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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2022

Cassazione n. 48931/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 02u OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che ne confermava la responsabilità penale per il delitto di cui all'art. 497-ter c. p.

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia violazione di legge e/o erronea applicazione dell'art. 108 c.p.p., è manifestamente infondato; in particolare, va rilevato che l'ordinanza, riportata dal verbale di udienza del 20/12/2022, con cui la Corte d'Appello ha rigettato l'istanza ex art. 108 c.p.p. ha ben argomentato in ordine alla ritualità delle citazioni e alla nomina del nuovo difensore d'ufficio.

Quest'ultimo, poi, era presente all'udienza di discussione in appello e non ha addotto alcun argomento difensivo per giustificare l'istanza di termine a difesa, che, peraltro, neppure è stata da lui proposta, ma solo dall'imputato, in violazione dello stesso art. 108 c.p.p.

3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell' art. 497 ter c.p., è manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità; come noto, infatti, la predetta norma incriminatrice punisce la mera detenzione di oggetti che simulano la funzione di polizia, mentre l'utilizzo abusivo dei dispositivi in questione nella circolazione stradale integra la diversa fattispecie di cui all'art. 177 D.Igs. n. 285 del 1992 (Sez. 5 n. 6784 del 2015, RV 262321, la quale chiarisce come, anche in considerazione della diversità strutturale delle fattispecie in questione, nel caso in cui ricorrano entrambe le condotte illecite si avrà un concorso di reati e non un concorso apparente di norme).

4. Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 62 bis c.p., è indeducibile; come noto, infatti, il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509);°Pig

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 02u OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che ne confermava la responsabilità penale per il delitto di cui all'art. 497-ter c. p. 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia violazione di legge e/o erronea applicazione dell'art. 108 c.p.p., è manifestamente infondato; in particolare, va rilevato che l'ordinanza, riportata dal verbale di udienza del 20/12/2022, con cui la Corte d'Appello ha rigettato l'istanza ex art. 108 c.p.p. ha ben argomentato in ordine alla ritualità delle citazioni e alla nomina del nuovo difensore d'ufficio. Quest'ultimo, poi, era presente all'udienza di discussione in appello e non ha addotto alcun argomento difensivo per giustificare l'istanza di termine a difesa, che, peraltro, neppure è stata da lui proposta, ma solo dall'imputato, in violazione dello stesso art. 108 c.p.p. 3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell' art. 497 ter c.p., è manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità; come noto, infatti, la predetta norma incriminatrice punisce la mera detenzione di oggetti che simulano la funzione di polizia, mentre l'utilizzo abusivo dei dispositivi in questione nella circolazione stradale integra la diversa fattispecie di cui all'art. 177 D.Igs. n. 285 del 1992 (Sez. 5 n. 6784 del 2015, RV 262321, la quale chiarisce come, anche in considerazione della diversità strutturale delle fattispecie in questione, nel caso in cui ricorrano entrambe le condotte illecite si avrà un concorso di reati e non un concorso apparente di norme). 4. Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 62 bis c.p., è indeducibile; come noto, infatti, il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509);°Pig 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
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