CassazionedecretoSezione 5Decisione del 20 marzo 2023
Cassazione n. 15944/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21314/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’Amministratore delegato pro tempore , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, come da procura speciale in calce al presente atto, dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero di [OSCURATO:TELEFONO] e/o all’indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL], ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del Avv. [OSCURATO:PERSONA] sito in Roma 00193, [OSCURATO:PERSONA] n. 91 -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difesa -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n.392/2023depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 19.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.