CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32206/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CUI 06IOTOV) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen. in ragione della mancata concessione delle attenuanti generiche; 2. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 86 d.P.R. 309/90 in ragione della disposta espulsione. Considerato che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sui punti dedotti. Ritenuto che il profilo riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è sostenuto da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità del fatto (detenzione di sostanze stupefacenti di diverso tipo in quantitativi non minimali), le modalità della condotta (fuga alla vista degli operanti, atteggiamento non collaborativo serbato al momento dell'arresto), la negativa personalità dell'imputato (precedenti di polizia in materia di narcotraffico); considerato che, ai fini della concessione del beneficio invocato, non è richiesto al giudice di merito la considerazione di tutti gli elementi all'uopo valutabili contenuti nell'art. 133 cod. pen., dovendo ritenersi sufficiente il richiamo soltanto ad uno o alcuno di essi, a cui il giudice abbia attribuito significato prevalente rispetto ad altri elementi (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente"). Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la giustificazione posta a fondamento della disposta espulsione, in termini di pericolosità sociale, valutata alla luce delle modalità del fatto e della negativa personalità dell'imputato, risponde ai criteri ermeneutici stabiliti in questa sede (sull'argomento cfr. Sez. 2, n. 16400 del 17/02/2021, Jamal, Rv. 281123). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M