CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2024
Cassazione n. 06640/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Daniele ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Palermo ha confermato quella del Tribunale di Trapani di condanna per i reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 (trasporto di gr. 1.000, 98 netti di cocaina) e 337 e 61, n. 2, cod. pen. (in Trapani, il 22/4/2021); ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze riproduttive di censure rassegnate al giudice dell'appello, esaminate e rigettate con motivazione congrua, non contraddittoria e neppure manifestamente illogica, avendo i giudici territoriali ritenuto insussistenti elementi positivi per il riconoscimento delle generiche e per rimodulare la pena, considerata dagli stessi congrua, evidenziando l'irrilevanza della sola incensuratezza e valorizzando, di contro, la mancanza di ogni resipiscenza, la progressione criminosa rilevata dalla ricostruzione del fatto (il [OSCURATO:PERSONA] essendosi dato alla fuga), il quantitativo ingente di droga di tipo pesante, il conseguente ingente profitto conseguibile dalla sua vendita e la particolare pericolosità dell'imputato, ben inserito nel mercato dello spaccio (quanto alla ratio delle generiche, sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, P., Rv. 280639; sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; quanto al relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549; infine, quanto alla natura del giudizio sul riconoscimento o il diniego delle stesse, sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettine/li, Rv. 271269); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il P ente [OSCURATO:PERSONA] D i',