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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 maggio 2022

Cassazione n. 29616/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI LECCOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 del TRIBUNALE di LECCOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Procuratore GENERALE di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ordina la restituzione dell'arma; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 2 marzo 2021, il Tribunale di Lecco dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 17 e 38, comma 5, R.D. n. 773 del 1931 (perché, dopo avere trasferito la sua pistola revolver marca Smith & Wesson cal. 357 Magnum matricola BIG 1485 e 50 cartucce del medesimo calibro dall'abitazione di Milano dove era regolarmente detenuta a quella di Merate, aveva omesso di ripetere la denuncia della suddetta arma e delle relative munizioni), per essersi lo stesso estinto per intervenuta oblazione; disponeva, altresì, la restituzione al Pellizon della pistola in questione, con le relative munizioni, subordinandola all'effettuazione da parte dello stesso della denuncia ai Carabinieri della stazione di Merate.

2. Avverso detta sentenza, il Procuratore della Repubblica di Lecco ha proposto ricorso per cassazione deducendo: "inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.", nonché "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen.".

Ha, al riguardo, sostenuto che la sentenza impugnata avrebbe dovuto disporre, alla luce della consolidata giurisprudenza in materia, la confisca dell'arma e non la sua restituzione al Pellizzon, trattandosi di confisca obbligatoria.

3. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui ha ordinato la restituzione dell'arma. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.

E in vero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, "la confisca prevista dall'art. 6,

I. 22 maggio 1975, n. 152, è obbligatoria per tutti i delitti e le contravvenzioni concernenti le armi anche in caso di declaratoria di estinzione del reato per oblazione, restando esclusa solo nelle ipotesi di assoluzione nel merito o di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato medesimo. (In motivazione, la Corte ha osservato che, ai fini della applicabilità della predetta confisca, non rilevano i principi affermati dalla Corte EDU nella sentenza del 29 ottobre 2013, Varvara c.

Italia, trattandosi di ablazione obbligatoria avente finalità essenzialmente preventiva e non sanzionatoria, posto che la circolazione non autorizzata delle armi è, in sé, vietata in ragione delle intrinseche caratteristiche di pericolosità della cosa)" [Cass. Sez. 1, n. 33982 del 06/04/2016, Rv. 267458 - 01;conformi, tra le tante, Cass. Sez. 1, n. 49969 del 09/10/2015, Rv. 265409 -01; Cass. Sez. 1, n. 1086 del 04/12/2012, Rv. 254213; Cass. Sez. n. 1264, del 10/01/2006, Rv. 235854].

2. Di detto principio l'impugnata sentenza non ha fatto corretta applicazione, con la conseguenza che la stessa va annullata senza rinvio limitatamente all'omessa confisca dell'arma e delle munizioni che va disposta.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa confisca dell'arma e delle munizioni, che dispone.

Così deciso, il 5 maggio 2022 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI LECCOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 del TRIBUNALE di LECCOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Procuratore GENERALE di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ordina la restituzione dell'arma; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 2 marzo 2021, il Tribunale di Lecco dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 17 e 38, comma 5, R.D. n. 773 del 1931 (perché, dopo avere trasferito la sua pistola revolver marca Smith & Wesson cal. 357 Magnum matricola BIG 1485 e 50 cartucce del medesimo calibro dall'abitazione di Milano dove era regolarmente detenuta a quella di Merate, aveva omesso di ripetere la denuncia della suddetta arma e delle relative munizioni), per essersi lo stesso estinto per intervenuta oblazione; disponeva, altresì, la restituzione al Pellizon della pistola in questione, con le relative munizioni, subordinandola all'effettuazione da parte dello stesso della denuncia ai Carabinieri della stazione di Merate. 2. Avverso detta sentenza, il Procuratore della Repubblica di Lecco ha proposto ricorso per cassazione deducendo: "inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.", nonché "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen.". Ha, al riguardo, sostenuto che la sentenza impugnata avrebbe dovuto disporre, alla luce della consolidata giurisprudenza in materia, la confisca dell'arma e non la sua restituzione al Pellizzon, trattandosi di confisca obbligatoria. 3. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui ha ordinato la restituzione dell'arma. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. E in vero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, "la confisca prevista dall'art. 6, I. 22 maggio 1975, n. 152, è obbligatoria per tutti i delitti e le contravvenzioni concernenti le armi anche in caso di declaratoria di estinzione del reato per oblazione, restando esclusa solo nelle ipotesi di assoluzione nel merito o di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato medesimo. (In motivazione, la Corte ha osservato che, ai fini della applicabilità della predetta confisca, non rilevano i principi affermati dalla Corte EDU nella sentenza del 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia, trattandosi di ablazione obbligatoria avente finalità essenzialmente preventiva e non sanzionatoria, posto che la circolazione non autorizzata delle armi è, in sé, vietata in ragione delle intrinseche caratteristiche di pericolosità della cosa)" [Cass. Sez. 1, n. 33982 del 06/04/2016, Rv. 267458 - 01;conformi, tra le tante, Cass. Sez. 1, n. 49969 del 09/10/2015, Rv. 265409 -01; Cass. Sez. 1, n. 1086 del 04/12/2012, Rv. 254213; Cass. Sez. n. 1264, del 10/01/2006, Rv. 235854]. 2. Di detto principio l'impugnata sentenza non ha fatto corretta applicazione, con la conseguenza che la stessa va annullata senza rinvio limitatamente all'omessa confisca dell'arma e delle munizioni che va disposta. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa confisca dell'arma e delle munizioni, che dispone. Così deciso, il 5 maggio 2022 Il Consigliere
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