CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 luglio 2026
Cassazione n. 22981/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e 22310/2015Numero sezionale 5385/2026Numero di raccolta generale 22981/2026Data pubblicazione 09/07/2026GAGLIONE ANGELA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-SCO, rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domici-liata presso lo studio del secondo difensore in Roma, via [OSCURATO:PERSONA].1;– ricorrenti –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap-presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata inRoma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Valled’Aosta n.[OSCURATO:DATA_NASCITA] depositata in data 11/2/2015, non notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 7 luglio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Valle d’Ao-sta veniva rigettato l’appello proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. in li-quidazione e dai soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza dellaCommissione Tributaria Provinciale di Aosta n.19/2/2013 che avevarespinto i ricorsi da loro proposti contro gli avvisi di accertamento perII.DD. ed IVA relativi alle annualità 2006-2010.La CTR osservava in particolare che:Numero registro generale 22310/2015Numero sezionale 5385/2026Numero di raccolta generale 22981/2026Data pubblicazione 09/07/2026-trattavasi di atti impositivi emessi in carenza totale di dichiarazionifiscali;-il PVC era stato consegnato al socio di maggioranza presso la sedeeffettiva della società contribuente, mentre alla sede legale la notificanon era andata a buon fine;-l'attività aziendale di [OSCURATO:SOCIETA] era proseguita nella medesima compa-gine con la denominazione di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.;-il contenuto essenziale di detto PVC era stato trasfuso negli atti impo-sitivi impugnati;-la metodologia accertativa era stata quella "induttiva pura", essendola stessa legittimata dall'omissione delle dichiarazioni tributarie e dellacontabilità sociale, con conseguente non utilizzabilità della documen-tazione prodotta in relazione ai costi;-la presunzione di distribuzione degli utili societari non dichiarati erafondata sulla ristretta base proprietaria della società contribuente.Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione i contri-buenti deducendo cinque motivi.Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.Nelle more del giudizio il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] si è cancellatodall'albo professionale ed è stato sostituito dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] eDaniele [OSCURATO:PERSONA], ma soltanto con riferimento alle posizioni dei ri-correnti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FrancescoLongo, i quali successivamente hanno depositato congiunta rinuncia alricorso. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] sono ri-masti privi di un difensore.Numero registro generale 22310/2015Numero sezionale 5385/2026Numero di raccolta generale 22981/2026Data pubblicazione 09/07/2026Considerato che:- A differenza della notifica dell’ordinanza interlocutoria del 17.1.2025,notificata a mani anche al liquidatore della società ed ex art.140 cod.proc. civ. a [OSCURATO:PERSONA], l’avviso di fissazione dell'odierna adu-nanza camerale si è ritualmente perfezionata solo per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], essendo stataeffettuata al loro difensore domiciliatario;- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e di [OSCURATO:PERSONA],rimasti privi di difensore a seguito della cancellazione dall’albo dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] e ai quali dev’essere indirizzato un avviso personalmente,la comunicazione della fissazione dell’adunanza odierna non ha seguitole formalità della notifica dell’ordinanza interlocutoria e, effettuatasull’erroneo presupposto che anche queste due parti fossero difese danuovo difensore al domicilio eletto, non è andata a buon fine;- risulta pertanto necessario disporre il rinvio della causa a nuovo ruoloonde effettuare rituale notifica dell'avviso di fissazione dell'adunanzacamerale a tutte le parti del processo, inclusa la società [OSCURATO:SOCIETA]in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA]; nei confronti di queste due parti,non rappresentate dai nuovi difensori costituiti, la Cancelleria vorràprovvedere attraverso una comunicazione personale, ed è autorizzatasin d’ora, se necessario e previe ricerche, la notifica ex art.143 cod.proc. civ.; P.Q.MLa Corte rinvia la causa all’adunanza del 27 novembre 2026; manda laCancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti,indirizzando alla società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e a [OSCURATO:PERSONA] un avviso personale e autorizza, previe ricerche e ove necessa-rio, la notifica ex art.143 cod. proc. civ..Numero registro generale 22310/2015Numero sezionale 5385/2026Numero di raccolta generale 22981/2026Data pubblicazione 09/07/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio 2026La PresidenteTania Hmeljak