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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 21974/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 20 dicembre 2019 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta responsabilità dell'imputato; - al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen..

Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente (ed il diniego dell'attenuante invocata), non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come il furgone oggetto del furto non fosse stato affatto prestato al prevenuto che l'aveva pertanto sottratto al suo proprietario e che il valore del medesimo non poteva definirsi particolarmente tenue; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] . „ [OSCURATO:PERSONA] C e LLER

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 20 dicembre 2019 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta responsabilità dell'imputato; - al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.. Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente (ed il diniego dell'attenuante invocata), non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come il furgone oggetto del furto non fosse stato affatto prestato al prevenuto che l'aveva pertanto sottratto al suo proprietario e che il valore del medesimo non poteva definirsi particolarmente tenue; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] . „ [OSCURATO:PERSONA] C e LLER
Sentenza Cassazione n. 21974/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris