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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 2022

Cassazione n. 16668/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo e secondo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 4 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo A) e 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo B), sono meramente riproduttivi della medesima questione in punto utilizzazione delle presunzioni tributarie, già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici dal giudice del merito, il che costituisce causa di inammissibilità.

Al riguardo, la sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, ha fondato l'affermazione di responsabilità sulla scorta di indagini di p.g. (pag. 1) che avevano rilevato, a fronte dell'emissione di una sola fattura, plurimi versamenti sui conti personali senza alcuna giustificazione della loro provenienza e anche solo della allegazione di costi non contabilizzati, trattasi, in definitiva, di prova logica e non presuntiva.

Considerato che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile perché non devoluto nei motivi di appello, peraltro, è pure generico non indicando quali elementi positivi di valutazione oltre alla formale incensuratezza, erano meritevoli di valutazione anche ai fini dell'art. 597 comma 3 cod.proc.pen.

Né infine, ricorre una ipotesi di illegalità della pena tenuto conto del calcolo operato e della pur non corretta individuazione del reato più grave.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo e secondo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 4 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo A) e 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo B), sono meramente riproduttivi della medesima questione in punto utilizzazione delle presunzioni tributarie, già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici dal giudice del merito, il che costituisce causa di inammissibilità. Al riguardo, la sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, ha fondato l'affermazione di responsabilità sulla scorta di indagini di p.g. (pag. 1) che avevano rilevato, a fronte dell'emissione di una sola fattura, plurimi versamenti sui conti personali senza alcuna giustificazione della loro provenienza e anche solo della allegazione di costi non contabilizzati, trattasi, in definitiva, di prova logica e non presuntiva. Considerato che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile perché non devoluto nei motivi di appello, peraltro, è pure generico non indicando quali elementi positivi di valutazione oltre alla formale incensuratezza, erano meritevoli di valutazione anche ai fini dell'art. 597 comma 3 cod.proc.pen. Né infine, ricorre una ipotesi di illegalità della pena tenuto conto del calcolo operato e della pur non corretta individuazione del reato più grave. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore Il
Sentenza Cassazione n. 16668/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris