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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 maggio 2026

Cassazione n. 14517/2026

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so dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale exlege;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] D’UFFIZI, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege;- controricorrente -avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 3152/2022,depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del5/5/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;ritenuto che,con sentenza resa in data 11/5/2022, la Corte d’appello di Roma, inaccoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Uffizie in parziale riforma della decisione di primo grado, per quel che ancorarileva in questa sede, ha rideterminato (in diminuzione) l’importo dellaNumero registro generale 27701/2022Numero sezionale 1623/2026Numero di raccolta generale 14517/2026Data pubblicazione 16/05/2026condanna al risarcimento del danno già pronunciata dal primo giudice acarico del D’Uffizi in favore del Comune di Palestrina, per avere il D’Uffizi,artatamente contraffatto talune ricevute, apparentemente di provenienzadal Comune di Palestrina, riferite al pagamento di canoni dovuti dalD’Uffizi in relazione al contratto di locazione commerciale concluso tra leparti;a fondamento della decisione assunta, tra le restanti argomentazioni,la corte territoriale ha riconosciuto la fondatezza dell’eccezione di parzialecompensazione avanzata dal D’Uffizi, con particolare riguardo al relativocredito per l’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale,rilevando come le parti avessero convenuto, già all’atto della conclusionedel contratto di locazione, l’effettiva destinazione del locale concesso ingodimento allo svolgimento di attività comportante contatti diretti con ilpubblico, e non avendo il Comune di Palestrina mai contestato in modoespresso detta circostanza nel corso del giudizio;avverso la sentenza d’appello, il Comune di Palestrina propone ricorsoper cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;[OSCURATO:PERSONA]Uffizi resiste con controricorso, cui ha fatto seguito il depositodi memoria;considerato che:con l’unico motivo di impugnazione proposto, il Comune ricorrente siduole della nullità della sentenza impugnata per violazione e falsaapplicazione della norma di diritto di cui all’art. 34 della legge n. 392/78(in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale omessodi rilevare come il contratto di locazione intercorso tra le parti fossecessato per il rifiuto del D’Uffizi di procedere al suo rinnovo alle condizioniconcordate, si da provocarne la mancata prosecuzione, con laconseguente mancata integrazione del presupposto necessario, ai fini delconseguimento del diritto alla indennità per la perdita dell’avviamentoNumero registro generale 27701/2022Numero sezionale 1623/2026Numero di raccolta generale 14517/2026Data pubblicazione 16/05/2026commerciale, consistente nella mancata cessazione del contratto per fattodel conduttore;sotto altro profilo, la corte territoriale avrebbe trascurato di rilevare lamancata dimostrazione, da parte dello stesso D’Uffizi, che l’attivitàcommerciale da quest’ultimo svolta all’interno dell’immobile condotto inlocazione comportasse un contatto diretto con il pubblico, con laconseguente insussistenza anche di detto ulteriore presuppostoindispensabile ai fini del riconoscimento del diritto al conseguimentodell’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale, nella speciea consentire alcuna ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito a suofondamento;il motivo è complessivamente infondato;osserva il Collegio come il Comune ricorrente abbia pacificamentericonosciuto l’avvenuta cessazione del contratto di locazione oggettodell’odierno esame in corrispondenza alla data della sua naturalescadenza, rilevando, tuttavia, come l’interruzione del rapporto tra le partidovesse comunque ricondursi al fatto del conduttore, avendo quest’ultimorifiutato di rinnovarlo e quindi di proseguire la relazione contrattuale, conla conseguente (ritenuta) insussistenza di un elemento indispensabile aifini del riconoscimento dell’indennità di cui all’art. 34 della legge n.392/78;varrà, di contro, osservare come l’argomentazione così compendiatadall’odierno Comune ricorrente sia del tutto priva di valido fondamento,dovendo ribadirsi come l’obbligazione di corresponsione dell’indennità perla perdita dell’avviamento commerciale sia condizionata unicamente allacircostanza che la ‘cessazione del contratto’ non sia dovuta a un fattoimputabile al conduttore (cfr. l’art. 34 della legge n. 392/78 ai sensi delquale «In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agliimmobili di cui all'articolo 27, che non sia dovuta a risoluzione perNumero registro generale 27701/2022Numero sezionale 1623/2026Numero di raccolta generale 14517/2026Data pubblicazione 16/05/2026inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delleprocedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il conduttoreha diritto..»);nel caso di specie, non essendo emersa avvenuta determinazione dellanaturale scadenza del contratto a seguito di una disdetta del conduttore(né che a quest’ultimo fosse imputabile alcuna risoluzione contrattuale perinadempimento o alcun recesso), è del tutto palese la sussistenza delrequisito in esame indispensabile ai fini del conseguimento dell’indennitàin parola, atteso che il mero rifiuto del conduttore di ‘rinnovare’ ilcontratto a seguito della sua naturale scadenza (e, dunque, il rifiuto dirinnovare un contratto già cessato) non costituisce in alcun modo unacircostanza valorizzata dalla legge ai fini della negazione di detta indennitàin favore del conduttore;quanto all’ulteriore argomentazione del Comune ricorrente,concernente la contestata dimostrazione, da parte del conduttore,dell’effettiva destinazione dell’immobile locato all’esercizio di un’attivitàcomportante un contatto diretto con il pubblico, varrà sottolineare come ilgiudice d’appello abbia ritenuto di desumere la prova del ricorso di dettacircostanza dalla congiunta considerazione delle previsioni contrattualiformali (con le quali le parti si erano date reciprocamente atto di dettadestinazione specifica dell’immobile locato) e della mancata contestazioneda parte del Comune di detta circostanza nel corso del giudizio;non avendo l’odierno Comune ricorrente confutato nessuna delle dueargomentazioni probatorie indicate (non potendo ritenersi sufficiente, alriguardo, la mera indicazione dell’avvenuta proposizione di un capitolo diprova asseritamente volto a contestare la circostanza, in difetto di unaprevia, specifica e tempestiva contestazione argomentativa), la censuraavanzata in questa sede in altro non consiste se non in una proposta dirilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, sulla base diun’impostazione critica non consentita in sede di legittimità;Numero registro generale 27701/2022Numero sezionale 1623/2026Numero di raccolta generale 14517/2026Data pubblicazione 16/05/2026dev’essere, da ultimo, ricusata la fondatezza della censura avanzatadall’odierno ricorrente con riguardo al preteso vizio di motivazioneapparente in cui sarebbe incorso il giudice a quo, avendo quest’ultimocorrettamente interpretato l’art. 34 della legge n. 392/78 ed avendoindicato le specifiche fonti di prova idonee a comprovare l’effettività dellacircostanza di fatto costituita dalla destinazione dell’immobile locato allosvolgimento di un’attività comportante un contatto diretto con il pubblico;tale iter argomentativo è pertanto valso a integrare gli estremi di undiscorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nelpieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica,come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustratedal ricorrente;sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso;le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del Comune ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore delcontroricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivieuro 5.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater,dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/05/2026.Il PresidenteNumero registro generale 27701/2022Numero sezionale 1623/2026Numero di raccolta generale 14517/2026Data pubblicazione 16/05/2026Lina Rubino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale exlege;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] D’UFFIZI, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege;- controricorrente -avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 3152/2022,depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del5/5/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;ritenuto che,con sentenza resa in data 11/5/2022, la Corte d’appello di Roma, inaccoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Uffizie in parziale riforma della decisione di primo grado, per quel che ancorarileva in questa sede, ha rideterminato (in diminuzione) l’importo dellaNumero registro generale 27701/2022Numero sezionale 1623/2026Numero di raccolta generale 14517/2026Data pubblicazione 16/05/2026condanna al risarcimento del danno già pronunciata dal primo giudice acarico del D’Uffizi in favore del Comune di Palestrina, per avere il D’Uffizi,artatamente contraffatto talune ricevute, apparentemente di provenienzadal Comune di Palestrina, riferite al pagamento di canoni dovuti dalD’Uffizi in relazione al contratto di locazione commerciale concluso tra leparti;a fondamento della decisione assunta, tra le restanti argomentazioni,la corte territoriale ha riconosciuto la fondatezza dell’eccezione di parzialecompensazione avanzata dal D’Uffizi, con particolare riguardo al relativocredito per l’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale,rilevando come le parti avessero convenuto, già all’atto della conclusionedel contratto di locazione, l’effettiva destinazione del locale concesso ingodimento allo svolgimento di attività comportante contatti diretti con ilpubblico, e non avendo il Comune di Palestrina mai contestato in modoespresso detta circostanza nel corso del giudizio;avverso la sentenza d’appello, il Comune di Palestrina propone ricorsoper cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;[OSCURATO:PERSONA]Uffizi resiste con controricorso, cui ha fatto seguito il depositodi memoria;considerato che:con l’unico motivo di impugnazione proposto, il Comune ricorrente siduole della nullità della sentenza impugnata per violazione e falsaapplicazione della norma di diritto di cui all’art. 34 della legge n. 392/78(in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale omessodi rilevare come il contratto di locazione intercorso tra le parti fossecessato per il rifiuto del D’Uffizi di procedere al suo rinnovo alle condizioniconcordate, si da provocarne la mancata prosecuzione, con laconseguente mancata integrazione del presupposto necessario, ai fini delconseguimento del diritto alla indennità per la perdita dell’avviamentoNumero registro generale 27701/2022Numero sezionale 1623/2026Numero di raccolta generale 14517/2026Data pubblicazione 16/05/2026commerciale, consistente nella mancata cessazione del contratto per fattodel conduttore;sotto altro profilo, la corte territoriale avrebbe trascurato di rilevare lamancata dimostrazione, da parte dello stesso D’Uffizi, che l’attivitàcommerciale da quest’ultimo svolta all’interno dell’immobile condotto inlocazione comportasse un contatto diretto con il pubblico, con laconseguente insussistenza anche di detto ulteriore presuppostoindispensabile ai fini del riconoscimento del diritto al conseguimentodell’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale, nella speciea consentire alcuna ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito a suofondamento;il motivo è complessivamente infondato;osserva il Collegio come il Comune ricorrente abbia pacificamentericonosciuto l’avvenuta cessazione del contratto di locazione oggettodell’odierno esame in corrispondenza alla data della sua naturalescadenza, rilevando, tuttavia, come l’interruzione del rapporto tra le partidovesse comunque ricondursi al fatto del conduttore, avendo quest’ultimorifiutato di rinnovarlo e quindi di proseguire la relazione contrattuale, conla conseguente (ritenuta) insussistenza di un elemento indispensabile aifini del riconoscimento dell’indennità di cui all’art. 34 della legge n.392/78;varrà, di contro, osservare come l’argomentazione così compendiatadall’odierno Comune ricorrente sia del tutto priva di valido fondamento,dovendo ribadirsi come l’obbligazione di corresponsione dell’indennità perla perdita dell’avviamento commerciale sia condizionata unicamente allacircostanza che la ‘cessazione del contratto’ non sia dovuta a un fattoimputabile al conduttore (cfr. l’art. 34 della legge n. 392/78 ai sensi delquale «In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agliimmobili di cui all'articolo 27, che non sia dovuta a risoluzione perNumero registro generale 27701/2022Numero sezionale 1623/2026Numero di raccolta generale 14517/2026Data pubblicazione 16/05/2026inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delleprocedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il conduttoreha diritto..»);nel caso di specie, non essendo emersa avvenuta determinazione dellanaturale scadenza del contratto a seguito di una disdetta del conduttore(né che a quest’ultimo fosse imputabile alcuna risoluzione contrattuale perinadempimento o alcun recesso), è del tutto palese la sussistenza delrequisito in esame indispensabile ai fini del conseguimento dell’indennitàin parola, atteso che il mero rifiuto del conduttore di ‘rinnovare’ ilcontratto a seguito della sua naturale scadenza (e, dunque, il rifiuto dirinnovare un contratto già cessato) non costituisce in alcun modo unacircostanza valorizzata dalla legge ai fini della negazione di detta indennitàin favore del conduttore;quanto all’ulteriore argomentazione del Comune ricorrente,concernente la contestata dimostrazione, da parte del conduttore,dell’effettiva destinazione dell’immobile locato all’esercizio di un’attivitàcomportante un contatto diretto con il pubblico, varrà sottolineare come ilgiudice d’appello abbia ritenuto di desumere la prova del ricorso di dettacircostanza dalla congiunta considerazione delle previsioni contrattualiformali (con le quali le parti si erano date reciprocamente atto di dettadestinazione specifica dell’immobile locato) e della mancata contestazioneda parte del Comune di detta circostanza nel corso del giudizio;non avendo l’odierno Comune ricorrente confutato nessuna delle dueargomentazioni probatorie indicate (non potendo ritenersi sufficiente, alriguardo, la mera indicazione dell’avvenuta proposizione di un capitolo diprova asseritamente volto a contestare la circostanza, in difetto di unaprevia, specifica e tempestiva contestazione argomentativa), la censuraavanzata in questa sede in altro non consiste se non in una proposta dirilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, sulla base diun’impostazione critica non consentita in sede di legittimità;Numero registro generale 27701/2022Numero sezionale 1623/2026Numero di raccolta generale 14517/2026Data pubblicazione 16/05/2026dev’essere, da ultimo, ricusata la fondatezza della censura avanzatadall’odierno ricorrente con riguardo al preteso vizio di motivazioneapparente in cui sarebbe incorso il giudice a quo, avendo quest’ultimocorrettamente interpretato l’art. 34 della legge n. 392/78 ed avendoindicato le specifiche fonti di prova idonee a comprovare l’effettività dellacircostanza di fatto costituita dalla destinazione dell’immobile locato allosvolgimento di un’attività comportante un contatto diretto con il pubblico;tale iter argomentativo è pertanto valso a integrare gli estremi di undiscorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nelpieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica,come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustratedal ricorrente;sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso;le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del Comune ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore delcontroricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivieuro 5.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater,dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/05/2026.Il PresidenteNumero registro generale 27701/2022Numero sezionale 1623/2026Numero di raccolta generale 14517/2026Data pubblicazione 16/05/2026Lina Rubino
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