CassazionedecretoSezione 2Decisione del 23 dicembre 2025
Cassazione n. 04204/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n. 2359-2025 sez.2 sez.22 CC - 23/12/2025 R.G.N. 32432/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 24/04/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in epigrafe, la Corte di appello di Messina, Sezione Misure di Prevenzione, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal ricorrente avverso il decreto del Tribunale di Messina, emesso il 16 maggio 2024 - che aveva applicato la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di due anni - ha ridimensionato la durata di tale misura ad anni uno e mesi sei, ritenendo il ricorrente socialmente pericoloso ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c), d.l.vo 6 settembre 2011 n. 159, in quanto condannato in primo grado per i reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio delle medesime sostanze in un procedimento nel quale era stato arrestato nel 2023; tali fatti dimostravano, secondo i giudici di merito, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 4204/2026 Roma, lì, 02/02/2026 la dedizione del ricorrente alla commissione di reati offensivi della salute e della tranquillità pubblica, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c), d.l.vo citato. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo, violazione di legge per avere la Corte offerto una motivazione meramente ripetitiva di quella di primo grado, senza alcuna valutazione di dati concreti idonei a giustificare il giudizio di pericolosità sociale, non tenendo conto che i fatti tenuti in considerazione risalivano al 2022 e non erano pericolosi per la collettività in quanto limitati nel tempo e di poca rilevanza per l’esiguo ricavato ottenuto dallo spaccio di droga. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo non consentito. 1. Deve premettersi che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, qui condivisa, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell’art. 4 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, richiamato dall’art.3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965 n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, comma 1, lett.e) cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dal nono comma del predetto art. 4 legge 1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261591-01). Lo stesso prevede anche l’art. 10, comma 3, d.l.vo n.159/2011, prima richiamato. Nel caso in esame, il ricorso censura la motivazione del provvedimento impugnato per presunti vizi afferenti all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non deducibili in questa sede. La Corte non ha reso una motivazione apparente, avendo legato la sussistenza della pericolosità sociale del ricorrente all’obbiettivo compimento in forma organizzata non transitoria di condotte di spaccio di droga in epoca recente, reati che sono stati ritenuti pericolosi per la salute pubblica, circostanza, invero, incontestabile. Gli argomenti difensivi, volti al ridimensionamento delle condotte per il loro ridotto ambito temporale e con riguardo all’esiguità dei profitti, sono state prese in considerazione dalla Corte territoriale al fine di escludere il profilo di pericolosità di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), d.l.vo 159/2011, ma non quello ritenuto ai sensi della successiva lett. c) della medesima norma, sicché, anche sotto questo profilo, la motivazione del provvedimento è puntuale e non apparente. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso, il 23/12/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Agostini