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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34473/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di primo grado, con la quale è stata affermata la responsabilità penale del predetto per il reato di bancarotta fraudolenta documentale in riferimento a Parigi s.r.I., dichiarata fallita 1'8 febbraio 2013

2. La non manifesta infondatezza dei motivi consente il rilievo della prescrizione del reato, maturata - tenuto conto della sospensione, determinata da rinvii ad istanza di parte, pari a giorni 188 (161 dal 13 aprile al 21 settembre 2017; 7 dall'8 novembre al 15 novembre 2018) - il 23 gennaio 2026.

Con il ricorso, invero, il ricorrente svolge censure che, pur rivelandosi infondate, superano il vaglio di ammissibilità del ricorso.

Quanto al primo motivo, con il quale si deduce vizio della motivazione in ordine all'esclusione dell'esimente del caso fortuito per avere il ricorrente prospettato la sopravvenuta dispersione della contabilità in ragione di un allagamento che aveva interessato l'azienda, va qui richiamato il consolidato orientamento di legittimità, per cui, ai fini del riconoscimento di una causa di giustificazione, l'imputato è gravato da un mero onere di allegazione, essendo tenuto a fornire le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze altrimenti ignoti che siano in astratto idonei, ove riscontrati, a configurare in concreto la causa di giustificazione invocata, mentre incombe sulla pubblica accusa l'onere della "prova negativa", con la conseguenza che, nel dubbio sull'esistenza dell'esimente, il giudice deve giungere ad una pronuncia di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, ex art. 530, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 35024 del 09/10/2020, Malfitano, Rv. 280304 - 01); e, nel caso in esame, se è vero che - come risulta dalla sentenza impugnata - la richiesta di indennizzo rivolta alla compagnia assicuratrice non ha avuto buon esito, nondimeno l'evento avverso non può ritenersi meramente rappresentato dall'imputato, tanto più che i testi hanno riferito di una perizia giurata, effettivamente svolta.

Ne discende come la motivazione della sentenza impugnata si espone, in parte qua, alle censure del ricorrente, poiché ritrae dalla soccombenza nel giudizio civile - le cui motivazioni sono rimaste ignote - l'inesistenza dello stesso fatto che l'imputato ha allegato.

Quanto al secondo motivo, con il quale si deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato, varilevato come la sentenza impugnata finisca per sovrapporre le diverse fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, sviluppando un percorso giustificativo promiscuo.

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, invero, rientra nella prima fattispecie delineata dall'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. e richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, la nozione di omessa tenuta, anche parziale, delle scritture contabili, che comprende non solo la mancata istituzione di uno o più libri contabili, ma anche l'ipotesi della materiale esistenza dei libri "lasciati in bianco" e si differenzia dal caso, caratterizzato invece da dolo generico, dell'omessa annotazione di dati veri allorché l'omissione consista non nella totale mancanza di annotazioni, ma nell'omessa annotazione di specifiche operazioni (Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175 - 01); e, nel caso in esame, resta all'oscuro se si verta nell'una o nell'altra delle ipotesi indicate, tanto più che non risulta contestata all'imputato alcuna fattispecie patrimoniale, tale da rendere pertinenti i richiami alla volontà dissimulatoria operati dalla Corte di merito.

I deficit motivazionali denunciati non si rivelano, pertanto, manifestamente infondati, con conseguente rilievo della sopravvenuta causa di estinzione del reato.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di primo grado, con la quale è stata affermata la responsabilità penale del predetto per il reato di bancarotta fraudolenta documentale in riferimento a Parigi s.r.I., dichiarata fallita 1'8 febbraio 2013 2. La non manifesta infondatezza dei motivi consente il rilievo della prescrizione del reato, maturata - tenuto conto della sospensione, determinata da rinvii ad istanza di parte, pari a giorni 188 (161 dal 13 aprile al 21 settembre 2017; 7 dall'8 novembre al 15 novembre 2018) - il 23 gennaio 2026. Con il ricorso, invero, il ricorrente svolge censure che, pur rivelandosi infondate, superano il vaglio di ammissibilità del ricorso. Quanto al primo motivo, con il quale si deduce vizio della motivazione in ordine all'esclusione dell'esimente del caso fortuito per avere il ricorrente prospettato la sopravvenuta dispersione della contabilità in ragione di un allagamento che aveva interessato l'azienda, va qui richiamato il consolidato orientamento di legittimità, per cui, ai fini del riconoscimento di una causa di giustificazione, l'imputato è gravato da un mero onere di allegazione, essendo tenuto a fornire le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze altrimenti ignoti che siano in astratto idonei, ove riscontrati, a configurare in concreto la causa di giustificazione invocata, mentre incombe sulla pubblica accusa l'onere della "prova negativa", con la conseguenza che, nel dubbio sull'esistenza dell'esimente, il giudice deve giungere ad una pronuncia di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, ex art. 530, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 35024 del 09/10/2020, Malfitano, Rv. 280304 - 01); e, nel caso in esame, se è vero che - come risulta dalla sentenza impugnata - la richiesta di indennizzo rivolta alla compagnia assicuratrice non ha avuto buon esito, nondimeno l'evento avverso non può ritenersi meramente rappresentato dall'imputato, tanto più che i testi hanno riferito di una perizia giurata, effettivamente svolta. Ne discende come la motivazione della sentenza impugnata si espone, in parte qua, alle censure del ricorrente, poiché ritrae dalla soccombenza nel giudizio civile - le cui motivazioni sono rimaste ignote - l'inesistenza dello stesso fatto che l'imputato ha allegato. Quanto al secondo motivo, con il quale si deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato, varilevato come la sentenza impugnata finisca per sovrapporre le diverse fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, sviluppando un percorso giustificativo promiscuo. In tema di bancarotta fraudolenta documentale, invero, rientra nella prima fattispecie delineata dall'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. e richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, la nozione di omessa tenuta, anche parziale, delle scritture contabili, che comprende non solo la mancata istituzione di uno o più libri contabili, ma anche l'ipotesi della materiale esistenza dei libri "lasciati in bianco" e si differenzia dal caso, caratterizzato invece da dolo generico, dell'omessa annotazione di dati veri allorché l'omissione consista non nella totale mancanza di annotazioni, ma nell'omessa annotazione di specifiche operazioni (Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175 - 01); e, nel caso in esame, resta all'oscuro se si verta nell'una o nell'altra delle ipotesi indicate, tanto più che non risulta contestata all'imputato alcuna fattispecie patrimoniale, tale da rendere pertinenti i richiami alla volontà dissimulatoria operati dalla Corte di merito. I deficit motivazionali denunciati non si rivelano, pertanto, manifestamente infondati, con conseguente rilievo della sopravvenuta causa di estinzione del reato. P P.Q.M
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