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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20274/2026

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ato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocatoSaverio Gianni unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2901/2021depositata il 22/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) La controversia è sorta dall’acquisto, effettuato da [OSCURATO:PERSONA],anche nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], di dieci quote del fondo immobiliarechiuso [OSCURATO:PERSONA] 1, per un importo complessivo di euro 25.000,tramite [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] investitrici, con atto di citazione notificatoil 4/2/2016, hanno convenuto in giudizio Poste davanti al Tribunale diNumero registro generale 3340/2022Numero sezionale 2607/2026Numero di raccolta generale 20274/2026Data pubblicazione 17/06/2026Venezia, chiedendo in via principale la dichiarazione di nullità dell’ordine diacquisto per mancanza del contratto quadro scritto, previsto dalladisciplina del TUF e dal [OSCURATO:PERSONA] n. 11522/1998.

In viasubordinata hanno chiesto l’annullamento dell’ordine per errore essenzialee, in ulteriore subordine, la risoluzione del rapporto per inadempimentoagli obblighi informativi.Il Tribunale di Venezia ha accolto la domanda principale, ha dichiaratola nullità dell’ordine di acquisto del 20 novembre 2004 e ha condannatoPoste Italiane alla restituzione della somma di euro 19.187,88, dopo averedetratto dall’investimento originario i dividendi percepiti dalle attrici.

Ilgiudice di primo grado ha ritenuto che Poste non abbia svolto soltantoun’attività di collocamento del prodotto finanziario (riguardo alla qualevarrebbe la deroga alla previsione generale richiedente la stipulazione delcontratto quadro, contenuta nel comma 3 dell’art. 30 del RegolamentoConsob n. 11522/1998, attuativo dell’art. 23 TUF), ma abbia ancheoperato quale intermediario, avendo ricevuto ed eseguito un ordine diacquisto da parte della cliente.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, sostenendo che la propria attività siè limitata al mero collocamento delle quote del fondo e che, quindi, nonera necessario il contratto quadro scritto.La Corte d’Appello di Venezia ha rigettato il gravame e ha confermatola decisione del Tribunale.

In particolare, la Corte ha valorizzato il modulod’ordine “operatività in titoli”, intestato a [OSCURATO:PERSONA]/BancoPosta, nelquale è riportata la dicitura “acquisto di [OSCURATO:PERSONA] 1, quantità 10al meglio”.

Tale elemento è stato ritenuto indicativo di un’attività dinegoziazione/intermediazione e non compatibile con un merocollocamento a condizioni predeterminate.Contro la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, con atto notificato il 25/1/2022, con un unico motivo.

Lasocietà ha denunciato la violazione e falsa applicazione delle norme delNumero registro generale 3340/2022Numero sezionale 2607/2026Numero di raccolta generale 20274/2026Data pubblicazione 17/06/2026TUF, del [OSCURATO:PERSONA] n. 11522/1998 e degli artt. 115 e 116c.p.c., oltre alla nullità della sentenza per motivazione apparente,contraddittoria e incomprensibile. [OSCURATO:PERSONA], l’operazione ha avutonatura di semplice collocamento, poiché le quote sono state sottoscrittealle condizioni uniformi e predeterminate indicate nel prospettoinformativo e nel modulo di sottoscrizione; di conseguenza, non si sarebbeapplicato l’obbligo di stipula del contratto quadro.Le controricorrenti hanno resistito al ricorso, eccependo anzituttol’inammissibilità dell’impugnazione.

Hanno sostenuto che Poste ha cercatodi ottenere una nuova valutazione del merito e del contenuto del modulod’ordine, già interpretato in modo conforme dal Tribunale e dalla Corted’Appello.

Hanno inoltre dedotto la violazione del principio diautosufficienza e la preclusione derivante dalla cosiddetta “doppiaconforme”.

Nel merito, hanno affermato che la sentenza impugnata hacorrettamente qualificato Poste come intermediario, con conseguentenecessità del contratto quadro scritto e applicazione della nullitàdell’ordine di acquisto.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Il ricorso è improcedibile, ex art. 369, co. 2 n. 2, c.p.c., permancato deposito della notifica della sentenza.Nei propri atti la ricorrente dà atto che la sentenza è stata notificata(per cui non è applicabile l’art. 327 c.p.c.), ma non deposita la relata dinotifica.Più specificamente, al ricorso risulta allegato sub doc 3 una merastampa di messaggio di posta elettronica certificata in formato pdf privodegli allegati.Va, allora, dichiarata l'improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2,c.p.c. dell'impugnazione proposta contro una sentenza notificata a mezzoposta elettronica certificata, di cui il ricorrente non abbia depositato,unitamente al ricorso, la relata di notifica, mediante inserimento nellaNumero registro generale 3340/2022Numero sezionale 2607/2026Numero di raccolta generale 20274/2026Data pubblicazione 17/06/2026busta telematica, con la quale l'atto è depositato, del messaggio di postaelettronica certificata in formato .eml o .msg, che non risulti neppureprodotto dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3,c.p.c. (Cass. civ., sez. trib., 27/05/2024, n. 14790; in motivazione: “Nelcaso in cui la notificazione della sentenza, al fine del decorso del terminebreve per l'impugnazione, venga effettuata a mezzo posta elettronicacertificata (PEC), il difensore deve depositare, quindi, non solo lasentenza, ma anche il messaggio di posta elettronica certificata con irelativi allegati, il che…comporta che si dovrà procedere all'allegazione delduplicato della notifica in formato .eml oppure .msg, ovvero del filecontenente il messaggio di posta elettronica e i suoi allegati, comeprevisto dall'art. 13 delle Specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma1, D.M. 44-2011 e succ. mod. (Formato dei documenti informatici allegati- art. 12 del [OSCURATO:PERSONA]), vigenti ratione temporis…Nel casoin esame, dall'esame del fascicolo d'ufficio e di quello di parte ricorrenteemerge che quest'ultima non ha ottemperato l'onere di deposito delpervenutole messaggio di posta elettronica certificata, unitamente agliallegati (sentenza e relata di notifica)…, essendosi limitata la ricorrente adepositare una stampa in formato pdf (indicata come "ricevuta notificasentenza di appello") del messaggio PEC inviato dal difensore della societàcontroricorrente per la notifica della sentenza impugnata, privo, peraltro,anche dei suoi allegati.”; si veda anche, per es.: Cass. civ., sez.

III,09/06/2026, n. 18791).La relata non è stata prodotta neanche dal controricorrente e lanotifica non rispetta la prova di resistenza (calcolando il termine ex art.325 c.p.c. a partire dalla pubblicazione della sentenza).L’improcedibilità consegue per giurisprudenza costante di questaCorte.[OSCURATO:PERSONA]. civ., sez.

III, n. 24199 del 29/08/2025, “nel giudizio dicassazione il deposito della relazione di notificazione della sentenzaNumero registro generale 3340/2022Numero sezionale 2607/2026Numero di raccolta generale 20274/2026Data pubblicazione 17/06/2026impugnata deve avvenire, a pena di improcedibilità, entro il termine diventi giorni dalla notifica del ricorso- sicché è inammissibile ove effettuatounitamente all'istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c.-“.Cass. civ., sez.

I, n. 23982 del 27/08/2025, ribadisce: “nel giudizio dilegittimità, ove il ricorrente non abbia allegato l'avvenuta notificazionedella sentenza impugnata, opera il cd. termine "lungo" ex art. 327 c.p.c.;nella contraria ipotesi in cui l'impugnante abbia, espressamente oimplicitamente, allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata(nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dalcontroricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle partio del fascicolo d'ufficio), si applica il termine "breve" ex art. 325 c.p.c. e ilricorrente ha l'onere di depositare, ex art. 369, comma 1, c.p.c., a pena diimprocedibilità, unitamente al ricorso, la copia autentica della sentenzaimpugnata, munita della relata di notificazione, a meno che il ricorsorisulti notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione delprovvedimento impugnato”.Si veda anche, per esempio: Cass. civ., sez.

II, n. 17014 del20/06/2024 (“In tema di giudizio di legittimità, quando la sentenzaimpugnata sia stata notificata ed il ricorrente abbia depositato la solacopia autentica della stessa priva della relata di notifica, il difetto diprocedibilità deve essere rilevato anche d'ufficio non potendo il vizioritenersi sanato dalla mancata contestazione da parte dellacontroricorrente, perché l'improcedibilità trova la sua ragione nelpresidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo cheostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo”; Cass.civ., sez.

III, n. 11319 del 29/04/2025 (“In tema di improcedibilità delricorso ex art. 369, comma 1, c.p.c., il ricorrente ha l'onere di depositare,ai sensi del n. 2 del comma 2 del cit. art. 369, unitamente alla copiaautentica del provvedimento impugnato, la relazione di notificazione soloove egli stesso alleghi, espressamente o implicitamente, che questo èNumero registro generale 3340/2022Numero sezionale 2607/2026Numero di raccolta generale 20274/2026Data pubblicazione 17/06/2026stato notificato ai fini del decorso del termine di impugnazione, mentre,ove l'avvenuta notifica sia stata soltanto affermata nel controricorso dataluno dei controricorrenti, ad essi spetterà dare prova di taleaffermazione, depositando la relata nel termine per il deposito delcontroricorso o in quello più ampio di cui all'art. 372 c.p.c., con laconseguenza che, ove tale onere venga assolto e risulti provata latardività del ricorso, questo andrà dichiarato inammissibile, e nonimprocedibile, ma se, invece, il controricorrente si limiti ad affermarel'avvenuta notifica, senza depositare la relata, di tale allegazione nonpotrà tenersi alcun conto, in quanto non provata, nemmeno ai fini dellavalutazione della tempestività del ricorso”); Cass. civ., sez.

II, n. 10676del 23/04/2025 (“Se il ricorrente non deposita copia autentica dellasentenza impugnata con relata di notifica entro il termine previsto dall'art.369 comma 1 c.p.c., il ricorso è improcedibile, anche se il resistentedichiara espressamente che la sentenza gli è stata notificata”); Cass. civ.,sez.

I, sent., 22 gennaio 2026, n. 1389 (“La modifica dell’art. 372,comma 2, c.p.c., nella parte in cui consente il deposito dei documentirelativi all’ammissibilità del ricorso fino a quindici giorni prima dell’udienzao dell’adunanza in camera di consiglio, non ha inciso sugli oneri postidall’art. 369 c.p.c. a carico della parte a pena di improcedibilità e nonconsente di sanare, oltre il termine in detta norma previsto, il mancatotempestivo deposito di copia della sentenza impugnata completa di relatadi notifica ove essa sia avvenuta”).2) Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivoPoiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto,ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cheha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processualidell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importoNumero registro generale 3340/2022Numero sezionale 2607/2026Numero di raccolta generale 20274/2026Data pubblicazione 17/06/2026a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessaimpugnazione.

P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente arimborsare alle parti controricorrenti le spese del presente giudizio, cheliquida in €. 2.000, oltre a €. 200 per esborsi, alle spese generali, pari al15% sui compensi, e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 11/6/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocatoSaverio Gianni unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2901/2021depositata il 22/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) La controversia è sorta dall’acquisto, effettuato da [OSCURATO:PERSONA],anche nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], di dieci quote del fondo immobiliarechiuso [OSCURATO:PERSONA] 1, per un importo complessivo di euro 25.000,tramite [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] investitrici, con atto di citazione notificatoil 4/2/2016, hanno convenuto in giudizio Poste davanti al Tribunale diNumero registro generale 3340/2022Numero sezionale 2607/2026Numero di raccolta generale 20274/2026Data pubblicazione 17/06/2026Venezia, chiedendo in via principale la dichiarazione di nullità dell’ordine diacquisto per mancanza del contratto quadro scritto, previsto dalladisciplina del TUF e dal [OSCURATO:PERSONA] n. 11522/1998. In viasubordinata hanno chiesto l’annullamento dell’ordine per errore essenzialee, in ulteriore subordine, la risoluzione del rapporto per inadempimentoagli obblighi informativi.Il Tribunale di Venezia ha accolto la domanda principale, ha dichiaratola nullità dell’ordine di acquisto del 20 novembre 2004 e ha condannatoPoste Italiane alla restituzione della somma di euro 19.187,88, dopo averedetratto dall’investimento originario i dividendi percepiti dalle attrici. Ilgiudice di primo grado ha ritenuto che Poste non abbia svolto soltantoun’attività di collocamento del prodotto finanziario (riguardo alla qualevarrebbe la deroga alla previsione generale richiedente la stipulazione delcontratto quadro, contenuta nel comma 3 dell’art. 30 del RegolamentoConsob n. 11522/1998, attuativo dell’art. 23 TUF), ma abbia ancheoperato quale intermediario, avendo ricevuto ed eseguito un ordine diacquisto da parte della cliente.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, sostenendo che la propria attività siè limitata al mero collocamento delle quote del fondo e che, quindi, nonera necessario il contratto quadro scritto.La Corte d’Appello di Venezia ha rigettato il gravame e ha confermatola decisione del Tribunale. In particolare, la Corte ha valorizzato il modulod’ordine “operatività in titoli”, intestato a [OSCURATO:PERSONA]/BancoPosta, nelquale è riportata la dicitura “acquisto di [OSCURATO:PERSONA] 1, quantità 10al meglio”. Tale elemento è stato ritenuto indicativo di un’attività dinegoziazione/intermediazione e non compatibile con un merocollocamento a condizioni predeterminate.Contro la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, con atto notificato il 25/1/2022, con un unico motivo. Lasocietà ha denunciato la violazione e falsa applicazione delle norme delNumero registro generale 3340/2022Numero sezionale 2607/2026Numero di raccolta generale 20274/2026Data pubblicazione 17/06/2026TUF, del [OSCURATO:PERSONA] n. 11522/1998 e degli artt. 115 e 116c.p.c., oltre alla nullità della sentenza per motivazione apparente,contraddittoria e incomprensibile. [OSCURATO:PERSONA], l’operazione ha avutonatura di semplice collocamento, poiché le quote sono state sottoscrittealle condizioni uniformi e predeterminate indicate nel prospettoinformativo e nel modulo di sottoscrizione; di conseguenza, non si sarebbeapplicato l’obbligo di stipula del contratto quadro.Le controricorrenti hanno resistito al ricorso, eccependo anzituttol’inammissibilità dell’impugnazione. Hanno sostenuto che Poste ha cercatodi ottenere una nuova valutazione del merito e del contenuto del modulod’ordine, già interpretato in modo conforme dal Tribunale e dalla Corted’Appello. Hanno inoltre dedotto la violazione del principio diautosufficienza e la preclusione derivante dalla cosiddetta “doppiaconforme”. Nel merito, hanno affermato che la sentenza impugnata hacorrettamente qualificato Poste come intermediario, con conseguentenecessità del contratto quadro scritto e applicazione della nullitàdell’ordine di acquisto.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Il ricorso è improcedibile, ex art. 369, co. 2 n. 2, c.p.c., permancato deposito della notifica della sentenza.Nei propri atti la ricorrente dà atto che la sentenza è stata notificata(per cui non è applicabile l’art. 327 c.p.c.), ma non deposita la relata dinotifica.Più specificamente, al ricorso risulta allegato sub doc 3 una merastampa di messaggio di posta elettronica certificata in formato pdf privodegli allegati.Va, allora, dichiarata l'improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2,c.p.c. dell'impugnazione proposta contro una sentenza notificata a mezzoposta elettronica certificata, di cui il ricorrente non abbia depositato,unitamente al ricorso, la relata di notifica, mediante inserimento nellaNumero registro generale 3340/2022Numero sezionale 2607/2026Numero di raccolta generale 20274/2026Data pubblicazione 17/06/2026busta telematica, con la quale l'atto è depositato, del messaggio di postaelettronica certificata in formato .eml o .msg, che non risulti neppureprodotto dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3,c.p.c. (Cass. civ., sez. trib., 27/05/2024, n. 14790; in motivazione: “Nelcaso in cui la notificazione della sentenza, al fine del decorso del terminebreve per l'impugnazione, venga effettuata a mezzo posta elettronicacertificata (PEC), il difensore deve depositare, quindi, non solo lasentenza, ma anche il messaggio di posta elettronica certificata con irelativi allegati, il che…comporta che si dovrà procedere all'allegazione delduplicato della notifica in formato .eml oppure .msg, ovvero del filecontenente il messaggio di posta elettronica e i suoi allegati, comeprevisto dall'art. 13 delle Specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma1, D.M. 44-2011 e succ. mod. (Formato dei documenti informatici allegati- art. 12 del [OSCURATO:PERSONA]), vigenti ratione temporis…Nel casoin esame, dall'esame del fascicolo d'ufficio e di quello di parte ricorrenteemerge che quest'ultima non ha ottemperato l'onere di deposito delpervenutole messaggio di posta elettronica certificata, unitamente agliallegati (sentenza e relata di notifica)…, essendosi limitata la ricorrente adepositare una stampa in formato pdf (indicata come "ricevuta notificasentenza di appello") del messaggio PEC inviato dal difensore della societàcontroricorrente per la notifica della sentenza impugnata, privo, peraltro,anche dei suoi allegati.”; si veda anche, per es.: Cass. civ., sez. III,09/06/2026, n. 18791).La relata non è stata prodotta neanche dal controricorrente e lanotifica non rispetta la prova di resistenza (calcolando il termine ex art.325 c.p.c. a partire dalla pubblicazione della sentenza).L’improcedibilità consegue per giurisprudenza costante di questaCorte.[OSCURATO:PERSONA]. civ., sez. III, n. 24199 del 29/08/2025, “nel giudizio dicassazione il deposito della relazione di notificazione della sentenzaNumero registro generale 3340/2022Numero sezionale 2607/2026Numero di raccolta generale 20274/2026Data pubblicazione 17/06/2026impugnata deve avvenire, a pena di improcedibilità, entro il termine diventi giorni dalla notifica del ricorso- sicché è inammissibile ove effettuatounitamente all'istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c.-“.Cass. civ., sez. I, n. 23982 del 27/08/2025, ribadisce: “nel giudizio dilegittimità, ove il ricorrente non abbia allegato l'avvenuta notificazionedella sentenza impugnata, opera il cd. termine "lungo" ex art. 327 c.p.c.;nella contraria ipotesi in cui l'impugnante abbia, espressamente oimplicitamente, allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata(nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dalcontroricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle partio del fascicolo d'ufficio), si applica il termine "breve" ex art. 325 c.p.c. e ilricorrente ha l'onere di depositare, ex art. 369, comma 1, c.p.c., a pena diimprocedibilità, unitamente al ricorso, la copia autentica della sentenzaimpugnata, munita della relata di notificazione, a meno che il ricorsorisulti notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione delprovvedimento impugnato”.Si veda anche, per esempio: Cass. civ., sez. II, n. 17014 del20/06/2024 (“In tema di giudizio di legittimità, quando la sentenzaimpugnata sia stata notificata ed il ricorrente abbia depositato la solacopia autentica della stessa priva della relata di notifica, il difetto diprocedibilità deve essere rilevato anche d'ufficio non potendo il vizioritenersi sanato dalla mancata contestazione da parte dellacontroricorrente, perché l'improcedibilità trova la sua ragione nelpresidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo cheostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo”; Cass.civ., sez. III, n. 11319 del 29/04/2025 (“In tema di improcedibilità delricorso ex art. 369, comma 1, c.p.c., il ricorrente ha l'onere di depositare,ai sensi del n. 2 del comma 2 del cit. art. 369, unitamente alla copiaautentica del provvedimento impugnato, la relazione di notificazione soloove egli stesso alleghi, espressamente o implicitamente, che questo èNumero registro generale 3340/2022Numero sezionale 2607/2026Numero di raccolta generale 20274/2026Data pubblicazione 17/06/2026stato notificato ai fini del decorso del termine di impugnazione, mentre,ove l'avvenuta notifica sia stata soltanto affermata nel controricorso dataluno dei controricorrenti, ad essi spetterà dare prova di taleaffermazione, depositando la relata nel termine per il deposito delcontroricorso o in quello più ampio di cui all'art. 372 c.p.c., con laconseguenza che, ove tale onere venga assolto e risulti provata latardività del ricorso, questo andrà dichiarato inammissibile, e nonimprocedibile, ma se, invece, il controricorrente si limiti ad affermarel'avvenuta notifica, senza depositare la relata, di tale allegazione nonpotrà tenersi alcun conto, in quanto non provata, nemmeno ai fini dellavalutazione della tempestività del ricorso”); Cass. civ., sez. II, n. 10676del 23/04/2025 (“Se il ricorrente non deposita copia autentica dellasentenza impugnata con relata di notifica entro il termine previsto dall'art.369 comma 1 c.p.c., il ricorso è improcedibile, anche se il resistentedichiara espressamente che la sentenza gli è stata notificata”); Cass. civ.,sez. I, sent., 22 gennaio 2026, n. 1389 (“La modifica dell’art. 372,comma 2, c.p.c., nella parte in cui consente il deposito dei documentirelativi all’ammissibilità del ricorso fino a quindici giorni prima dell’udienzao dell’adunanza in camera di consiglio, non ha inciso sugli oneri postidall’art. 369 c.p.c. a carico della parte a pena di improcedibilità e nonconsente di sanare, oltre il termine in detta norma previsto, il mancatotempestivo deposito di copia della sentenza impugnata completa di relatadi notifica ove essa sia avvenuta”).2) Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivoPoiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto,ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cheha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processualidell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importoNumero registro generale 3340/2022Numero sezionale 2607/2026Numero di raccolta generale 20274/2026Data pubblicazione 17/06/2026a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessaimpugnazione. P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente arimborsare alle parti controricorrenti le spese del presente giudizio, cheliquida in €. 2.000, oltre a €. 200 per esborsi, alle spese generali, pari al15% sui compensi, e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 11/6/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.[OSCURATO:PERSONA]
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