CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36492/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
berato di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12273/2016 del ruolo generale, proposto DA M ARCUS C HIARUGI (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 72T17 Z602 V), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 17 dicembre 1972, residente ad [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] n. 4, quale erede di [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 27S08 A462 S - deceduto il 25 marzo 2019), rappresentato e difeso, giusta procura speciale e nomina poste in calce all’atto di costituzione, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 64D05 H769 Q) domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 91 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - RICORRENTE – CONTRO l’A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale C ATASTO dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici, ope legis, domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - CONTRORICORRENTE - per la cassazione della sentenza n. 91/1/2016 della Commissione tributaria regionale delle Marche (Ancona), depositata il 16 febbraio 2016, notificata il 15 marzo 2016; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 3 novembre 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva, con atto notificato in data 16 maggio 2016 e sulla scorta di sei motivi di doglianza, ricorso per cassazione contro la suindicata sentenza, che aveva accolto l’appello avanzato dall’Ufficio avverso la sentenza n. 96/5/2011, con cui la Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] aveva annullato l’avviso di liquidazione n. 20081T005111000 emesso a titolo di imposta di registro in relazione ad un atto di compravendita; 2. ha resistito controricorso notificato in data 27 giugno 2016 l’Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto dell’impugnazione; 3. [OSCURATO:PERSONA], nella suindicata qualità, con atto del 10 settembre 2019 si costituiva in giudizio, avanzando istanza di sospensione, a mente dell’art. 3 del decreto legge n. 119/2018, corredata dalle copie di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (rottamazione-ter) relative ai carichi tributari scaturenti dagli atti impugnati con il presente ricorso, presentate in data 30 aprile e 30 luglio 2019, nelle quali si è impegnato a rinunciare al giudizio pendente avente ad oggetto i carichi ai quali si riferiscono le suddette dichiarazioni; 4.con ordinanza del 24 settembre 2019 la Corte aveva rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa del perfezionamento della procedura di “rottamazione”; 5.con atti depositati in data 29 luglio e 24 ottobre 2022 il predetto [OSCURATO:PERSONA] ha rinnovato l’istanza di sospensione del giudizio, rappresentando e documentando di aver pagato tutte le rate scadute e che l’ultima di esse scadrà il 30 novembre 2023; [OSCURATO:PERSONA] non vi sono ragioni ostative alla concessione di un nuovo rinvio per verificare l’esito della procedura di cui all’art. 3 del citato decreto legge, legato alla prova degli eseguiti pagamenti; P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo per una udienza succ