reationem non rispondente ai requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, trovano smentita sulla base della lettura del provvedimento impugnato. Da esso, infatti, risulta che il Tribunale del riesame ha illustrato diffusamente le ragioni per cui ha condiviso le argomentazioni espresse nel -provvedimento richiamato. Il menzionato Tribunale, dopo avere ricordato che la presunzione relativa di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo quando emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i legami con l'organizzazione criminosa, sicché in assenza di elementi a favore sul giudice della cautela non grava un onere di argomentare in positivo circa la sussistenza o la permanenza delle esigenze cautelari, ha sottolineato che, nel caso di specie, non emergevano elementi deponenti per la rescissione da parte dell'indagato del legame con l'associazione mafiosa di appartenenza, tenuto conto, peraltro, che egli era già stato condannato in via definitiva per partecipazione ad associazione mafiosa e che gli indizi, raccolti nel presente procedimento, consentivano di confermare la sua persistente intraneità. [OSCURATO:PERSONA] del riesame ha poi vagliato le deduzioni difensive e ha affermato sia che il compendio indiziario smentiva le valutazioni espresse dal Tribunale di sorveglianza di Napoli in ordine al percorso di rivisitazione critica, "che [OSCURATO:PERSONA] sembra aver avviato, sia che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non apportavano elementi di novità rispetto a quanto già emerso e valutato. Deve, quindi, affermarsi che dal contenuto del provvedimento impugnato emergono la conoscenza degli atti del procedimento da parte del Collegio della cautela e la rielaborazione critica degli elementi sottoposti al suo vaglio. 2. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa - della sanzione di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 3. La cancelleria curerà dli adempimenti di cui all'art. 94.1-ter disp. attuaz. cod. proc. pen. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1 ter disp. att. cod. proc. pen.. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, udienza camerale del 6 maggio 2022 Il Consigliere