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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 gennaio 2023

Cassazione n. 00149/2023

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* imposto dalla legge Numero registro generale 4545/2020Numero sezionale 4041/2022Numero di raccolta generale 149/2023Data pubblicazione 04/01/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* DISENTENZA* L. C. G. * Consigliere *ORDINE PUBBLICO* * Consigliere ** CC* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 4545/2020 * proposto da* 3 presso lo studio dell avvocato * * * rappresentato e difeso dall avvocato* * * per procura speciale incalce al ricorso ricorrentecontro* * elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]* 30 presso lo studio dell avvocato * * * rappresentata e difesa dall avvocato ** * * per procura speciale allegataal controricorso controricorrente* imposto dalla legge Numero registro generale 4545/2020Numero sezionale 4041/2022Numero di raccolta generale 149/2023avverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO di BOLOGNA n.Data pubblicazione 04/01/20231941/2019 depositata il 28/01/2020udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dalConsigliere * *1.

Con sentenza n.1941/2019 pubblicata il 18 6 2019 la Corted appello di Bologna ha rigettato la domanda proposta da *sentenza del Tribunale * Regionale * di Modenadel 9 settembre 2015 con la quale era stata dichiarata la nullità delmatrimonio contratto in * * MO il giorno 1settembre 2007 tra * * e * * a motivodell incapacità del consenso da parte della moglie a norma del can.1095 n.2 e n.3 per contrarietà all ordine pubblico italiano dellasuddetta sentenza ecclesiastica.

La Corte territoriale ha rilevato chenel caso in esame come evincibile dalla documentazione prodottarisultavano rispettati i principi attinenti alla competenza del giudiceche aveva pronunciato la sentenza alla conoscenza dell attointroduttivo per entrambe le parti all osservanza del diritto di difesae della regolare costituzione delle parti in giudizio secondo la leggedello Stato in cui si era svolto il processo al passaggio in giudicatodella sentenza secondo la stessa legge.

La Corte di merito ha ritenutoche la sentenza ecclesiastica fosse in contrasto con i principidell ordine pubblico italiano perché in base alle risultanze dellasentenza ecclesiastica e dei fatti allegati dalle parti provati questiultimi documentalmente e presuntivamente o non contestatiricorreva nella specie l elemento ostativo costituito dalla convivenzaultratriennale dei coniugi.2.

Avverso questa sentenza * * propone ricorso percassazione affidato a quattro motivi resistito da * *2 di 9* imposto dalla legge Numero registro generale 4545/2020Numero sezionale 4041/20223.

Il ricorso è stato fissato per l adunanza in camera di consiglio aiNumero di raccolta generale 149/2023sensi degli artt. 375 ultimo comma e 380 bis 1 cod. proc.D actai vpu.b.b l icLaezio ne 04/01/2023parti hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE4.

Il ricorrente denuncia i con il primo motivo la violazione e falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360 comma 1 n. 3 cod.proc. civ. in relazione agli artt. 99 principio della domanda 112cod. proc. civ. corrispondenza tra chiesto e pronunciato nonchédegli artt. 797 comma 1 n. 7 cod. proc. civ. condizioni per ladichiarazione di efficacia della sentenze ecclesiastiche e 2697 cod.civ. onere della prova anche alla luce dei principi affermati dallasentenza n. 16379/2014 delle Sezioni Unite di questa Corte per averla Corte di merito ritenuto preclusiva della delibazione una convivenza ultratriennale dei coniugi in assenza di allegazioni daparte della moglie di fatti e comportamenti dei coniugi specifici erilevanti idonei ad integrare detta situazione giuridica d ordinepubblico ii con il secondo motivo la violazione e falsa applicazionedi norme di diritto ex art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. inrelazione agli artt. 2697 cod. civ. onere della prova anche alla lucedei principi affermati dalla citata sentenza n. 16379/2014 per averla Corte d appello erroneamente applicato i principi in tema di ripartodell onere probatorio in particolare sia perché era stata ritenutasussistente l effettiva convivenza tra i coniugi in assenza diallegazioni e deduzioni idonee sia perché erroneamente era statoonerato l odierno ricorrente della prova contraria circa l insussistenzadi una condizione ostativa sia perché erroneamente erano statiritenuti indici rivelatori dell effettività della convivenza coniugale laresidenza comune dei coniugi e la loro volontà di instaurare unrapporto coniugale effettivo che non poteva dimostrarsi in viapresuntiva iii con il terzo motivo la nullita della sentenza impugnataper violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. nonché per3 di 9* imposto dalla legge Numero registro generale 4545/2020Numero sezionale 4041/2022Numero di raccolta generale 149/2023violazione degli artt. 132 comma 2 n. 4 e 118 disp. att. cod. proc.Data pubblicazione 04/01/2023civ. in relazione all art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ. per averela Corte d appello ritenuta effettiva la convivenza tra i coniugimuovendo da un erronea applicazione dei principi normativi cheregolano i poteri del giudice in ordine all apprezzamento della provadi cui agli artt.115 e 116 cod. proc. civ. senza peraltroadeguatamente motivare la propria decisione iv con il quartomotivo “circa gli effetti anche ex art. 336 cod. proc. civ. dellacassazione/riforma della sentenza impugnata sulle parti da essadipendenti” deduce che l accoglimento di anche uno solo dei motividi ricorso comporta la riforma delle ulteriori parti della sentenzaimpugnata.5.

Il ricorso i cui motivi possono esaminarsi congiuntamente per laloro connessione è fondato nei limiti che si vanno ad illustrare.5.1. * il Collegio di dover dare continuità all orientamentoespresso da questa Corte con la recente ordinanza n.17910/2022 inpunto di vizi genetici del “matrimonio atto” presidiati da nullità anchenell ordinamento italiano e di inoperatività in tali ipotesi dellasituazione giuridica di “ordine pubblico italiano” quale condizioneostativa alla delibazione di sentenza del tribunale ecclesiastico.Poiché si tratta di un profilo di diritto non oggetto di specifica censurada parte del ricorrente il quale si duole anche della violazionedell art.796 comma 1 n.7 cod. proc. civ. ma con riguardo ad aspettidiversi da quello suindicato occorre ribadire che in base al principioiura novit curia la Corte può individuare d ufficio i profili di dirittorilevanti per decidere le questioni sottoposte con i motivi diimpugnazione purché la decisione impugnata non sia coperta sulpunto da giudicato interno * 4272/2021 * 14421/1999 .Nel caso che si sta scrutinando la statuizione investitadall impugnazione e oggetto della verifica devoluta al giudice dilegittimità è anche quella che concerne l applicazione dell art. 797comma 1 n.7 cod. proc. civ. e la decisione è scomponibile a partire4 di 9* imposto dalla legge Numero registro generale 4545/2020Numero sezionale 4041/2022Numero di raccolta generale 149/2023dalla configurazione del diritto azionato che è quello diretto adData pubblicazione 04/01/2023ottenere la delibazione della sentenza ecclesiastica in ordine al qualei giudici di merito hanno svolto l indagine fattuale corrispondenteritenendo di dover anche accertare che la chiesta delibazione nonfosse in contrasto con l ordine pubblico italiano.

La giurisprudenzapiù recente di questa Corte ha infatti chiarito esprimendo unorientamento qui condiviso che ai fini della selezione dellequestioni di fatto o di diritto suscettibili di devoluzione e quindi digiudicato interno se non censurate in appello o in cassazione lalocuzione giurisprudenziale minima unità suscettibile di acquisire lastabilità del giudicato interno individua la sequenza logica costituitadal fatto dalla norma e dall effetto giuridico ossia la statuizione cheaffermi l esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che adesso ricolleghi un dato effetto giuridico.

Ne consegue che sebbeneciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolomotivo di appello o di ricorso per cassazione nondimenol impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre lacognizione sull intera statuizione * e *n.24783/2018 .5.2.

Tanto premesso con la citata ordinanza n.17910/2022 è stataillustrata l esegesi coerentemente più restrittiva del principio didiritto enunciato con la fondamentale sentenza delle Sezioni unite n.16379/2014 nel senso che quel principio va riferito ai vizi genetici dinullità del matrimonio “accertati e dichiarati secondo il dirittocanonico” ed è stato di conseguenza affermato che «la prolungataconvivenza come coniugi dopo il matrimonio non può rilevare comelimite generale per la delibazione di sentenze ecclesiastiche cheabbiano accertato ipotesi di nullità del matrimonio previste come talianche dall ordinamento italiano senza termini di decadenza ofattispecie di sanatoria o con limiti tutt affatto distinti dalla protrattaconvivenza in sé. * situazioni per quanto corrispondenti aquelle eventualmente ritenute dall ordinamento canonico non5 di 9* imposto dalla legge Numero registro generale 4545/2020Numero sezionale 4041/2022Numero di raccolta generale 149/2023possono tradurre la protratta convivenza in un limite di ordineData pubblicazione 04/01/2023pubblico che l ordinamento nazionale non prevede neppure quantoalle fattispecie interamente disciplinate al proprio interno.

Il viziogenetico accertato dal tribunale ecclesiastico attiene nel casoconcreto all errore essenziale del marito siccome indotto da dolodella moglie un errore sulle qualità personali della moglie stessa daessa dolosamente taciute.

In particolare l errore aveva riguardatosecondo quanto dice la sentenza ecclesiastica l esistenza di unamalattia o se si vuole di una anomalia tale da indurre la sterilità equindi da impedire secondo quanto conforme alla sensibilità delconiuge lo svolgimento della vita coniugale in un aspetto laprocreazione per lui essenziale. * simile condizione sarebbepresidiata da nullità anche per l ordinamento interno art. 122secondo e terzo comma cod. civ. sul semplice presuppostodell essenzialità dell errore in base alle sensibilità dell altro coniuge.E in questi casi è vano discettare di matrimonio rapporto protrattoper tre anni o più come elemento impeditivo della rilevanza dellanullità o come elemento di sanatoria ove si consideri che neppure ilcodice civile contempla un tale aspetto in analoga caratteristicafunzionale e che l art. 122 cod. civ. pone semmai come impeditivoil decorso del distinto termine di un anno di coabitazione dallacessazione della causa di invalidità ovvero di un anno dalla scopertadell errore».

Alla stregua di dette considerazioni con la citataordinanza è stato quindi affermato il principio di diritto secondo cui«la convivenza come coniugi pur essendo elemento essenziale del matrimonio rapporto ove protrattasi per almeno tre anni dallacelebrazione del matrimonio concordatario e pur integrando unasituazione giuridica di ordine pubblico italiano non è ostativa alladichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata daltribunale ecclesiastico per vizi genetici del matrimonio attopresidiati da nullità anche nell ordinamento italiano».

In altre paroleriepilogando brevemente i termini dell annosa questione a6 di 9* imposto dalla legge Numero registro generale 4545/2020Numero sezionale 4041/2022Numero di raccolta generale 149/2023composizione del contrasto insorto tra le Sezioni semplici di questaData pubblicazione 04/01/2023Corte le Sezioni Unite con la citata sentenza del 2014 hannoribadito l importanza della “convivenza coniugale” nell ambito delmatrimonio non solo secondo il sistema normativo e costituzionaleinterno artt. 2 3 29 30 e 31 * ma anche in linea conl assetto legislativo sia internazionale che europeo v. art. 8* Europea dei diritti dell uomo e delle libertà̀fondamentali art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell *Europea .

Le Sezioni Unite hanno affermato che la convivenza èelemento essenziale del matrimonio rapporto che «si manifestacome consuetudine di vita coniugale comune stabile e continua neltempo ed esteriormente riconoscibile attraverso corrispondentispecifici fatti e comportamenti dei coniugi e quale fonte di unapluralità di diritti inviolabili di doveri inderogabili di responsabilitàanche genitoriali in presenza di figli di aspettative legittime e dilegittimi affidamenti degli stessi coniugi e dei figli sia come singolisia nelle reciproche relazioni familiari» così * * n.16379/2014 citata .

Ebbene così intesa la convivenza matrimonialeprotrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario regolarmente trascritto anche in applicazionedell art. 7 * e del principio supremo di laicità dello Stato integrauna situazione di ordine pubblico che impedisce sul territorioitaliano la dichiarazione di efficacia di nullità del matrimoniopronunciata dai tribunali ecclesiastici per qualsiasi vizio genetico delmatrimonio accertato e dichiarato dal giudice ecclesiasticonell ordine canonico.Secondo quanto precisato con la recente ordinanza n.17910/2022 ilsuddetto preciso limite non consente pertanto che negozimatrimoniali che abbiano avuto effetti di lunga durata possanoessere annullati ricorrendo a riserve mentali e vizi che non sianoriconosciuti nel nostro ordinamento ma solo in quello canonico.* il medesimo limite non opera se il vizio genetico del7 di 9* imposto dalla legge Numero registro generale 4545/2020Numero sezionale 4041/2022Numero di raccolta generale 149/2023matrimonio atto è previsto dall ordinamento italiano sicchè leData pubblicazione 04/01/2023sentenze ecclesiastiche che si fondano su vizi del consenso con icaratteri oggettivi almeno analoghi a quelli previsti dal nostroordinamento non determinano contrasto con l ordine pubblicointerno ostativo al loro riconoscimento essendo perciò necessariooperare in tali sensi una distinzione fondamentale sul tipo di vizioche inficia l atto produttivo del vincolo.Nel caso che si sta scrutinando come del resto è accaduto nellafattispecie esaminata nella poc anzi citata ordinanza di questa stessaSezione e come peraltro ha dato atto la stessa Corte di merito pag.5 della sentenza impugnata il vizio genetico posto a base dellasentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio can. 1095 nn. 2 3incapacità a contrarre matrimonio di * * trovacorrispondenza nell ipotesi di invalidità contemplata dall art.120 cod.civ. previsione secondo cui il matrimonio puo essere impugnato daquello dei coniugi che quantunque non interdetto provi di esserestato incapace di intendere o di volere per qualunque causa anchetransitoria al momento della celebrazione del matrimonio .

A taluopo si deve altresì precisare che come da costante orientamentodi questa Corte in tema di delibazione della sentenza del tribunaleecclesiastico dichiarativa della invalidità del matrimonioconcordatario non esiste nell ordinamento nazionale un principiodi ordine pubblico secondo il quale il vizio che inficia il matrimoniopossa essere fatto valere solo dal coniuge il cui consenso sia viziatoessendo preminente in tal caso l esigenza di rimuovere il vincoloconiugale prodotto da atto inficiato da vizio psichico * * 4387/2000 ** .6.

In conclusione il ricorso merita accoglimento nei terminiprecisati enunciandosi il seguente principio di diritto a cui dovrà8 di 9* imposto dalla legge Numero registro generale 4545/2020Numero sezionale 4041/2022Numero di raccolta generale 149/2023«In tema di delibazione di sentenze ecclesiastiche di nullità delData pubblicazione 04/01/2023matrimonio concordatario la convivenza come coniugi costituisceun elemento essenziale del matrimonio rapporto e ove siprotragga per almeno tre anni dalla celebrazione integra unasituazione giuridica di ordine pubblico italiano che tuttavia nonimpedisce la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità pervizi genetici del matrimonio atto a loro volta presidiati da nullitànell ordinamento italiano.

In particolare la convivenza ultratriennalenon è ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenzaecclesiastica che accerti la nullità del matrimonio per incapacità acontrarre matrimonio determinata da vizio psichico poiché una talenullità è prevista anche nell ordinamento italiano e non è sanabiledalla protrazione della convivenza prima della scoperta del vizio».La sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame dellacontroversia alla medesima Corte d appello in diversa composizioneche provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sededi legittimità.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* imposto dalla legge Numero registro generale 4545/2020Numero sezionale 4041/2022Numero di raccolta generale 149/2023Data pubblicazione 04/01/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* DISENTENZA* L. C. G. * Consigliere *ORDINE PUBBLICO* * Consigliere ** CC* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 4545/2020 * proposto da* 3 presso lo studio dell avvocato * * * rappresentato e difeso dall avvocato* * * per procura speciale incalce al ricorso ricorrentecontro* * elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]* 30 presso lo studio dell avvocato * * * rappresentata e difesa dall avvocato ** * * per procura speciale allegataal controricorso controricorrente* imposto dalla legge Numero registro generale 4545/2020Numero sezionale 4041/2022Numero di raccolta generale 149/2023avverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO di BOLOGNA n.Data pubblicazione 04/01/20231941/2019 depositata il 28/01/2020udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dalConsigliere * *1.

Con sentenza n.1941/2019 pubblicata il 18 6 2019 la Corted appello di Bologna ha rigettato la domanda proposta da *sentenza del Tribunale * Regionale * di Modenadel 9 settembre 2015 con la quale era stata dichiarata la nullità delmatrimonio contratto in * * MO il giorno 1settembre 2007 tra * * e * * a motivodell incapacità del consenso da parte della moglie a norma del can.1095 n.2 e n.3 per contrarietà all ordine pubblico italiano dellasuddetta sentenza ecclesiastica.

La Corte territoriale ha rilevato chenel caso in esame come evincibile dalla documentazione prodottarisultavano rispettati i principi attinenti alla competenza del giudiceche aveva pronunciato la sentenza alla conoscenza dell attointroduttivo per entrambe le parti all osservanza del diritto di difesae della regolare costituzione delle parti in giudizio secondo la leggedello Stato in cui si era svolto il processo al passaggio in giudicatodella sentenza secondo la stessa legge.

La Corte di merito ha ritenutoche la sentenza ecclesiastica fosse in contrasto con i principidell ordine pubblico italiano perché in base alle risultanze dellasentenza ecclesiastica e dei fatti allegati dalle parti provati questiultimi documentalmente e presuntivamente o non contestatiricorreva nella specie l elemento ostativo costituito dalla convivenzaultratriennale dei coniugi.2.

Avverso questa sentenza * * propone ricorso percassazione affidato a quattro motivi resistito da * *2 di 9* imposto dalla legge Numero registro generale 4545/2020Numero sezionale 4041/20223.

Il ricorso è stato fissato per l adunanza in camera di consiglio aiNumero di raccolta generale 149/2023sensi degli artt. 375 ultimo comma e 380 bis 1 cod. proc.D actai vpu.b.b l icLaezio ne 04/01/2023parti hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE4.

Il ricorrente denuncia i con il primo motivo la violazione e falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360 comma 1 n. 3 cod.proc. civ. in relazione agli artt. 99 principio della domanda 112cod. proc. civ. corrispondenza tra chiesto e pronunciato nonchédegli artt. 797 comma 1 n. 7 cod. proc. civ. condizioni per ladichiarazione di efficacia della sentenze ecclesiastiche e 2697 cod.civ. onere della prova anche alla luce dei principi affermati dallasentenza n. 16379/2014 delle Sezioni Unite di questa Corte per averla Corte di merito ritenuto preclusiva della delibazione una convivenza ultratriennale dei coniugi in assenza di allegazioni daparte della moglie di fatti e comportamenti dei coniugi specifici erilevanti idonei ad integrare detta situazione giuridica d ordinepubblico ii con il secondo motivo la violazione e falsa applicazionedi norme di diritto ex art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. inrelazione agli artt. 2697 cod. civ. onere della prova anche alla lucedei principi affermati dalla citata sentenza n. 16379/2014 per averla Corte d appello erroneamente applicato i principi in tema di ripartodell onere probatorio in particolare sia perché era stata ritenutasussistente l effettiva convivenza tra i coniugi in assenza diallegazioni e deduzioni idonee sia perché erroneamente era statoonerato l odierno ricorrente della prova contraria circa l insussistenzadi una condizione ostativa sia perché erroneamente erano statiritenuti indici rivelatori dell effettività della convivenza coniugale laresidenza comune dei coniugi e la loro volontà di instaurare unrapporto coniugale effettivo che non poteva dimostrarsi in viapresuntiva iii con il terzo motivo la nullita della sentenza impugnataper violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. nonché per3 di 9* imposto dalla legge Numero registro generale 4545/2020Numero sezionale 4041/2022Numero di raccolta generale 149/2023violazione degli artt. 132 comma 2 n. 4 e 118 disp. att. cod. proc.Data pubblicazione 04/01/2023civ. in relazione all art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ. per averela Corte d appello ritenuta effettiva la convivenza tra i coniugimuovendo da un erronea applicazione dei principi normativi cheregolano i poteri del giudice in ordine all apprezzamento della provadi cui agli artt.115 e 116 cod. proc. civ. senza peraltroadeguatamente motivare la propria decisione iv con il quartomotivo “circa gli effetti anche ex art. 336 cod. proc. civ. dellacassazione/riforma della sentenza impugnata sulle parti da essadipendenti” deduce che l accoglimento di anche uno solo dei motividi ricorso comporta la riforma delle ulteriori parti della sentenzaimpugnata.5.

Il ricorso i cui motivi possono esaminarsi congiuntamente per laloro connessione è fondato nei limiti che si vanno ad illustrare.5.1. * il Collegio di dover dare continuità all orientamentoespresso da questa Corte con la recente ordinanza n.17910/2022 inpunto di vizi genetici del “matrimonio atto” presidiati da nullità anchenell ordinamento italiano e di inoperatività in tali ipotesi dellasituazione giuridica di “ordine pubblico italiano” quale condizioneostativa alla delibazione di sentenza del tribunale ecclesiastico.Poiché si tratta di un profilo di diritto non oggetto di specifica censurada parte del ricorrente il quale si duole anche della violazionedell art.796 comma 1 n.7 cod. proc. civ. ma con riguardo ad aspettidiversi da quello suindicato occorre ribadire che in base al principioiura novit curia la Corte può individuare d ufficio i profili di dirittorilevanti per decidere le questioni sottoposte con i motivi diimpugnazione purché la decisione impugnata non sia coperta sulpunto da giudicato interno * 4272/2021 * 14421/1999 .Nel caso che si sta scrutinando la statuizione investitadall impugnazione e oggetto della verifica devoluta al giudice dilegittimità è anche quella che concerne l applicazione dell art. 797comma 1 n.7 cod. proc. civ. e la decisione è scomponibile a partire4 di 9* imposto dalla legge Numero registro generale 4545/2020Numero sezionale 4041/2022Numero di raccolta generale 149/2023dalla configurazione del diritto azionato che è quello diretto adData pubblicazione 04/01/2023ottenere la delibazione della sentenza ecclesiastica in ordine al qualei giudici di merito hanno svolto l indagine fattuale corrispondenteritenendo di dover anche accertare che la chiesta delibazione nonfosse in contrasto con l ordine pubblico italiano.

La giurisprudenzapiù recente di questa Corte ha infatti chiarito esprimendo unorientamento qui condiviso che ai fini della selezione dellequestioni di fatto o di diritto suscettibili di devoluzione e quindi digiudicato interno se non censurate in appello o in cassazione lalocuzione giurisprudenziale minima unità suscettibile di acquisire lastabilità del giudicato interno individua la sequenza logica costituitadal fatto dalla norma e dall effetto giuridico ossia la statuizione cheaffermi l esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che adesso ricolleghi un dato effetto giuridico.

Ne consegue che sebbeneciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolomotivo di appello o di ricorso per cassazione nondimenol impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre lacognizione sull intera statuizione * e *n.24783/2018 .5.2.

Tanto premesso con la citata ordinanza n.17910/2022 è stataillustrata l esegesi coerentemente più restrittiva del principio didiritto enunciato con la fondamentale sentenza delle Sezioni unite n.16379/2014 nel senso che quel principio va riferito ai vizi genetici dinullità del matrimonio “accertati e dichiarati secondo il dirittocanonico” ed è stato di conseguenza affermato che «la prolungataconvivenza come coniugi dopo il matrimonio non può rilevare comelimite generale per la delibazione di sentenze ecclesiastiche cheabbiano accertato ipotesi di nullità del matrimonio previste come talianche dall ordinamento italiano senza termini di decadenza ofattispecie di sanatoria o con limiti tutt affatto distinti dalla protrattaconvivenza in sé. * situazioni per quanto corrispondenti aquelle eventualmente ritenute dall ordinamento canonico non5 di 9* imposto dalla legge Numero registro generale 4545/2020Numero sezionale 4041/2022Numero di raccolta generale 149/2023possono tradurre la protratta convivenza in un limite di ordineData pubblicazione 04/01/2023pubblico che l ordinamento nazionale non prevede neppure quantoalle fattispecie interamente disciplinate al proprio interno.

Il viziogenetico accertato dal tribunale ecclesiastico attiene nel casoconcreto all errore essenziale del marito siccome indotto da dolodella moglie un errore sulle qualità personali della moglie stessa daessa dolosamente taciute.

In particolare l errore aveva riguardatosecondo quanto dice la sentenza ecclesiastica l esistenza di unamalattia o se si vuole di una anomalia tale da indurre la sterilità equindi da impedire secondo quanto conforme alla sensibilità delconiuge lo svolgimento della vita coniugale in un aspetto laprocreazione per lui essenziale. * simile condizione sarebbepresidiata da nullità anche per l ordinamento interno art. 122secondo e terzo comma cod. civ. sul semplice presuppostodell essenzialità dell errore in base alle sensibilità dell altro coniuge.E in questi casi è vano discettare di matrimonio rapporto protrattoper tre anni o più come elemento impeditivo della rilevanza dellanullità o come elemento di sanatoria ove si consideri che neppure ilcodice civile contempla un tale aspetto in analoga caratteristicafunzionale e che l art. 122 cod. civ. pone semmai come impeditivoil decorso del distinto termine di un anno di coabitazione dallacessazione della causa di invalidità ovvero di un anno dalla scopertadell errore».

Alla stregua di dette considerazioni con la citataordinanza è stato quindi affermato il principio di diritto secondo cui«la convivenza come coniugi pur essendo elemento essenziale del matrimonio rapporto ove protrattasi per almeno tre anni dallacelebrazione del matrimonio concordatario e pur integrando unasituazione giuridica di ordine pubblico italiano non è ostativa alladichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata daltribunale ecclesiastico per vizi genetici del matrimonio attopresidiati da nullità anche nell ordinamento italiano».

In altre paroleriepilogando brevemente i termini dell annosa questione a6 di 9* imposto dalla legge Numero registro generale 4545/2020Numero sezionale 4041/2022Numero di raccolta generale 149/2023composizione del contrasto insorto tra le Sezioni semplici di questaData pubblicazione 04/01/2023Corte le Sezioni Unite con la citata sentenza del 2014 hannoribadito l importanza della “convivenza coniugale” nell ambito delmatrimonio non solo secondo il sistema normativo e costituzionaleinterno artt. 2 3 29 30 e 31 * ma anche in linea conl assetto legislativo sia internazionale che europeo v. art. 8* Europea dei diritti dell uomo e delle libertà̀fondamentali art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell *Europea .

Le Sezioni Unite hanno affermato che la convivenza èelemento essenziale del matrimonio rapporto che «si manifestacome consuetudine di vita coniugale comune stabile e continua neltempo ed esteriormente riconoscibile attraverso corrispondentispecifici fatti e comportamenti dei coniugi e quale fonte di unapluralità di diritti inviolabili di doveri inderogabili di responsabilitàanche genitoriali in presenza di figli di aspettative legittime e dilegittimi affidamenti degli stessi coniugi e dei figli sia come singolisia nelle reciproche relazioni familiari» così * * n.16379/2014 citata .

Ebbene così intesa la convivenza matrimonialeprotrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario regolarmente trascritto anche in applicazionedell art. 7 * e del principio supremo di laicità dello Stato integrauna situazione di ordine pubblico che impedisce sul territorioitaliano la dichiarazione di efficacia di nullità del matrimoniopronunciata dai tribunali ecclesiastici per qualsiasi vizio genetico delmatrimonio accertato e dichiarato dal giudice ecclesiasticonell ordine canonico.Secondo quanto precisato con la recente ordinanza n.17910/2022 ilsuddetto preciso limite non consente pertanto che negozimatrimoniali che abbiano avuto effetti di lunga durata possanoessere annullati ricorrendo a riserve mentali e vizi che non sianoriconosciuti nel nostro ordinamento ma solo in quello canonico.* il medesimo limite non opera se il vizio genetico del7 di 9* imposto dalla legge Numero registro generale 4545/2020Numero sezionale 4041/2022Numero di raccolta generale 149/2023matrimonio atto è previsto dall ordinamento italiano sicchè leData pubblicazione 04/01/2023sentenze ecclesiastiche che si fondano su vizi del consenso con icaratteri oggettivi almeno analoghi a quelli previsti dal nostroordinamento non determinano contrasto con l ordine pubblicointerno ostativo al loro riconoscimento essendo perciò necessariooperare in tali sensi una distinzione fondamentale sul tipo di vizioche inficia l atto produttivo del vincolo.Nel caso che si sta scrutinando come del resto è accaduto nellafattispecie esaminata nella poc anzi citata ordinanza di questa stessaSezione e come peraltro ha dato atto la stessa Corte di merito pag.5 della sentenza impugnata il vizio genetico posto a base dellasentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio can. 1095 nn. 2 3incapacità a contrarre matrimonio di * * trovacorrispondenza nell ipotesi di invalidità contemplata dall art.120 cod.civ. previsione secondo cui il matrimonio puo essere impugnato daquello dei coniugi che quantunque non interdetto provi di esserestato incapace di intendere o di volere per qualunque causa anchetransitoria al momento della celebrazione del matrimonio .

A taluopo si deve altresì precisare che come da costante orientamentodi questa Corte in tema di delibazione della sentenza del tribunaleecclesiastico dichiarativa della invalidità del matrimonioconcordatario non esiste nell ordinamento nazionale un principiodi ordine pubblico secondo il quale il vizio che inficia il matrimoniopossa essere fatto valere solo dal coniuge il cui consenso sia viziatoessendo preminente in tal caso l esigenza di rimuovere il vincoloconiugale prodotto da atto inficiato da vizio psichico * * 4387/2000 ** .6.

In conclusione il ricorso merita accoglimento nei terminiprecisati enunciandosi il seguente principio di diritto a cui dovrà8 di 9* imposto dalla legge Numero registro generale 4545/2020Numero sezionale 4041/2022Numero di raccolta generale 149/2023«In tema di delibazione di sentenze ecclesiastiche di nullità delData pubblicazione 04/01/2023matrimonio concordatario la convivenza come coniugi costituisceun elemento essenziale del matrimonio rapporto e ove siprotragga per almeno tre anni dalla celebrazione integra unasituazione giuridica di ordine pubblico italiano che tuttavia nonimpedisce la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità pervizi genetici del matrimonio atto a loro volta presidiati da nullitànell ordinamento italiano.

In particolare la convivenza ultratriennalenon è ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenzaecclesiastica che accerti la nullità del matrimonio per incapacità acontrarre matrimonio determinata da vizio psichico poiché una talenullità è prevista anche nell ordinamento italiano e non è sanabiledalla protrazione della convivenza prima della scoperta del vizio».La sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame dellacontroversia alla medesima Corte d appello in diversa composizioneche provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sededi legittimità. *La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione cassal impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte d appello diBologna anche per le spese del giudizio di cassazione.Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità e gli altri dati personali significativi.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile il 15 novembre 2022.Il Presidente9 di 9* **La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione cassal impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte d appello diBologna anche per le spese del giudizio di cassazione.Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità e gli altri dati personali significativi.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile il 15 novembre 2022.Il Presidente9 di 9* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* imposto dalla legge Numero registro generale 4545/2020Numero sezionale 4041/2022Numero di raccolta generale 149/2023Data pubblicazione 04/01/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* DISENTENZA* L. C. G. * Consigliere *ORDINE PUBBLICO* * Consigliere ** CC* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 4545/2020 * proposto da* 3 presso lo studio dell avvocato * * * rappresentato e difeso dall avvocato* * * per procura speciale incalce al ricorso ricorrentecontro* * elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]* 30 presso lo studio dell avvocato * * * rappresentata e difesa dall avvocato ** * * per procura speciale allegataal controricorso controricorrente* imposto dalla legge Numero registro generale 4545/2020Numero sezionale 4041/2022Numero di raccolta generale 149/2023avverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO di BOLOGNA n.Data pubblicazione 04/01/20231941/2019 depositata il 28/01/2020udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dalConsigliere * *1. Con sentenza n.1941/2019 pubblicata il 18 6 2019 la Corted appello di Bologna ha rigettato la domanda proposta da *sentenza del Tribunale * Regionale * di Modenadel 9 settembre 2015 con la quale era stata dichiarata la nullità delmatrimonio contratto in * * MO il giorno 1settembre 2007 tra * * e * * a motivodell incapacità del consenso da parte della moglie a norma del can.1095 n.2 e n.3 per contrarietà all ordine pubblico italiano dellasuddetta sentenza ecclesiastica. La Corte territoriale ha rilevato chenel caso in esame come evincibile dalla documentazione prodottarisultavano rispettati i principi attinenti alla competenza del giudiceche aveva pronunciato la sentenza alla conoscenza dell attointroduttivo per entrambe le parti all osservanza del diritto di difesae della regolare costituzione delle parti in giudizio secondo la leggedello Stato in cui si era svolto il processo al passaggio in giudicatodella sentenza secondo la stessa legge. La Corte di merito ha ritenutoche la sentenza ecclesiastica fosse in contrasto con i principidell ordine pubblico italiano perché in base alle risultanze dellasentenza ecclesiastica e dei fatti allegati dalle parti provati questiultimi documentalmente e presuntivamente o non contestatiricorreva nella specie l elemento ostativo costituito dalla convivenzaultratriennale dei coniugi.2. Avverso questa sentenza * * propone ricorso percassazione affidato a quattro motivi resistito da * *2 di 9* imposto dalla legge Numero registro generale 4545/2020Numero sezionale 4041/20223. Il ricorso è stato fissato per l adunanza in camera di consiglio aiNumero di raccolta generale 149/2023sensi degli artt. 375 ultimo comma e 380 bis 1 cod. proc.D actai vpu.b.b l icLaezio ne 04/01/2023parti hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE4. Il ricorrente denuncia i con il primo motivo la violazione e falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360 comma 1 n. 3 cod.proc. civ. in relazione agli artt. 99 principio della domanda 112cod. proc. civ. corrispondenza tra chiesto e pronunciato nonchédegli artt. 797 comma 1 n. 7 cod. proc. civ. condizioni per ladichiarazione di efficacia della sentenze ecclesiastiche e 2697 cod.civ. onere della prova anche alla luce dei principi affermati dallasentenza n. 16379/2014 delle Sezioni Unite di questa Corte per averla Corte di merito ritenuto preclusiva della delibazione una convivenza ultratriennale dei coniugi in assenza di allegazioni daparte della moglie di fatti e comportamenti dei coniugi specifici erilevanti idonei ad integrare detta situazione giuridica d ordinepubblico ii con il secondo motivo la violazione e falsa applicazionedi norme di diritto ex art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. inrelazione agli artt. 2697 cod. civ. onere della prova anche alla lucedei principi affermati dalla citata sentenza n. 16379/2014 per averla Corte d appello erroneamente applicato i principi in tema di ripartodell onere probatorio in particolare sia perché era stata ritenutasussistente l effettiva convivenza tra i coniugi in assenza diallegazioni e deduzioni idonee sia perché erroneamente era statoonerato l odierno ricorrente della prova contraria circa l insussistenzadi una condizione ostativa sia perché erroneamente erano statiritenuti indici rivelatori dell effettività della convivenza coniugale laresidenza comune dei coniugi e la loro volontà di instaurare unrapporto coniugale effettivo che non poteva dimostrarsi in viapresuntiva iii con il terzo motivo la nullita della sentenza impugnataper violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. nonché per3 di 9* imposto dalla legge Numero registro generale 4545/2020Numero sezionale 4041/2022Numero di raccolta generale 149/2023violazione degli artt. 132 comma 2 n. 4 e 118 disp. att. cod. proc.Data pubblicazione 04/01/2023civ. in relazione all art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ. per averela Corte d appello ritenuta effettiva la convivenza tra i coniugimuovendo da un erronea applicazione dei principi normativi cheregolano i poteri del giudice in ordine all apprezzamento della provadi cui agli artt.115 e 116 cod. proc. civ. senza peraltroadeguatamente motivare la propria decisione iv con il quartomotivo “circa gli effetti anche ex art. 336 cod. proc. civ. dellacassazione/riforma della sentenza impugnata sulle parti da essadipendenti” deduce che l accoglimento di anche uno solo dei motividi ricorso comporta la riforma delle ulteriori parti della sentenzaimpugnata.5. Il ricorso i cui motivi possono esaminarsi congiuntamente per laloro connessione è fondato nei limiti che si vanno ad illustrare.5.1. * il Collegio di dover dare continuità all orientamentoespresso da questa Corte con la recente ordinanza n.17910/2022 inpunto di vizi genetici del “matrimonio atto” presidiati da nullità anchenell ordinamento italiano e di inoperatività in tali ipotesi dellasituazione giuridica di “ordine pubblico italiano” quale condizioneostativa alla delibazione di sentenza del tribunale ecclesiastico.Poiché si tratta di un profilo di diritto non oggetto di specifica censurada parte del ricorrente il quale si duole anche della violazionedell art.796 comma 1 n.7 cod. proc. civ. ma con riguardo ad aspettidiversi da quello suindicato occorre ribadire che in base al principioiura novit curia la Corte può individuare d ufficio i profili di dirittorilevanti per decidere le questioni sottoposte con i motivi diimpugnazione purché la decisione impugnata non sia coperta sulpunto da giudicato interno * 4272/2021 * 14421/1999 .Nel caso che si sta scrutinando la statuizione investitadall impugnazione e oggetto della verifica devoluta al giudice dilegittimità è anche quella che concerne l applicazione dell art. 797comma 1 n.7 cod. proc. civ. e la decisione è scomponibile a partire4 di 9* imposto dalla legge Numero registro generale 4545/2020Numero sezionale 4041/2022Numero di raccolta generale 149/2023dalla configurazione del diritto azionato che è quello diretto adData pubblicazione 04/01/2023ottenere la delibazione della sentenza ecclesiastica in ordine al qualei giudici di merito hanno svolto l indagine fattuale corrispondenteritenendo di dover anche accertare che la chiesta delibazione nonfosse in contrasto con l ordine pubblico italiano. La giurisprudenzapiù recente di questa Corte ha infatti chiarito esprimendo unorientamento qui condiviso che ai fini della selezione dellequestioni di fatto o di diritto suscettibili di devoluzione e quindi digiudicato interno se non censurate in appello o in cassazione lalocuzione giurisprudenziale minima unità suscettibile di acquisire lastabilità del giudicato interno individua la sequenza logica costituitadal fatto dalla norma e dall effetto giuridico ossia la statuizione cheaffermi l esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che adesso ricolleghi un dato effetto giuridico. Ne consegue che sebbeneciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolomotivo di appello o di ricorso per cassazione nondimenol impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre lacognizione sull intera statuizione * e *n.24783/2018 .5.2. Tanto premesso con la citata ordinanza n.17910/2022 è stataillustrata l esegesi coerentemente più restrittiva del principio didiritto enunciato con la fondamentale sentenza delle Sezioni unite n.16379/2014 nel senso che quel principio va riferito ai vizi genetici dinullità del matrimonio “accertati e dichiarati secondo il dirittocanonico” ed è stato di conseguenza affermato che «la prolungataconvivenza come coniugi dopo il matrimonio non può rilevare comelimite generale per la delibazione di sentenze ecclesiastiche cheabbiano accertato ipotesi di nullità del matrimonio previste come talianche dall ordinamento italiano senza termini di decadenza ofattispecie di sanatoria o con limiti tutt affatto distinti dalla protrattaconvivenza in sé. * situazioni per quanto corrispondenti aquelle eventualmente ritenute dall ordinamento canonico non5 di 9* imposto dalla legge Numero registro generale 4545/2020Numero sezionale 4041/2022Numero di raccolta generale 149/2023possono tradurre la protratta convivenza in un limite di ordineData pubblicazione 04/01/2023pubblico che l ordinamento nazionale non prevede neppure quantoalle fattispecie interamente disciplinate al proprio interno. Il viziogenetico accertato dal tribunale ecclesiastico attiene nel casoconcreto all errore essenziale del marito siccome indotto da dolodella moglie un errore sulle qualità personali della moglie stessa daessa dolosamente taciute. In particolare l errore aveva riguardatosecondo quanto dice la sentenza ecclesiastica l esistenza di unamalattia o se si vuole di una anomalia tale da indurre la sterilità equindi da impedire secondo quanto conforme alla sensibilità delconiuge lo svolgimento della vita coniugale in un aspetto laprocreazione per lui essenziale. * simile condizione sarebbepresidiata da nullità anche per l ordinamento interno art. 122secondo e terzo comma cod. civ. sul semplice presuppostodell essenzialità dell errore in base alle sensibilità dell altro coniuge.E in questi casi è vano discettare di matrimonio rapporto protrattoper tre anni o più come elemento impeditivo della rilevanza dellanullità o come elemento di sanatoria ove si consideri che neppure ilcodice civile contempla un tale aspetto in analoga caratteristicafunzionale e che l art. 122 cod. civ. pone semmai come impeditivoil decorso del distinto termine di un anno di coabitazione dallacessazione della causa di invalidità ovvero di un anno dalla scopertadell errore». Alla stregua di dette considerazioni con la citataordinanza è stato quindi affermato il principio di diritto secondo cui«la convivenza come coniugi pur essendo elemento essenziale del matrimonio rapporto ove protrattasi per almeno tre anni dallacelebrazione del matrimonio concordatario e pur integrando unasituazione giuridica di ordine pubblico italiano non è ostativa alladichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata daltribunale ecclesiastico per vizi genetici del matrimonio attopresidiati da nullità anche nell ordinamento italiano». In altre paroleriepilogando brevemente i termini dell annosa questione a6 di 9* imposto dalla legge Numero registro generale 4545/2020Numero sezionale 4041/2022Numero di raccolta generale 149/2023composizione del contrasto insorto tra le Sezioni semplici di questaData pubblicazione 04/01/2023Corte le Sezioni Unite con la citata sentenza del 2014 hannoribadito l importanza della “convivenza coniugale” nell ambito delmatrimonio non solo secondo il sistema normativo e costituzionaleinterno artt. 2 3 29 30 e 31 * ma anche in linea conl assetto legislativo sia internazionale che europeo v. art. 8* Europea dei diritti dell uomo e delle libertà̀fondamentali art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell *Europea . Le Sezioni Unite hanno affermato che la convivenza èelemento essenziale del matrimonio rapporto che «si manifestacome consuetudine di vita coniugale comune stabile e continua neltempo ed esteriormente riconoscibile attraverso corrispondentispecifici fatti e comportamenti dei coniugi e quale fonte di unapluralità di diritti inviolabili di doveri inderogabili di responsabilitàanche genitoriali in presenza di figli di aspettative legittime e dilegittimi affidamenti degli stessi coniugi e dei figli sia come singolisia nelle reciproche relazioni familiari» così * * n.16379/2014 citata . Ebbene così intesa la convivenza matrimonialeprotrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario regolarmente trascritto anche in applicazionedell art. 7 * e del principio supremo di laicità dello Stato integrauna situazione di ordine pubblico che impedisce sul territorioitaliano la dichiarazione di efficacia di nullità del matrimoniopronunciata dai tribunali ecclesiastici per qualsiasi vizio genetico delmatrimonio accertato e dichiarato dal giudice ecclesiasticonell ordine canonico.Secondo quanto precisato con la recente ordinanza n.17910/2022 ilsuddetto preciso limite non consente pertanto che negozimatrimoniali che abbiano avuto effetti di lunga durata possanoessere annullati ricorrendo a riserve mentali e vizi che non sianoriconosciuti nel nostro ordinamento ma solo in quello canonico.* il medesimo limite non opera se il vizio genetico del7 di 9* imposto dalla legge Numero registro generale 4545/2020Numero sezionale 4041/2022Numero di raccolta generale 149/2023matrimonio atto è previsto dall ordinamento italiano sicchè leData pubblicazione 04/01/2023sentenze ecclesiastiche che si fondano su vizi del consenso con icaratteri oggettivi almeno analoghi a quelli previsti dal nostroordinamento non determinano contrasto con l ordine pubblicointerno ostativo al loro riconoscimento essendo perciò necessariooperare in tali sensi una distinzione fondamentale sul tipo di vizioche inficia l atto produttivo del vincolo.Nel caso che si sta scrutinando come del resto è accaduto nellafattispecie esaminata nella poc anzi citata ordinanza di questa stessaSezione e come peraltro ha dato atto la stessa Corte di merito pag.5 della sentenza impugnata il vizio genetico posto a base dellasentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio can. 1095 nn. 2 3incapacità a contrarre matrimonio di * * trovacorrispondenza nell ipotesi di invalidità contemplata dall art.120 cod.civ. previsione secondo cui il matrimonio puo essere impugnato daquello dei coniugi che quantunque non interdetto provi di esserestato incapace di intendere o di volere per qualunque causa anchetransitoria al momento della celebrazione del matrimonio . A taluopo si deve altresì precisare che come da costante orientamentodi questa Corte in tema di delibazione della sentenza del tribunaleecclesiastico dichiarativa della invalidità del matrimonioconcordatario non esiste nell ordinamento nazionale un principiodi ordine pubblico secondo il quale il vizio che inficia il matrimoniopossa essere fatto valere solo dal coniuge il cui consenso sia viziatoessendo preminente in tal caso l esigenza di rimuovere il vincoloconiugale prodotto da atto inficiato da vizio psichico * * 4387/2000 ** .6. In conclusione il ricorso merita accoglimento nei terminiprecisati enunciandosi il seguente principio di diritto a cui dovrà8 di 9* imposto dalla legge Numero registro generale 4545/2020Numero sezionale 4041/2022Numero di raccolta generale 149/2023«In tema di delibazione di sentenze ecclesiastiche di nullità delData pubblicazione 04/01/2023matrimonio concordatario la convivenza come coniugi costituisceun elemento essenziale del matrimonio rapporto e ove siprotragga per almeno tre anni dalla celebrazione integra unasituazione giuridica di ordine pubblico italiano che tuttavia nonimpedisce la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità pervizi genetici del matrimonio atto a loro volta presidiati da nullitànell ordinamento italiano. In particolare la convivenza ultratriennalenon è ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenzaecclesiastica che accerti la nullità del matrimonio per incapacità acontrarre matrimonio determinata da vizio psichico poiché una talenullità è prevista anche nell ordinamento italiano e non è sanabiledalla protrazione della convivenza prima della scoperta del vizio».La sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame dellacontroversia alla medesima Corte d appello in diversa composizioneche provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sededi legittimità.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* imposto dalla legge Numero registro generale 4545/2020Numero sezionale 4041/2022Numero di raccolta generale 149/2023Data pubblicazione 04/01/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* DISENTENZA* L. C. G. * Consigliere *ORDINE PUBBLICO* * Consigliere ** CC* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 4545/2020 * proposto da* 3 presso lo studio dell avvocato * * * rappresentato e difeso dall avvocato* * * per procura speciale incalce al ricorso ricorrentecontro* * elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]* 30 presso lo studio dell avvocato * * * rappresentata e difesa dall avvocato ** * * per procura speciale allegataal controricorso controricorrente* imposto dalla legge Numero registro generale 4545/2020Numero sezionale 4041/2022Numero di raccolta generale 149/2023avverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO di BOLOGNA n.Data pubblicazione 04/01/20231941/2019 depositata il 28/01/2020udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dalConsigliere * *1. Con sentenza n.1941/2019 pubblicata il 18 6 2019 la Corted appello di Bologna ha rigettato la domanda proposta da *sentenza del Tribunale * Regionale * di Modenadel 9 settembre 2015 con la quale era stata dichiarata la nullità delmatrimonio contratto in * * MO il giorno 1settembre 2007 tra * * e * * a motivodell incapacità del consenso da parte della moglie a norma del can.1095 n.2 e n.3 per contrarietà all ordine pubblico italiano dellasuddetta sentenza ecclesiastica. La Corte territoriale ha rilevato chenel caso in esame come evincibile dalla documentazione prodottarisultavano rispettati i principi attinenti alla competenza del giudiceche aveva pronunciato la sentenza alla conoscenza dell attointroduttivo per entrambe le parti all osservanza del diritto di difesae della regolare costituzione delle parti in giudizio secondo la leggedello Stato in cui si era svolto il processo al passaggio in giudicatodella sentenza secondo la stessa legge. La Corte di merito ha ritenutoche la sentenza ecclesiastica fosse in contrasto con i principidell ordine pubblico italiano perché in base alle risultanze dellasentenza ecclesiastica e dei fatti allegati dalle parti provati questiultimi documentalmente e presuntivamente o non contestatiricorreva nella specie l elemento ostativo costituito dalla convivenzaultratriennale dei coniugi.2. Avverso questa sentenza * * propone ricorso percassazione affidato a quattro motivi resistito da * *2 di 9* imposto dalla legge Numero registro generale 4545/2020Numero sezionale 4041/20223. Il ricorso è stato fissato per l adunanza in camera di consiglio aiNumero di raccolta generale 149/2023sensi degli artt. 375 ultimo comma e 380 bis 1 cod. proc.D actai vpu.b.b l icLaezio ne 04/01/2023parti hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE4. Il ricorrente denuncia i con il primo motivo la violazione e falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360 comma 1 n. 3 cod.proc. civ. in relazione agli artt. 99 principio della domanda 112cod. proc. civ. corrispondenza tra chiesto e pronunciato nonchédegli artt. 797 comma 1 n. 7 cod. proc. civ. condizioni per ladichiarazione di efficacia della sentenze ecclesiastiche e 2697 cod.civ. onere della prova anche alla luce dei principi affermati dallasentenza n. 16379/2014 delle Sezioni Unite di questa Corte per averla Corte di merito ritenuto preclusiva della delibazione una convivenza ultratriennale dei coniugi in assenza di allegazioni daparte della moglie di fatti e comportamenti dei coniugi specifici erilevanti idonei ad integrare detta situazione giuridica d ordinepubblico ii con il secondo motivo la violazione e falsa applicazionedi norme di diritto ex art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. inrelazione agli artt. 2697 cod. civ. onere della prova anche alla lucedei principi affermati dalla citata sentenza n. 16379/2014 per averla Corte d appello erroneamente applicato i principi in tema di ripartodell onere probatorio in particolare sia perché era stata ritenutasussistente l effettiva convivenza tra i coniugi in assenza diallegazioni e deduzioni idonee sia perché erroneamente era statoonerato l odierno ricorrente della prova contraria circa l insussistenzadi una condizione ostativa sia perché erroneamente erano statiritenuti indici rivelatori dell effettività della convivenza coniugale laresidenza comune dei coniugi e la loro volontà di instaurare unrapporto coniugale effettivo che non poteva dimostrarsi in viapresuntiva iii con il terzo motivo la nullita della sentenza impugnataper violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. nonché per3 di 9* imposto dalla legge Numero registro generale 4545/2020Numero sezionale 4041/2022Numero di raccolta generale 149/2023violazione degli artt. 132 comma 2 n. 4 e 118 disp. att. cod. proc.Data pubblicazione 04/01/2023civ. in relazione all art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ. per averela Corte d appello ritenuta effettiva la convivenza tra i coniugimuovendo da un erronea applicazione dei principi normativi cheregolano i poteri del giudice in ordine all apprezzamento della provadi cui agli artt.115 e 116 cod. proc. civ. senza peraltroadeguatamente motivare la propria decisione iv con il quartomotivo “circa gli effetti anche ex art. 336 cod. proc. civ. dellacassazione/riforma della sentenza impugnata sulle parti da essadipendenti” deduce che l accoglimento di anche uno solo dei motividi ricorso comporta la riforma delle ulteriori parti della sentenzaimpugnata.5. Il ricorso i cui motivi possono esaminarsi congiuntamente per laloro connessione è fondato nei limiti che si vanno ad illustrare.5.1. * il Collegio di dover dare continuità all orientamentoespresso da questa Corte con la recente ordinanza n.17910/2022 inpunto di vizi genetici del “matrimonio atto” presidiati da nullità anchenell ordinamento italiano e di inoperatività in tali ipotesi dellasituazione giuridica di “ordine pubblico italiano” quale condizioneostativa alla delibazione di sentenza del tribunale ecclesiastico.Poiché si tratta di un profilo di diritto non oggetto di specifica censurada parte del ricorrente il quale si duole anche della violazionedell art.796 comma 1 n.7 cod. proc. civ. ma con riguardo ad aspettidiversi da quello suindicato occorre ribadire che in base al principioiura novit curia la Corte può individuare d ufficio i profili di dirittorilevanti per decidere le questioni sottoposte con i motivi diimpugnazione purché la decisione impugnata non sia coperta sulpunto da giudicato interno * 4272/2021 * 14421/1999 .Nel caso che si sta scrutinando la statuizione investitadall impugnazione e oggetto della verifica devoluta al giudice dilegittimità è anche quella che concerne l applicazione dell art. 797comma 1 n.7 cod. proc. civ. e la decisione è scomponibile a partire4 di 9* imposto dalla legge Numero registro generale 4545/2020Numero sezionale 4041/2022Numero di raccolta generale 149/2023dalla configurazione del diritto azionato che è quello diretto adData pubblicazione 04/01/2023ottenere la delibazione della sentenza ecclesiastica in ordine al qualei giudici di merito hanno svolto l indagine fattuale corrispondenteritenendo di dover anche accertare che la chiesta delibazione nonfosse in contrasto con l ordine pubblico italiano. La giurisprudenzapiù recente di questa Corte ha infatti chiarito esprimendo unorientamento qui condiviso che ai fini della selezione dellequestioni di fatto o di diritto suscettibili di devoluzione e quindi digiudicato interno se non censurate in appello o in cassazione lalocuzione giurisprudenziale minima unità suscettibile di acquisire lastabilità del giudicato interno individua la sequenza logica costituitadal fatto dalla norma e dall effetto giuridico ossia la statuizione cheaffermi l esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che adesso ricolleghi un dato effetto giuridico. Ne consegue che sebbeneciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolomotivo di appello o di ricorso per cassazione nondimenol impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre lacognizione sull intera statuizione * e *n.24783/2018 .5.2. Tanto premesso con la citata ordinanza n.17910/2022 è stataillustrata l esegesi coerentemente più restrittiva del principio didiritto enunciato con la fondamentale sentenza delle Sezioni unite n.16379/2014 nel senso che quel principio va riferito ai vizi genetici dinullità del matrimonio “accertati e dichiarati secondo il dirittocanonico” ed è stato di conseguenza affermato che «la prolungataconvivenza come coniugi dopo il matrimonio non può rilevare comelimite generale per la delibazione di sentenze ecclesiastiche cheabbiano accertato ipotesi di nullità del matrimonio previste come talianche dall ordinamento italiano senza termini di decadenza ofattispecie di sanatoria o con limiti tutt affatto distinti dalla protrattaconvivenza in sé. * situazioni per quanto corrispondenti aquelle eventualmente ritenute dall ordinamento canonico non5 di 9* imposto dalla legge Numero registro generale 4545/2020Numero sezionale 4041/2022Numero di raccolta generale 149/2023possono tradurre la protratta convivenza in un limite di ordineData pubblicazione 04/01/2023pubblico che l ordinamento nazionale non prevede neppure quantoalle fattispecie interamente disciplinate al proprio interno. Il viziogenetico accertato dal tribunale ecclesiastico attiene nel casoconcreto all errore essenziale del marito siccome indotto da dolodella moglie un errore sulle qualità personali della moglie stessa daessa dolosamente taciute. In particolare l errore aveva riguardatosecondo quanto dice la sentenza ecclesiastica l esistenza di unamalattia o se si vuole di una anomalia tale da indurre la sterilità equindi da impedire secondo quanto conforme alla sensibilità delconiuge lo svolgimento della vita coniugale in un aspetto laprocreazione per lui essenziale. * simile condizione sarebbepresidiata da nullità anche per l ordinamento interno art. 122secondo e terzo comma cod. civ. sul semplice presuppostodell essenzialità dell errore in base alle sensibilità dell altro coniuge.E in questi casi è vano discettare di matrimonio rapporto protrattoper tre anni o più come elemento impeditivo della rilevanza dellanullità o come elemento di sanatoria ove si consideri che neppure ilcodice civile contempla un tale aspetto in analoga caratteristicafunzionale e che l art. 122 cod. civ. pone semmai come impeditivoil decorso del distinto termine di un anno di coabitazione dallacessazione della causa di invalidità ovvero di un anno dalla scopertadell errore». Alla stregua di dette considerazioni con la citataordinanza è stato quindi affermato il principio di diritto secondo cui«la convivenza come coniugi pur essendo elemento essenziale del matrimonio rapporto ove protrattasi per almeno tre anni dallacelebrazione del matrimonio concordatario e pur integrando unasituazione giuridica di ordine pubblico italiano non è ostativa alladichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata daltribunale ecclesiastico per vizi genetici del matrimonio attopresidiati da nullità anche nell ordinamento italiano». In altre paroleriepilogando brevemente i termini dell annosa questione a6 di 9* imposto dalla legge Numero registro generale 4545/2020Numero sezionale 4041/2022Numero di raccolta generale 149/2023composizione del contrasto insorto tra le Sezioni semplici di questaData pubblicazione 04/01/2023Corte le Sezioni Unite con la citata sentenza del 2014 hannoribadito l importanza della “convivenza coniugale” nell ambito delmatrimonio non solo secondo il sistema normativo e costituzionaleinterno artt. 2 3 29 30 e 31 * ma anche in linea conl assetto legislativo sia internazionale che europeo v. art. 8* Europea dei diritti dell uomo e delle libertà̀fondamentali art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell *Europea . Le Sezioni Unite hanno affermato che la convivenza èelemento essenziale del matrimonio rapporto che «si manifestacome consuetudine di vita coniugale comune stabile e continua neltempo ed esteriormente riconoscibile attraverso corrispondentispecifici fatti e comportamenti dei coniugi e quale fonte di unapluralità di diritti inviolabili di doveri inderogabili di responsabilitàanche genitoriali in presenza di figli di aspettative legittime e dilegittimi affidamenti degli stessi coniugi e dei figli sia come singolisia nelle reciproche relazioni familiari» così * * n.16379/2014 citata . Ebbene così intesa la convivenza matrimonialeprotrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario regolarmente trascritto anche in applicazionedell art. 7 * e del principio supremo di laicità dello Stato integrauna situazione di ordine pubblico che impedisce sul territorioitaliano la dichiarazione di efficacia di nullità del matrimoniopronunciata dai tribunali ecclesiastici per qualsiasi vizio genetico delmatrimonio accertato e dichiarato dal giudice ecclesiasticonell ordine canonico.Secondo quanto precisato con la recente ordinanza n.17910/2022 ilsuddetto preciso limite non consente pertanto che negozimatrimoniali che abbiano avuto effetti di lunga durata possanoessere annullati ricorrendo a riserve mentali e vizi che non sianoriconosciuti nel nostro ordinamento ma solo in quello canonico.* il medesimo limite non opera se il vizio genetico del7 di 9* imposto dalla legge Numero registro generale 4545/2020Numero sezionale 4041/2022Numero di raccolta generale 149/2023matrimonio atto è previsto dall ordinamento italiano sicchè leData pubblicazione 04/01/2023sentenze ecclesiastiche che si fondano su vizi del consenso con icaratteri oggettivi almeno analoghi a quelli previsti dal nostroordinamento non determinano contrasto con l ordine pubblicointerno ostativo al loro riconoscimento essendo perciò necessariooperare in tali sensi una distinzione fondamentale sul tipo di vizioche inficia l atto produttivo del vincolo.Nel caso che si sta scrutinando come del resto è accaduto nellafattispecie esaminata nella poc anzi citata ordinanza di questa stessaSezione e come peraltro ha dato atto la stessa Corte di merito pag.5 della sentenza impugnata il vizio genetico posto a base dellasentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio can. 1095 nn. 2 3incapacità a contrarre matrimonio di * * trovacorrispondenza nell ipotesi di invalidità contemplata dall art.120 cod.civ. previsione secondo cui il matrimonio puo essere impugnato daquello dei coniugi che quantunque non interdetto provi di esserestato incapace di intendere o di volere per qualunque causa anchetransitoria al momento della celebrazione del matrimonio . A taluopo si deve altresì precisare che come da costante orientamentodi questa Corte in tema di delibazione della sentenza del tribunaleecclesiastico dichiarativa della invalidità del matrimonioconcordatario non esiste nell ordinamento nazionale un principiodi ordine pubblico secondo il quale il vizio che inficia il matrimoniopossa essere fatto valere solo dal coniuge il cui consenso sia viziatoessendo preminente in tal caso l esigenza di rimuovere il vincoloconiugale prodotto da atto inficiato da vizio psichico * * 4387/2000 ** .6. In conclusione il ricorso merita accoglimento nei terminiprecisati enunciandosi il seguente principio di diritto a cui dovrà8 di 9* imposto dalla legge Numero registro generale 4545/2020Numero sezionale 4041/2022Numero di raccolta generale 149/2023«In tema di delibazione di sentenze ecclesiastiche di nullità delData pubblicazione 04/01/2023matrimonio concordatario la convivenza come coniugi costituisceun elemento essenziale del matrimonio rapporto e ove siprotragga per almeno tre anni dalla celebrazione integra unasituazione giuridica di ordine pubblico italiano che tuttavia nonimpedisce la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità pervizi genetici del matrimonio atto a loro volta presidiati da nullitànell ordinamento italiano. In particolare la convivenza ultratriennalenon è ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenzaecclesiastica che accerti la nullità del matrimonio per incapacità acontrarre matrimonio determinata da vizio psichico poiché una talenullità è prevista anche nell ordinamento italiano e non è sanabiledalla protrazione della convivenza prima della scoperta del vizio».La sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame dellacontroversia alla medesima Corte d appello in diversa composizioneche provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sededi legittimità. *La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione cassal impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte d appello diBologna anche per le spese del giudizio di cassazione.Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità e gli altri dati personali significativi.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile il 15 novembre 2022.Il Presidente9 di 9* **La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione cassal impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte d appello diBologna anche per le spese del giudizio di cassazione.Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità e gli altri dati personali significativi.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile il 15 novembre 2022.Il Presidente9 di 9* *
Sentenza Cassazione n. 00149/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris