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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04649/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], alla via F. [OSCURATO:PERSONA] n. 55 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 229, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 15.04.2013; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n.

REA 01C501608/2008, con il quale contestava, in Oggetto: Accertamento sintetico: redditometro - Spese per incrementi patrimoniali - Invocato “reddito familiare” - Mancata sospensione del processo per causa pregiudicante - Vizio di motivazione. applicazione delle regole dell’accertamento sintetico, c.d. redditometro, maggiori redditi non dichiarati ai fini Irpef in relazione all’anno 2001, conseguendone una maggiore imposta pari ad Euro 5.098,47.

L’Amministrazione finanziaria, in particolare, fondava le proprie conclusioni su spese sostenute dal Fronzoni per incrementi patrimoniali: un acquisto immobiliare del 23.11.2001 (controvalore Euro 252.000,00, quota del 50%), e l’acquisto dell’usufrutto di un immobile sito alla via [OSCURATO:PERSONA] in Napoli ([OSCURATO:DATA_NASCITA], reg. 31.3.2003).

2. Il contribuente proponeva ricorso avverso l’atto impositivo, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli contestando, tra l’altro, di aver ricevuto dal proprio genitore le somme di denaro con cui aveva fatto fronte alle spese per incrementi patrimoniali, e comunque all’epoca dei fatti conviveva ancora con i genitori, per cui avrebbe dovuto tenersi conto del “reddito familiare”.

La CTP respingeva il ricorso del contribuente.

3. Avverso la decisione assunta dalla CTP [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, rinnovando le proprie censure e domandando sospendersi il giudizio, pendendo innanzi alla Suprema Corte la causa relativa all’accertamento notificatogli per l’anno 2000, e fondato sui medesimi presupposti.

La CTR confermava la decisione dei giudici di primo grado e respingeva il ricorso del contribuente.

4. Avverso la decisione assunta dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi di impugnazione.

Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la “violazione dell’obbligo di sospensione del giudizio di cui all’art. 295” (ric., p. 10) cod. proc. civ.

2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente censura il vizio di motivazione in cui è incorsa la CTR, in conseguenza dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere il giudice dell’appello esaminato le prove allegate per dimostrare la legittimità delle spese per gli incrementi patrimoniali contestati, sostenute utilizzando redditi esenti.

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., il contribuente critica la nullità della sentenza pronunciata dal giudice dell’appello, e comunque la violazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per non avere il giudice esposto le ragioni della propria decisione.

4. Mediante il primo mezzo d’impugnazione il contribuente lamenta la violazione dell’art. 295 cod. proc. civ., perché la CTR non ha sospeso il presente processo, attinente all’anno 2001, sebbene risultasse ancora pendente altra causa tra le stesse parti, relativa all’anno 2000 e giunta al giudizio di cassazione, “trattandosi dei medesimi investimenti immobiliari contestati per l’anno 2000 e 2001” (ric., p. 11).

4.1. In particolare il ricorrente lamenta al giudice dell’appello di essersi pronunciato richiamando espressamente l’art. 49 del D.Lgs. n. 546 del 1992, mentre la disposizione da applicare sarebbel’art. 39 dello stesso decreto.

In materia questa Corte regolatrice ha già avuto modo di pronunciarsi, ed ha statuito che “quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., sicché, ove il giudice abbia provveduto ai sensi dell'art. 295 c.p.c., il relativo provvedimento è illegittimo e deve essere, dunque, annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione ai sensi del menzionato art. 337, comma 2”, Cass. sez.

VI-I, 7.7.2016, n. 13823 (conformi: Cass. sez.

VI-II, 9.7.2018, n. 17936, e già Cass.

SS.UU. 30.11.2012, n. 21348), ed il principio è stato recentemente ribadito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, le quali hanno statuito che “in tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c.”, Cass.

SS.UU., 29.7.2021, n. 21763.

Ancora più specificamente, non si è mancato di chiarire che “in tema di processo tributario, l'art. 39 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 regola solo i rapporti tra processi tributari e non tributari, sicché quando tra due giudizi tributari esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante (nella specie relativo all'accertamento di un credito d'imposta, evidenziato nella dichiarazione del 1998) sia stato definito con sentenza, sebbene ancora non passata in giudicato, è possibilela sospensione del giudizio pregiudicato (nella specie avente ad oggetto cartella di pagamento per l'annualità successiva) soltanto ai sensi dell'art. 337 e non dell'art. 295 cod. proc. civ.”, Cass. sez.

V, 17.7.2014, n. 16329.

4.2. Deve ancora segnalarsi che il (preteso) giudizio pregiudicante invocato, recante R.G.N. 436/2012, è stato definito con pronuncia di Cass. sez.

V, 7.2.2018, n. 2903, respingendosi la domanda di [OSCURATO:PERSONA], ed osservandosi che la documentazione giustificativa della provvista utilizzata per finanziare gli incrementi patrimoniali risultava inadeguata ed in larga parte inutilizzabile perché illeggibile.

Il primo motivo di ricorso risulta pertanto infondato, e deve essere respinto.

5. Il secondo ed il terzo strumento d’impugnazione presentano ragioni di connessione, e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva.

Con il secondo motivo di ricorso il contribuente lamenta il vizio di motivazione, in cui ritiene essere incorso il giudice dell’appello, per non aver esaminato la documentazione offerta al fine di dimostrare l’origine non reddituale della provvista utilizzata per acquisire gli incrementi patrimoniali contestati, in realtà fornitagli dal padre benestante.

Mediante il suo terzo motivo di impugnazione il ricorrente contesta la nullità della sentenza adottata dal giudice dell’appello, e comunque la violazione di legge, per non avere il giudice esposto le ragioni della propria decisione.

5.1. Invero la CTR espressamente chiarisce, in materia di inadeguatezza della prova contraria offerta dal contribuente avverso le presunzioni allegate dall’Ente impositore, di condividere quanto deciso dalla CTP.

Quest’ultima, come riportato anche dal contribuente nel suo ricorso per cassazione (ric., p. 7), ha specificamente indicato per quale ragione l’invocata documentazione doveva ritenersi inadeguata, trattandosi di assegni circolari senza indicazione del richiedente (£ 50.000.000), una richiesta di emissione di due assegni circolari priva di indicazione del beneficiario (£ 15.000,00), etc., e la CTP ha osservato che detta documentazione “non soddisfa l’assolvimento dell’onere della prova a carico del ricorrente, relativa alla provenienza dei mezzi finanziari per gli investimenti effettuati, non ravvisandosi alcun nesso con l’investimento contestato di £ 252.000.000 del quale tra l’altro non viene prodotto l’atto notarile”, occorrendo solo ricordare che [OSCURATO:PERSONA] risulta acquirente dell’immobile nella misura del 50%, e quindi la somma che a lui è contestato di non aver giustificato è pari a lire

126.000.000. La CTR aggiunge poi che “neanche in sede d’appello il contribuente ha fornito idonea e specifica documentazione atta a provare che i mezzi finanziari per consentire i notevoli investimenti immobiliari gli siano stati forniti dal padre” (sent.

CTR, p.

VI s.).

Pur esprimendosi in sintesi, ed anche utilizzando la motivazione per relationem, pertanto, non può condividersi che la CTR non si pronunci circa l’inadeguatezza della prova documentale offerta dal contribuente.

5.2. Non solo, il ricorrente non si confronta con la decisione adottata dal giudice dell’appello, non ne confuta il fondamento. [OSCURATO:PERSONA] neppure illustra come abbia invece provato documentalmente, nel corso dei gradi di merito del giudizio, che i mezzi per finanziare gli incrementi patrimoniali gli siano stati forniti dal padre.

Le ragioni invocate dal contribuente non sono state quindi provate, e pure il secondo ed il terzo motivo di ricorso risultano infondati e devono essere rigettati.

In definitiva, il ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto.

6. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontati e del valoredella causa.

6.1. Risultano integrati i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del c.d. doppio contributo.

La Corte, P.Q.M. rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle Entrate, e le liquida in complessivi Euro 1.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], alla via F. [OSCURATO:PERSONA] n. 55 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 229, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 15.04.2013; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n. REA 01C501608/2008, con il quale contestava, in Oggetto: Accertamento sintetico: redditometro - Spese per incrementi patrimoniali - Invocato “reddito familiare” - Mancata sospensione del processo per causa pregiudicante - Vizio di motivazione. applicazione delle regole dell’accertamento sintetico, c.d. redditometro, maggiori redditi non dichiarati ai fini Irpef in relazione all’anno 2001, conseguendone una maggiore imposta pari ad Euro 5.098,47. L’Amministrazione finanziaria, in particolare, fondava le proprie conclusioni su spese sostenute dal Fronzoni per incrementi patrimoniali: un acquisto immobiliare del 23.11.2001 (controvalore Euro 252.000,00, quota del 50%), e l’acquisto dell’usufrutto di un immobile sito alla via [OSCURATO:PERSONA] in Napoli ([OSCURATO:DATA_NASCITA], reg. 31.3.2003). 2. Il contribuente proponeva ricorso avverso l’atto impositivo, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli contestando, tra l’altro, di aver ricevuto dal proprio genitore le somme di denaro con cui aveva fatto fronte alle spese per incrementi patrimoniali, e comunque all’epoca dei fatti conviveva ancora con i genitori, per cui avrebbe dovuto tenersi conto del “reddito familiare”. La CTP respingeva il ricorso del contribuente. 3. Avverso la decisione assunta dalla CTP [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, rinnovando le proprie censure e domandando sospendersi il giudizio, pendendo innanzi alla Suprema Corte la causa relativa all’accertamento notificatogli per l’anno 2000, e fondato sui medesimi presupposti. La CTR confermava la decisione dei giudici di primo grado e respingeva il ricorso del contribuente. 4. Avverso la decisione assunta dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la “violazione dell’obbligo di sospensione del giudizio di cui all’art. 295” (ric., p. 10) cod. proc. civ. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente censura il vizio di motivazione in cui è incorsa la CTR, in conseguenza dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere il giudice dell’appello esaminato le prove allegate per dimostrare la legittimità delle spese per gli incrementi patrimoniali contestati, sostenute utilizzando redditi esenti. 3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., il contribuente critica la nullità della sentenza pronunciata dal giudice dell’appello, e comunque la violazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per non avere il giudice esposto le ragioni della propria decisione. 4. Mediante il primo mezzo d’impugnazione il contribuente lamenta la violazione dell’art. 295 cod. proc. civ., perché la CTR non ha sospeso il presente processo, attinente all’anno 2001, sebbene risultasse ancora pendente altra causa tra le stesse parti, relativa all’anno 2000 e giunta al giudizio di cassazione, “trattandosi dei medesimi investimenti immobiliari contestati per l’anno 2000 e 2001” (ric., p. 11). 4.1. In particolare il ricorrente lamenta al giudice dell’appello di essersi pronunciato richiamando espressamente l’art. 49 del D.Lgs. n. 546 del 1992, mentre la disposizione da applicare sarebbel’art. 39 dello stesso decreto. In materia questa Corte regolatrice ha già avuto modo di pronunciarsi, ed ha statuito che “quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., sicché, ove il giudice abbia provveduto ai sensi dell'art. 295 c.p.c., il relativo provvedimento è illegittimo e deve essere, dunque, annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione ai sensi del menzionato art. 337, comma 2”, Cass. sez. VI-I, 7.7.2016, n. 13823 (conformi: Cass. sez. VI-II, 9.7.2018, n. 17936, e già Cass. SS.UU. 30.11.2012, n. 21348), ed il principio è stato recentemente ribadito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, le quali hanno statuito che “in tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c.”, Cass. SS.UU., 29.7.2021, n. 21763. Ancora più specificamente, non si è mancato di chiarire che “in tema di processo tributario, l'art. 39 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 regola solo i rapporti tra processi tributari e non tributari, sicché quando tra due giudizi tributari esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante (nella specie relativo all'accertamento di un credito d'imposta, evidenziato nella dichiarazione del 1998) sia stato definito con sentenza, sebbene ancora non passata in giudicato, è possibilela sospensione del giudizio pregiudicato (nella specie avente ad oggetto cartella di pagamento per l'annualità successiva) soltanto ai sensi dell'art. 337 e non dell'art. 295 cod. proc. civ.”, Cass. sez. V, 17.7.2014, n. 16329. 4.2. Deve ancora segnalarsi che il (preteso) giudizio pregiudicante invocato, recante R.G.N. 436/2012, è stato definito con pronuncia di Cass. sez. V, 7.2.2018, n. 2903, respingendosi la domanda di [OSCURATO:PERSONA], ed osservandosi che la documentazione giustificativa della provvista utilizzata per finanziare gli incrementi patrimoniali risultava inadeguata ed in larga parte inutilizzabile perché illeggibile. Il primo motivo di ricorso risulta pertanto infondato, e deve essere respinto. 5. Il secondo ed il terzo strumento d’impugnazione presentano ragioni di connessione, e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva. Con il secondo motivo di ricorso il contribuente lamenta il vizio di motivazione, in cui ritiene essere incorso il giudice dell’appello, per non aver esaminato la documentazione offerta al fine di dimostrare l’origine non reddituale della provvista utilizzata per acquisire gli incrementi patrimoniali contestati, in realtà fornitagli dal padre benestante. Mediante il suo terzo motivo di impugnazione il ricorrente contesta la nullità della sentenza adottata dal giudice dell’appello, e comunque la violazione di legge, per non avere il giudice esposto le ragioni della propria decisione. 5.1. Invero la CTR espressamente chiarisce, in materia di inadeguatezza della prova contraria offerta dal contribuente avverso le presunzioni allegate dall’Ente impositore, di condividere quanto deciso dalla CTP. Quest’ultima, come riportato anche dal contribuente nel suo ricorso per cassazione (ric., p. 7), ha specificamente indicato per quale ragione l’invocata documentazione doveva ritenersi inadeguata, trattandosi di assegni circolari senza indicazione del richiedente (£ 50.000.000), una richiesta di emissione di due assegni circolari priva di indicazione del beneficiario (£ 15.000,00), etc., e la CTP ha osservato che detta documentazione “non soddisfa l’assolvimento dell’onere della prova a carico del ricorrente, relativa alla provenienza dei mezzi finanziari per gli investimenti effettuati, non ravvisandosi alcun nesso con l’investimento contestato di £ 252.000.000 del quale tra l’altro non viene prodotto l’atto notarile”, occorrendo solo ricordare che [OSCURATO:PERSONA] risulta acquirente dell’immobile nella misura del 50%, e quindi la somma che a lui è contestato di non aver giustificato è pari a lire 126.000.000. La CTR aggiunge poi che “neanche in sede d’appello il contribuente ha fornito idonea e specifica documentazione atta a provare che i mezzi finanziari per consentire i notevoli investimenti immobiliari gli siano stati forniti dal padre” (sent. CTR, p. VI s.). Pur esprimendosi in sintesi, ed anche utilizzando la motivazione per relationem, pertanto, non può condividersi che la CTR non si pronunci circa l’inadeguatezza della prova documentale offerta dal contribuente. 5.2. Non solo, il ricorrente non si confronta con la decisione adottata dal giudice dell’appello, non ne confuta il fondamento. [OSCURATO:PERSONA] neppure illustra come abbia invece provato documentalmente, nel corso dei gradi di merito del giudizio, che i mezzi per finanziare gli incrementi patrimoniali gli siano stati forniti dal padre. Le ragioni invocate dal contribuente non sono state quindi provate, e pure il secondo ed il terzo motivo di ricorso risultano infondati e devono essere rigettati. In definitiva, il ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto. 6. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontati e del valoredella causa. 6.1. Risultano integrati i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del c.d. doppio contributo. La Corte, P.Q.M. rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle Entrate, e le liquida in complessivi Euro 1.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'u
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