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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19183/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ryvRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per aver concorso nella realizzazione del reato di tentata rapina aggravata, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede per un duplice ordine di ragioni: con argomentazioni tese a sollecitare un diverso giudizio di rilevanza delle risultanze processuali valorizzate dai giudici di merito a base del loro convincimento e, dunque, prospettando censure che fuoriescono dal perimetro cognitivo e valutativo del sindacato di legittimità, si sono proposte doglianze che si risolvono nella reiterazione di quelle già dedotte in appello e congruamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale con congrua e logica motivazione (si vedano le pagg. 6 e 7 della impugnata sentenza, ove si è indicato come dal contenuto delle intercettazioni ambientali sia palesemente desumibile il contributo tanto materiale quanto morale dato dall'imputata all'altro correo al fine della realizzazione del reato); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, poiché, in linea con i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv, 281590; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610) i giudici di appello hanno correttamente posto a base del diniego l'assenza di elementi positivamente valorizzabílí, oltre alla presenza di un precedente penale a carico della odierna ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MIN 27 mAe 2026 Fur. iO 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ryvRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per aver concorso nella realizzazione del reato di tentata rapina aggravata, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede per un duplice ordine di ragioni: con argomentazioni tese a sollecitare un diverso giudizio di rilevanza delle risultanze processuali valorizzate dai giudici di merito a base del loro convincimento e, dunque, prospettando censure che fuoriescono dal perimetro cognitivo e valutativo del sindacato di legittimità, si sono proposte doglianze che si risolvono nella reiterazione di quelle già dedotte in appello e congruamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale con congrua e logica motivazione (si vedano le pagg. 6 e 7 della impugnata sentenza, ove si è indicato come dal contenuto delle intercettazioni ambientali sia palesemente desumibile il contributo tanto materiale quanto morale dato dall'imputata all'altro correo al fine della realizzazione del reato); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, poiché, in linea con i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv, 281590; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610) i giudici di appello hanno correttamente posto a base del diniego l'assenza di elementi positivamente valorizzabílí, oltre alla presenza di un precedente penale a carico della odierna ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MIN 27 mAe 2026 Fur. iO 2
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