CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16894/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],nel procedimento a carico diTedesco [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA],visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 14 ottobre 2025, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], inparziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Locri del 29 maggio 2024, hadichiarato inammissibile l’appello della parte civile [OSCURATO:PERSONA] NazionaleU.G.D.A. Odv ed ha pronunciato l’assoluzione degli imputati [OSCURATO:PERSONA], GiugnoGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eScarfò [OSCURATO:PERSONA], per i reati loro ascritti al capo 2) perché il fatto non è previsto dalla leggecome reato, ai capi 1), 4), 5) e 10) per insussistenza del fatto e per il reato di cui al capo 8)perché il fatto non costituisce reato. La Corte ha rideterminato, previo riconoscimento delle12) e 13), revocando le pene accessorie, le statuizioni civili e la confisca, con restituzione deibeni agli aventi diritto.2. Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione la Procuragenerale della Repubblica presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in relazioneall’assoluzione degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cuiall’art. 544-ter cod. pen., articolando due motivi.2.1. Con il primo motivo, si lamenta inosservanza o erronea applicazione della leggepenale ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett a), cod. proc. pen., laddove la Corte territoriale,pur non escludendo la sussistenza di maltrattamenti, li ha giustificati alla luce della mancataerogazione di adeguate risorse finanziarie da parte degli [OSCURATO:PERSONA]. A parere delProcuratore Generale, le mere difficoltà economiche non sarebbero tuttavia idonee adintegrare quello stato di necessità tale da giustificare l’uccisione o il maltrattamentodell’animale e quindi ad escludere l’antigiuridicità del fatto, che si verifica invece allorquandole condotte vengano poste in essere per evitare un pericolo imminente o per impedirel’aggravamento di un danno a sé o ad altri o ai propri beni e l’agente ritenga tale danno nonaltrimenti evitabile.Secondo le valutazioni della Procura ricorrente, le pur rilevate difficoltà economiche nonavrebbero precluso comunque agli imputati di adottare quel minimo di condotte diligenti voltead alleviare la sofferenza degli animali, mentre sarebbero risultate accertate carenzestrutturali del canile che ne fanno ritenere la sua inidoneità ad operare ab origine.Peraltro, osserva la Procura, la mancanza di adeguate risorse finanziarie non puòessere richiamata al fine di escludere l’elemento soggettivo, dal momento che per laconfigurabilità del reato in parola è richiesto il solo dolo generico, e cioè la consapevolezza evolontà di porre in essere una oggettiva situazione di afflizione per gli animali omettendo direalizzare quelle condotte che invece tale afflizione avrebbero potuto evitare o alleviare.2.2. Con il secondo motivo, la Procura lamenta violazione dell’art. 606, lett. e), cod.proc. pen., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, inrelazione alla posizione dell’imputato [OSCURATO:PERSONA].Deduce la Procura che la motivazione con cui la Corte ha mandato assolto taleimputato sia del tutto insufficiente, essendosi limitata ad affermare che lo stesso avrebbeemesso i provvedimenti essenziali per fronteggiare l’emergenza e disposto i controllinecessari, senza ulteriore specificazione e senza confrontarsi con l’articolata e puntualemotivazione della sentenza di condanna di primo grado, che aveva valorizzato l’esistenza diplurimi atti amministrativi con i quali il dott. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di dirigente responsabiledell’Area C) del servizio veterinario dell’ASP di [OSCURATO:PERSONA], omettendo la dovutavigilanza, ha consentito la perdurante operatività del canile pur in difetto dei necessarirequisiti.3. Avverso la predetta sentenza, ha proposto altresì ricorso, tramite l’avv. [OSCURATO:PERSONA],la parte civile E.N.P.A. – [OSCURATO:PERSONA].3.1. Con un primo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 538 cod. proc. pen.e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all’illegittimarevoca delle statuizioni civili.Lamenta la ricorrente che la Corte di appello abbia disposto la revoca delle statuizionicivili in favore delle parti civili, ivi compresa E.N.P.A. OdV, senza fornire alcuna motivazionespecifica sulle conseguenze civili dei reati residui, né sul nesso causale fra condotta illecita edanno morale e patrimoniale arrecato all’associazione ricorrente, che si era costituita partecivile anche per i capi di imputazione nn. 12 e 13 a carico di [OSCURATO:PERSONA], comeriportato nell’atto di costituzione di parte civile. Di conseguenza la revoca delle statuizionicivili nei confronti di tale associazione, che ha investito risorse economiche e l’attività deipropri volontari per sopperire alle carenze del canile come confermato dal CuratoreAlessandro Calabrò, sarebbe del tutto illegittima e ultra petita.3.2. Con un secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 576 cod. proc.pen. per erronea esclusione della legittimazione della parte civile E.N.P.A. ed inammissibiletravolgimento delle relative statuizioni civili.Sostiene la ricorrente che ove la Corte di appello, nel dichiarare inammissibile l’appellodella diversa parte civile ([OSCURATO:PERSONA] U.G.D.A. OdV), abbia erroneamente esteso glieffetti di tale pronuncia anche alla posizione dell’altra parte civile E.N.P.A. OdV, nondestinataria di alcuna declaratoria di inammissibilità e parte non impugnante, la revoca dellestatuizioni civili nei confronti di E.N.P.A. sarebbe stata disposta ultra petita e in violazione delprincipio di intangibilità delle statuizioni civili non specificamente censurate nonché delprincipio del contraddittorio processuale.3.3. Con il terzo motivo, infine, la ricorrente lamenta vizio di omessa motivazione inordine al pregiudizio morale e collettivo riconosciuto all’ente esponenziale.La Corte di appello avrebbe omesso qualsivoglia valutazione circa il danno morale,collettivo e d’immagine scaturito dai fatti oggetto di imputazione nei confronti di E.N.P.A., cuila giurisprudenza ha pacificamente riconosciuto la legittimazione a costituirsi parte civile neiprocedimenti per reati di maltrattamento o uccisione di animali, quale ente esponenzialeportatore di interessi diffusi alla tutela degli animali e dell’ambiente.4. E’ pervenuta memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile E.N.P.A. –[OSCURATO:PERSONA], che ha insistito sull’accoglimento delricorso, con ogni consequenziale statuizione, anche in ordine alle spese di giudizio.5. E’ pervenuta memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civileA.N.P.A.N.A. [OSCURATO:PERSONA] ed Ambiente, che hachiesto l’accoglimento del ricorso presentato dalla Procura generale e dalla parte civileE.N.P.A.6. E’ pervenuta memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civileN.O.G.E.Z. nucleo operativo guardie ecozoofile, che ha chiesto l’accoglimento del ricorsopresentato dalla Procura Generale e dalla parte civile E.N.P.A.7. E’ pervenuta memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civileComune di Monasterace, che, nel ribadire la sussistenza delle condotte contestate agliimputati, ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, con conseguenti statuizioni dilegge.8. E’ pervenuta memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civileAssociazione [OSCURATO:PERSONA] ETS, che, nel puntualizzare l’errore di diritto contenuto nellasentenza impugnata e nel ribadire la sussistenza delle condotte contestate agli imputati, hachiesto l’annullamento della sentenza impugnata, con le conseguenti statuizioni di legge,anche in relazione alle spese legali.9. E’ pervenuta memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo l’infondatezza deimotivi.10. E’ pervenuta memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di PasqualeScarfò, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso della Procura generale, per mancanzadei requisiti previsti dall’art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., nonché la insussistenza diuna posizione di garanzia in capo all’assistito e, in ogni caso, la mancanza della prova delnesso causale tra l’omissione contestatagli e l’evento lesivo. Ha ancora eccepitol’insussistenza dell’elemento soggettivo e la inammissibilità del ricorso per genericità emanifesta infondatezza.11. E’ pervenuta memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di SantiSpadaro, che ha eccepito l’inammissibilità, per difetto di specificità dei motivi, per carenza diinteresse e, comunque, per genericità assoluta, del primo motivo del ricorso del Procuratoregenerale. Ha, inoltre, contestato la fondatezza del predetto motivo di ricorso e sostenuto lainsussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità in capo all’assistito, ribadendo lalogicità e la coerenza della sentenza impugnata.12. E’ pervenuta memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di GiorgiaTedesco, con la quale si richiamano le affermazioni contenute nella sentenza impugnata e sichiede il rigetto del ricorso del Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto dalla parte civile E.N.P.A. – [OSCURATO:PERSONA] nazionale protezione animaliodv. è inammissibile.Il Tribunale di Locri, infatti, alla pagina 94 della sentenza di primo grado, ha escluso lasussistenza della legittimazione attiva in capo a varie parti civili, tra cui l’E.N.P.A., perassenza del necessario collegamento territoriale tra l’associazione e il luogo in cui si eraverificata la lesione dell’interesse protetto, avendo il predetto ente sede in Roma e nessunadelle sei sezioni presenti nella regione [OSCURATO:PERSONA] era preesistente alla commissione dei fattioggetto di giudizio. Conseguentemente, il Tribunale di Locri ha dichiarato inammissibili ledomande proposte dall’E.N.P.A.Avverso la sentenza di primo grado, l’E.N.P.A. non ha proposto appello, sicchè lastatuizione concernente la mancanza di legittimazione ad agire del predetto ente e,conseguentemente, l’inammissibilità dell’azione civile proposta è divenuta definitiva.2. Il ricorso del Procuratore generale è fondato per le ragioni che seguono.Occorre premettere che il delitto di cui all'art. 544-ter cod. pen., contestato agli imputati,è integrato dal fatto di cagionare, per crudeltà o senza necessità, una lesione ad un animaleovvero di sottoporlo a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per lesue caratteristiche etologiche, con la previsione di un aumento di pena ove dalle indicatesituazioni derivi la morte dell'animale.Il delitto in questione mira a tutelare l'integrità fisica dell'animale rispetto acomportamenti volontari finalizzati a procurare sofferenze, lesioni o morte e si è precisatoche la nozione di lesione, sebbene non risulti perfettamente sovrapponibile a quella previstadall'art. 582 cod. pen., implica, comunque, la sussistenza di un'apprezzabile diminuzionedella originaria integrità dell'animale che, pur non risolvendosi in un vero e proprio processopatologico e non determinando una menomazione funzionale, sia comunque direttaconseguenza di una condotta volontaria commissiva od omissiva (Sez. 3, n. 32837 del27/06/2013, Prota, Rv. 255910). Si è ulteriormente chiarito che configura la lesioneintegrante il delitto di maltrattamento di animali anche l'omessa cura di una malattia chedetermini il protrarsi e il significativo aggravamento della patologia quale fonte di sofferenzee di un'apprezzabile compromissione della integrità fisica (Sez. 3, n. 22579 del 15/01/2019,Cazzato, Rv. 275992).Sez. 3, n. 34087 del 19/05/2021, D’Amore, non mass., spiega che, accanto ad unacondotta tipizzata in ragione della sua incidenza eziologica rispetto alla produzione di lesioni,la disposizione contempla un'altra forma di condotta, parimenti rilevante sul piano penale,inscindibilmente salvaguardate. Sul punto, la Corte di legittimità ha avuto modo di osservareche «la nozione di comportamenti insopportabili per le caratteristiche etologiche non assumeun significato assoluto (come raggiungimento di un limite oltre il quale l'animale sarebbeannullato), ma un significato relativo inteso quale contrasto con il comportamento propriodella specie di riferimento come ricostruita dalla scienza naturale. E, in questo senso, lacollocazione degli animali in ambienti inadatti alla loro naturale esistenza, inadeguati dalpunto di vista delle dimensioni, della salubrità, delle condizioni tecniche vale certamente adintegrare la fattispecie nei termini richiesti dal legislatore» (Sez. 3, n. 39159 del 27/03/2014,Muccini, Rv. 260295).Se, tradizionalmente, nelle norme in materia di tutela degli animali, l’oggetto di tutelaera il sentimento di pietà e compassione che l’uomo prova verso gli animali e che vieneoffeso quando un animale subisce crudeltà e ingiustificate sofferenze, e lo scopodell’incriminazione era quindi di impedire manifestazioni di violenza tali da divenire scuola diinsensibilità delle altrui sofferenze, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che lalegge 22 novembre 1993, n. 473, di modifica dell'art. 727 cod. pen., ha radicalmente mutatoil presupposto giuridico di fondo sotteso alla tutela penale degli animali, i quali sonoconsiderati non più fruitori di una tutela indiretta o riflessa, nella misura in cui il loromaltrattamento avesse offeso il comune sentimento di pietà, ma godono di una tutela direttaorientata a ritenerli come esseri viventi (Sez. 3, n. 46291 del 16/10/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv.226558; nello stesso senso Sez. 3, n. 24330 del 04/05/2004, Brao, Rv. 229429; Sez. 3, n.52031 del 04/10/2016, Bartozzi, Rv. 268778, dove si è affermata la rilevanza penale dellecondotte che incidono sulla sensibilità dell’animale; più di recente, Sez. 3, n. 39600 del03/10/2024, [OSCURATO:PERSONA], non mass.).In ripetute occasioni questa Corte ha poi affermato il principio secondo il quale lasituazione di necessità che esclude la configurabilità dei delitti di uccisione (art. 544-bis cod.pen.) e maltrattamento di animali (art. 544-ter cod. pen.) comprende non soltanto lanecessità di cui all'art. 54 cod. pen. ma anche ogni altra situazione che induca all'uccisione oal maltrattamento dell'animale per prevenire o evitare un pericolo imminente o per impedirel'aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona propria o altrui o aipropri beni quando tale danno l'agente ritenga altrimenti inevitabile (Sez. 3, n. 37847 del15/06/2023, Spadafora, Rv. 285111; Sez. 2, n. 47322 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Calzoni, Rv. 248999;Sez. 3, n. 44822 del 24/10/2007, Borgia, Rv. 238456; Sez. 2, n. 8820 del 15/02/2006, Saddi,Rv. 234743; nello stesso senso, più di recente, Sez. 3, n. 20195 del 13/05/2025, [OSCURATO:PERSONA],non mass.). 2.1. Tanto premesso, quanto al primo motivo, la decisione della Corte territoriale, oltreche manifestamente illogica, è contraria ai consolidati principi predicati in sede di legittimità,in quanto afferma che i comportamenti descritti in imputazione fossero stati compiuti pernecessità o, stando alla lettera della norma, che non fossero stati compiuti senza necessità,trascurando di considerare che, come già affermato da questa Sezione, «nel reato dimaltrattamento di animali, il requisito della crudeltà o della assenza di necessità non èrichiesto qualora la condotta determini una conseguenza diversa dalle lesioni, quale lasottoposizione dell'animale a comportamenti, a fatiche o a lavori insopportabili per le suequeste ultime per le quali l’elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, anche nellaforma eventuale (Sez. 3, n. 39159 del 27/03/2014, cit.); né, conseguentemente, èconfigurabile l’esimente dello stato di necessità, in forza delle denunciate difficoltàfinanziarie, non essendo consentito collocare il principio della non esigibilità di una condottadiversa al di fuori delle cause di giustificazione e delle cause di esclusione dellacolpevolezza espressamente codificate, in quanto le condizioni e i limiti di applicazione dellenorme penali sono posti dalle norme stesse senza che sia consentito al giudice di ricercarecause ultra-legali di esclusione della punibilità attraverso l’analogia juris (Sez. 3, n. 38593 del23/01/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273833; Sez. 6, n. 973 del 02/04/1993, Bove, Rv. 194384). Percui, sotto tale profilo, le conclusioni della Corte territoriale, avuto riguardo alle condizioniambientali, descritte nelle sentenze di merito, in particolare e diffusamente nella sentenza diprimo grado, in cui gli animali erano costretti a vivere, incompatibili con la tendenzialesituazione di benessere, risultano manifestamente illogiche e contrarie ai richiamati principiaffermati in sede di legittimità.Per altro verso, la decisione della Corte di appello, nella parte in cui afferma che anchele condotte evidenziate nel ricorso del Procuratore generale territoriale, qualisomministrazione del cibo previa pulizia delle gabbie, migliore distribuzione dell’acqua,pulizia e sgambatura degli animali, soprattutto non accoglimento di animali in sovrannumerorispetto alla capienza consentita dalla struttura, tenuto anche conto delle riscontrate carenzestrutturali e delle difformità rispetto alla vigente normativa, dettagliatamente indicate allepagine da 18 a 22 della sentenza di primo grado, in ragione del dolo generico richiesto dallafattispecie contestata, sarebbero state conseguenza di mancanza di risorse finanziariedovute alle inadempienze contrattuali degli enti locali, non soddisfa l’onere di motivazionerafforzata, cui il giudice di appello è comunque tenuto nel caso di riforma della sentenzaassolutoria o di condanna di primo grado, dovendosi compiutamente indicare le ragioni percui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispettoa quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che diaconto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale oprocessuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore.2.2. Quanto al secondo motivo, il Procuratore ricorrente ha segnalato in ricorso unaserie di elementi probatori, segnatamente i plurimi accessi compiuti dal personale dell’ASPdi [OSCURATO:PERSONA] e, soprattutto, l’esistenza da gran tempo delle condizioni all’interno delcanile come riscontrate attraverso le telecamere e i sopralluoghi del maggio 2020,diversamente valorizzati dal Tribunale, con i quali la Corte territoriale, invero, non ha operatoun adeguato confronto, così non confutando in modo persuasivo gli argomenti posti afondamento della sentenza di primo grado. E' infatti necessario che il giudice di appellofornisca una spiegazione della insostenibilità delle conclusioni del primo giudice, rilevando leprove eventualmente ignorate o travisate o gli errori di valutazione del compendio probatoriointervenuti.Nel caso in esame, non si riscontra un esame completo dell’apparato argomentativoposto a base della sentenza di primo grado, essendosi la decisione impugnata limitata asovrapporre la propria convinzione a quella del Tribunale, senza però spiegare in modoconforme ai principi di legittimità affermati in materia la - ritenuta - insostenibilità logica dellaricostruzione svolta e delle valutazioni effettuate nel precedente grado di merito. Ad unaplausibile ricostruzione del primo giudice, non può, infatti, sostituirsi semplicemente unaaltrettanto plausibile - ma diversa - "ricostruzione operata in sede di impugnazione"; lasentenza di appello deve necessariamente misurarsi con le ragioni addotte a sostegno deldecisum dal primo giudice e porre criticamente in evidenza gli elementi, in ipotesi,sottovalutati o trascurati, e quelli che, al contrario, risultino inconferenti o, peggio, incontraddizione, con la ricostruzione di fatti e della responsabilità poste a base della sentenzaappellata" (Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Fu, Rv. 261327; nello stesso senso, Sez. 4, n.16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404; Sez. 3, n. 46455 del 17/02/2017, M., Rv. 271110; Sez. 4,n. 4222 del 20/12/2016, dep. 2017, Mangano, Rv. 268948; principi poi recepiti da Sez. U, n.14800 del 12/12/2017, dep. 2018, Troise, cit.).3. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata deveessere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TedescoGiorgia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],limitatamente al reato di cui al capo 1, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altraSezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che si atterrà ai principi di diritto sopraenunciati.Il ricorso di E.N.P.A. deve invece essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna dell’ente ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle speseprocessuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore dellaCassa delle ammende, che si determina in tremila euro, esercitando la facoltà introdottadall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione previstadall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragionidell’inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],limitatamente al reato di cui al capo 1, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altraSezione della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara inammissibile il ricorso di ENPAche condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]