CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 giugno 2026
Cassazione n. 19440/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DO; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA];proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; VIGANO' ANGELA; VIGANO'CAROLINA; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità dieredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] eCOLZANI MAURO, nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; VILLAADRIANA e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi diBARBARA, nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; CASIRAGHITERESA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità dieredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in proprio,rappresentati e difesi dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]umero registro generale 9048/2023Numero sezionale 3749/2025Numero di raccolta generale 19440/2026([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]ata pubblicazione 12/06/2026([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], in proprio; [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi diColzani Piera; C.N.A. [OSCURATO:PERSONA] (EUROPE) S.A. -[OSCURATO:PERSONA] L'ITALIA; [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di RipamontiBartolomeo,-intimati-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n.3229/2022 depositata il 14/10/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].I ricorrenti erano tutti soci della CO.FI.RI Tarquina soc. coop. a.r.l.Hanno subìto danno dalla condotta di tale società, poi soggetta afallimento, ed hanno incaricato l’avv. [OSCURATO:PERSONA] di chiedere ilrisarcimento dei danni al Ministero del Lavoro, cui spettava di vigilaresulla cooperativa e sulla esistenza dei requisiti di legge, e che aveva,invece, secondo i ricorrenti, omesso ogni controllo.L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha instaurato la causa davanti al Tribunale di Roma,competente per territorio in ragione della qualità dell’enteconvenuto, che però ha rigettato la domanda, sul presupposto che ilMinistero del Lavoro non fosse più competente a vigilare sullecooperative in quanto la competenza era passata al Ministero delleAttività Produttive.2 di 16Numero registro generale 9048/2023Numero sezionale 3749/2025Numero di raccolta generale 19440/2026Questa decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Roma.Data pubblicazione 12/06/2026Tuttavia, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] non ha dato tempestiva comunicazione di taleultima sentenza alle parti, ma lo ha fatto con ben 20 mesi di ritardorispetto al deposito, con la conseguenza che, quando i ricorrentihanno appreso l’esito sfavorevole in appello, il termine per proporrericorso per cassazione era già scaduto.Rivoltisi ad altro difensore, hanno comunque impugnato quelladecisione, ma inevitabilmente il ricorso è stato dichiaratoinammissibile perché tardivo.Dunque, i ricorrenti hanno ritenuto di aver perso la possibilità diribaltare il giudizio di appello, per colpa del loro avvocato, che, nonavendo comunicato l’avvenuto deposito della sentenza, ha impeditoloro di proporre impugnazione. E ciò anche alla luce del fatto che,nel frattempo, la Corte di cassazione, su ricorsi analoghi (degli altricreditori) si era espressa favorevolmente, indicando comelegittimato passivo proprio il Ministero del Lavoro, inizialmenteconvenuto dai ricorrenti.Dunque, questi ultimi hanno intrapreso presso il Tribunale di Comouna causa di responsabilità professionale nei confronti dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiamato in garanzia la propria compagnia diassicurazione, CNA [OSCURATO:PERSONA], che, in primis, ha chiesto ilrigetto della domanda di responsabilità professionale, ed, insubordine, la declaratoria di inefficacia della polizza per superamentodel massimale.Il Tribunale di Como ha accertato l’inadempimento del difensore,ossia il fatto che non aveva comunicato l’avvenuto deposito dellasentenza da impugnare, e lo ha condannato alla restituzione dellaparcella già pagata, previa risoluzione per inadempimento delcontratto di prestazione d’opera.Ma ha negato il risarcimento dei danni, sul presupposto che nonpoteva farsi prognosi di esito favorevole del giudizio, ove3 di 16Numero registro generale 9048/2023Numero sezionale 3749/2025Numero di raccolta generale 19440/2026tempestivamente proposto, ed ha dichiarato assorbita la domandaData pubblicazione 12/06/2026di manleva.La Corte di appello di Milano, adita dagli attuali ricorrenti, ha solo inparte riformato la decisione di primo grado, riconoscendo gli interessisulla somma da restituire, ma ha egualmente negato il risarcimentodel danno, ossia di quello subìto per non aver potuto fare il ricorsoper cassazione, onde ottenere l’annullamento della decisione diappello che aveva dichiarato difetto di legittimazione passiva delMinistero del Lavoro.Questa decisione è ora oggetto di ricorso per cassazione da parte deicreditori con sette motivi di censura.Nessuno degli intimati si è costituito.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- La decisione impugnata ha una ratio decidendi, basata su dueargomenti.Essa, pur accertando l’inadempimento del difensore, che non hacomunicato, in tempo, l’avvenuto deposito della sentenza, cosìfacendo scadere i termini per l’impugnazione, ha tuttavia escluso chetale inadempimento abbia arrecato danni ai clienti.Ciò la decisione impugnata afferma sulla base di due argomenti.In primo luogo, in quanto non è stato dimostrato che, se informatiper tempo, i ricorrenti avrebbero proposto impugnazione. Vero è chel’hanno fatto tardivamente, ma ciò non dimostra che l’avrebberofatto tempestivamente, e ciò in quanto il ricorso tardivo ègiustificato, di suo, dalla sopravvenienza di sentenze favorevoli, cheal momento della scadenza del termine per impugnare non eranonote.In secondo luogo, non è provato che il ricorso sarebbe stato accolto:al momento in cui andava proposto non c’erano sentenze della Cortedi Cassazione, né favorevoli né contrarie, e vi era solo qualcheprecedente di merito favorevole. Da qui i giudici di appello inducono4 di 16Numero registro generale 9048/2023Numero sezionale 3749/2025Numero di raccolta generale 19440/2026che il ricorso non aveva probabilità di essere accolto, o meglio, cheData pubblicazione 12/06/2026non è dimostrato che le avesse.Questa ratio è chiaramente espressa alle pagine 29 e 30 dellasentenza impugnata, dove si premette che Ebbene, nel momentoin cui il professionista avrebbe dovuto proporre ricorso non vi eraalcuna pronuncia della Cassazione sulla questione e poche pronuncedi merito alcune favorevoli alle tesi degli odierni appellanti ed altresfavorevoli e si conclude dunque che Lo stato incerto dellagiurisprudenza di merito, al momento della colpevole omissione, nonconsente a questa Corte di formulare un giudizio prognostico(necessariamente ex ante) positivo dell’esito del procedimento inCassazione a fronte di un unico elemento probatorio certo (lapresenza di due decisioni sfavorevoli conformi) e, ancor prima, diritenere che quel giudizio i soci della Cooperativa l’avrebbero(secondo giudizio del più probabile che non) intrapreso comunque (pag. 30, sentenza impugnata).In sostanza, secondo i giudici di merito, dalla incertezza dellagiurisprudenza sul punto si poteva indurre che i ricorrenti nonavrebbero comunque proposto ricorso e che, se anche lo avesseroproposto, sarebbe stato rigettato molto probabilmente, o comunquenon sarebbe stato accolto.2.- Questa ratio decidendi è censurata con sei motivi; il settimo vertesulle spese di lite.3.- Con il primo motivo si denuncia violazione degli art. 1175, 1218,1223, 1225, 1227, 1453, 2236, 2697, 2909 c.c. e 40, 41 c.p.I ricorrenti contestano la sentenza impugnata nella parte in cuiha ritenuto non provato, o non probabile, che, se tempestivamenteinformati, i ricorrenti avrebbero fatto ricorso per cassazione.La contestano altresì nella parte in cui i giudici di merito ritengonoche la circostanza che la circostanza che il ricorso è stato fatto siapure tardivamente, in realtà, non è indicativa, in quanto quella sceltaè stata originata dal sopravvenire di decisioni favorevoli.5 di 16Numero registro generale 9048/2023Numero sezionale 3749/2025Osservano i ricorrenti che, al contrario, il fatto che, appena appreso,Numero di raccolta generale 19440/2026sia pure tardivamente, l’esito del ricorso, si siano attDivata tpiu bbpliceazrio ne 12/06/2026proporre ricorso per cassazione, è invece indicativo della loro volontàdi impugnare.Peraltro, secondo i ricorrenti, la soluzione della Corte di appellocomporta un ingiustificato aggravio probatorio per l’attore in quanto seguendo tale impostazione, il creditore che pur ha assunto lacondotta richiesta (id est, la proposizione del ricorso per cassazioneavverso la sentenza n. 641/2010 della Corte d’Appello di Roma)dovrebbe dimostrare che avrebbe posto in essere quella medesimacondotta in un momento in cui non la ha potuta assumere proprio acausa dell’inadempimento del debitore-avvocato (p. 39).Concludono poi nel senso che comunque la condotta inerte deldanneggiato è irrilevante.3.- Con il secondo motivo si prospetta motivazione apparente edomesso esame.Si contesta la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto nonprovato che i ricorrenti, se pure informati per tempo, avrebbero fattoricorso, anche in ragione del fatto che, in quel momento, lagiurisprudenza era incerta, e dunque non consentiva una prognosifavorevole ( Ebbene, nel momento in cui il professionista avrebbedovuto proporre ricorso non vi era alcuna pronuncia della Cassazionesulla questione e poche pronunce di merito alcune favorevoli alle tesidegli odierni appellanti ed altre sfavorevoli. Recte: il quadroprobatorio fornito in primo grado dai creditori Co.Fi.Ri. nonindividuava una giurisprudenza nota e consolidata a séfavorevole ) (p.29-30 della sentenza impugnata).I ricorrenti obiettano che avevano addotto una serie di altrielementi (tra cui le stesse valutazioni espresse dall’avvocato quiconvenuto, che li aveva assistiti) a dimostrazione del fatto che, seinformati per tempo, avrebbero proposto ricorso; elementi che laCorte ha invece trascurato.6 di 16Numero registro generale 9048/2023Numero sezionale 3749/2025Numero di raccolta generale 19440/2026Osservano tra l’altro come negare rilievo al fatto che comunque unData pubblicazione 12/06/2026tentativo di ricorso è stato fatto, sia pure tardivamente, significa nontenere conto che del fatto che dinnanzi a soggetti che –superando persino le indicazioni contrarie del proprio originariodifensore – hanno effettivamente promosso un ricorso percassazione pur nella consapevolezza che sarebbe stato quasicertamente dichiarato inammissibile per tardività dello stesso (conconseguente condanna alle relative spese di lite), nonché a fronte diuna sentenza di secondo grado definita “chiaramente illogica edincomprensibile” dallo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA], non può davveroragionevolmente sostenersi che difetterebbe la prova che queglistessi soggetti si sarebbero comunque determinati a proporre ricorsoper cassazione in assenza della negligenza professionale dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] (p. 44 del ricorso).4.- Con il terzo motivo si prospetta violazione degli articoli 1176,1218, 1223, 1225, 1453, 2236, 2697, 2907 c.c., 40 e 41 c.p.La ratio impugnata con questo motivo attiene al momento in cui lavalutazione prognostica deve essere fatta.Secondo la Corte di Appello, la valutazione circa la probabilità cheun ricorso, se presentato sia accolto, va fatta nel momento in cuiscadono i termini per proporlo, poiché si tratta di una valutazione dafarsi ex ante.Dunque, se così è, non possono influire sul giudizio prognostico lesopravvenute decisioni favorevoli alla tesi dei ricorrenti. Altrimenti lavalutazione diventerebbe ex post, ossia la prognosi verrebbe fattaalla luce di decisioni sopravvenute alla scadenza del termine perproporre ricorso.Né può farsi un giudizio prognostico stimando che, poiché il giudiziodi cassazione dura un certo periodo, è probabile che, seppure quandoè iniziato non ci sono elementi per prevedere un esito positivo, laprognosi deve tener conto che, durante la durata del giudizio, gli7 di 16Numero registro generale 9048/2023Numero sezionale 3749/2025Numero di raccolta generale 19440/2026orientamenti possono cambiare e qualcosa di favorevole puòData pubblicazione 12/06/2026accadere.Anche questa sarebbe valutazione ex post.I ricorrenti contestano questa prospetta tesi, assumendo il contrario,essendo di lapalissiana evidenza che affinché una tale tipologia digiudizio sia prognosticamente realistica, l’accertamento sull’esito delprocedimento di legittimità deve essere compiuto con riferimento almomento in cui detto procedimento sarebbe andato realisticamente– appunto – in decisione. L’esito di un giudizio, infatti, corrispondecon il momento di pronuncia della sentenza e non di certo con ilmomento in cui il giudizio viene incardinato . (p. 49 del ricorso).Ciò in quanto Ogni diversa soluzione appare evidentementeinaccettabile, posto che svuoterebbe di qualsiasi senso e attendibilitàun giudizio prognostico che si prefigge di avvicinarsi quanto piùpossibile alla ipotetica realtà. In altri termini, una soluzione checompie un giudizio prognostico controfattuale sull’esito di unipotetico procedimento di legittimità al momento in cui taleprocedimento sarebbe andato verosimilmente in decisione ècertamente più aderente alla realtà rispetto a esaurire detto giudizioprognostico al momento dell’inadempimento del difensorenegligente o al presumibile momento di proposizione del ricorso percassazione, non fosse altro perché – in ambito giudiziario –certamente non può esservi “esito” di un procedimento nel momentostesso in cui il procedimento viene incardinato (p. 50-51 delricorso).5.- Con il quarto motivo si prospetta violazione degli articoli 1176,1218, 1223, 1225, 1453, 2236 2697 c.c., 40 e 41 c.p. 115 cpc.Come si è accennato la Corte di appello ha ritenuto che, stantel’incertezza della giurisprudenza, il giudizio prognostico non potevaessere positivo, o meglio, non era più probabile che no che il ricorsovenisse accolto.8 di 16Numero registro generale 9048/2023Numero sezionale 3749/2025Numero di raccolta generale 19440/2026I ricorrenti sostengono, con tale motivo, che la questione eraData pubblicazione 12/06/2026limitata: se il Ministero del Lavoro fosse legittimato passivamente, ose lo fosse invece quello delle [OSCURATO:PERSONA] e se, ove il Ministerodel Lavoro non fosse stato correttamente evocato in giudizio,potesse ritenersi applicabile il disposto di cui all’art. 4 della legge 25marzo 1958, n. 206. I ricorrenti sostengono che, anche prima delladata in cui si era verificato l’inadempimento dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], lagiurisprudenza di legittimità si era espressa a favore dell’applicabilitàdel disposto dell’art. 4 già richiamato.6.- Con il quinto motivo si prospetta violazione degli articoli 1176,1218, 1223, 1225, 1453, 2043, 2236, 2697 c.c. 40 e 41 cp 81,100,113 cpcAl fine di stabilire che probabilità avesse il ricorso di essere accolto,ove presentato tempestivamente, i giudici di merito hanno rigettatola tesi, fatta propria dai ricorrenti, secondo cui un elemento a favoredella prognosi favorevole era da trarsi dalla sopravvenuta decisionedella stessa Corte di appello di Roma, che, in un caso identico, hacambiato prospettiva ritenendo legittimato il Ministero del Lavoro.Ribadisce la decisione impugnata che, nella finestra di tempo utileper proporre ricorso per cassazione, la giurisprudenza era incerta,con alcune decisioni di merito a favore ed altre contro, e senza alcunprecedente di legittimità. E che dunque lo stato incerto dellagiurisprudenza di merito, al momento della colpevole omissione, nonconsente a questa Corte di formulare un giudizio prognostico(necessariamente ex ante) positivo dell’esito del procedimento diCassazione (p. 30 della sentenza).I ricorrenti contestano questa tesi osservando come in realtà la loroprospettazione in ordine alla legittimazione passiva del Ministero eradel tutto fondata, alla luce sia della legislazione che dellagiurisprudenza in atto in quel momento. E concludono che Lasentenza della Corte d’Appello di Milano è dunque gravemente erratanella parte in cui – affermando di non poter concludere in senso9 di 16Numero registro generale 9048/2023Numero sezionale 3749/2025Numero di raccolta generale 19440/2026favorevole agli esponenti il giudizio prognostico controfattuale sulData pubblicazione 12/06/2026procedimento per cassazione – non solo si è di fatto conformata aimacroscopici errori di diritto compiuti dal Tribunale e dalla Corted’Appello di Roma nel dichiarare la carenza di legittimazione passivadel Ministero del Lavoro, ma ha anche implicitamente concluso cheanaloghi errori sarebbero stati compiuti da questa Ecc.ma Corte (p. 63 del ricorso).7.- Con il sesto motivo si prospetta nuovamente violazione degliarticoli 1176, 1218 1223, 1453, 2236, 2697 c.c. e 40, 41 c.p.,nonché 3, 102 e 111 Cost.Con questo motivo i ricorrenti ribadiscono che il giudizio prognosticoandava fatto tenendo conto di come la giurisprudenza si è evoluta,ossia tenendo conto di come sono poi andate le cose: la Corte dicassazione ha infatti affermato, seppure in giudizi diversi, lalegittimazione passiva del Ministero del lavoro. E dunque non potevanon tenersi conto di tale esito, onde valutare se il ricorso, ovepresentato tempestivamente, sarebbe stato accolto o meno: Lasentenza della Corte d’Appello di Milano è dunque gravemente erratanella parte in cui ha affermato che – ai fini del giudizio prognosticocontrofattuale sull’esito del procedimento di Cassazione che sarebbestato tempestivamente incardinato dai [OSCURATO:PERSONA].Fi.Ri. in assenzadella negligenza professionale del difensore – alcuna rilevanza puòessere attribuita alle pronunce di questa Ecc.ma Corte intervenutesul medesimo contezioso solamente perché tali pronunce sarebberostate emesse in data successiva all’inadempimento del difensore .Questi motivi sono tra loro connessi e dunque possono esseretrattati insieme.Essi vertono sulla medesima questione: se era probabile che,avvertiti in tempo, i ricorrenti avrebbero fatto ricorso, e se quelricorso, ove fatto in tempo, sarebbe stato accolto o meno.Terzo e sesto sono infondati e vertono su una questionelogicamente preliminare. Sono invece fondati il primo, secondo,10 di 16Numero registro generale 9048/2023Numero sezionale 3749/2025Numero di raccolta generale 19440/2026quarto e quinto, mentre il settimo, che attiene la regime delle spese,Data pubblicazione 12/06/2026deve dirsi assorbito.Con il terzo e con il sesto motivo, infatti, come si è visto, i ricorrentipongono la questione di quale sia il momento per fare il giudizioprognostico.A fronte della tesi della Corte di appello, secondo cui il giudizio sullaprobabilità che il ricorso venga accolto, essendo giudizio da farsi exante, va effettuato tenendo conto della situazione (e dunque dellagiurisprudenza) durante la finestra di tempo utile a proporre ilricorso; a fronte di ciò i ricorrenti obiettano che invece andava tenutoconto di quanto accaduto dopo, ossia delle sopravvenute decisioni diquesta Corte che hanno accolto ricorsi analoghi.Questa tesi è infondata. Il giudizio sulle probabilità che il ricorso, ol’impugnazione in generale, se proposto, aveva di essere accolto èun giudizio ex ante (Cass. 24007/2024): il che significa che occorreporsi al momento in cui il ricorso andava proposto, senza il senno dipoi, ossia senza considerare cosa è accaduto dopo la scadenza deltermine per proporlo. Diversamente il giudizio non è più unaprognosi su quale sarebbe potuto essere l’esito, ma una verifica expost di quale l’esito è stato e della sua conformità con quanto inseguito accaduto.Posto dunque che il giudizio probabilistico va effettuato ex ante, vaapportato un ulteriore chiarimento.Quel giudizio non può che avere ad oggetto la probabilità che vengaaccolto non il “merito” della domanda, ma la questione dellalegittimazione passiva del Ministero, che è la questione su cui iricorrenti nel precedente giudizio, sono stati soccombenti.Il quinto motivo mira proprio a questo: a stabilire quale debba esserela sussunzione da fare.Ed il chiarimento va apportato in ragione del principio di dirittosecondo cui nel giudizio di responsabilità dell'avvocato pernegligente svolgimento dell'attività professionale verso il cliente, la11 di 16Numero registro generale 9048/2023Numero sezionale 3749/2025Numero di raccolta generale 19440/2026valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale,Data pubblicazione 12/06/2026avendo ad oggetto il nesso di causalità tra l'attività omessa e ilpossibile esito favorevole che sarebbe potuto derivare al cliente,sede di legittimità, a meno che tale valutazione si fondi su unpresupposto manifestamente e totalmente errato di modo che laquestione posta al giudice del merito sia di puro diritto, poichél'errore di sussunzione è deducibile con il ricorso per cassazione (Cass. 28903/2024).In altri termini, con questo motivo si deduce un puro errore didiritto in quel giudizio prognostico, ossia l’errore su quale debbaessere l’ambito della prognosi da effettuare cioè la questione su cuieffettuare la prognosi, che altro non è se non quella circa lalegittimazione passiva del Ministero convenuto, e non altra.Ma, a parte ciò, gli altri motivi prospettano anche essi, ilsecondo in particolare, vizio di motivazione, che è qui correttamentedenunciato.La questione è la seguente.I giudici di merito hanno escluso innanzitutto la probabilità che iricorrenti, se avvisati per tempo, facessero ricorso. Hanno ritenutoche non erano state addotte sufficienti prove a dimostrare che loavrebbero fatto e che la circostanza che, in effetti, un ricorso tardivolo hanno tentato, non è di per sé indicativa di quella volontà, attesoche quel ricorso è stato alla fine giustificato dalla sopravvenutasentenza favorevole, che avrebbe incoraggiato i ricorrenti, i quali percontro durante la finestra temporale per proporre ricorso,quell’incoraggiamento non avevano.Questa motivazione è illogica per la seguente ragione.E' motivazione non conferente (apparente) quella per cui siccome ilricorso per Cassazione è stato presentato, sì, tardivamente, ma sullabase di una successiva decisione favorevole, allora se ne deduce che,12 di 16Numero registro generale 9048/2023Numero sezionale 3749/2025Numero di raccolta generale 19440/2026al momento in cui quella decisione era ignota, non vi era volontà diData pubblicazione 12/06/2026agire.Invece, il fatto che un precedente favorevole sia sopravvenuto, puòspiegare perché è stato fatto tardivamente il ricorso, ma non è taleda spiegare perché il ricorso non è stato proposto tempestivamente.L’errore sul nesso di causa è dunque il seguente: lasopravvenienza di una decisione favorevole, se è idonea a spiegareperché i ricorrenti si sarebbero decisi a fare un ricorso tardivamente,non è idonea a dimostrare il contrario: che non lo avrebbero fattotempestivamente neanche se fossero stati avvisati.Anche nel giudizio controfattuale bisogna selezionare gli antecedentirilevanti.E la sopravvenienza di una sentenza favorevole spiega, si, - ma finoad un certo punto- perché le parti abbiano comunque tentato unricorso seppure tardivo; ma non se ne può trarre alcuna indicazioneper stabilire se, ove informati in tempo, avrebbero fatto ricorsocomunque.Tra l’altro questo modello di giudizio utilizza, a dispetto dellaindicazione di metodo che la stessa Corte di merito si era data, uncriterio ex post di valutazione prognostica: per stabilire se almomento in cui era aperta la finestra temporale per fare ricorso, leparti, ove informate dall’avvocato, avrebbero fatto impugnazione, siutilizza un dato sopravvenuto, ossia si fa riferimento alla ragione perla quale, dopo lo scadere di quella finestra, essi hanno comunqueagito in giudizio.In altri termini, il giudizio prognostico sulla eventualità che leparti, ove tempestivamente avvisate, avrebbero fatto ricorso, vaeffettuato senza tener conto di fatti sopravvenuti che hanno datocausa a ricorsi successivi; in questo giudizio prognostico, tra l’altro,il nesso di causa tra l’omissione del difensore, che non ha informatole parti del deposito della sentenza da impugnare, e la mancataimpugnazione, non può che giovarsi di criteri di normalità sociale, o13 di 16Numero registro generale 9048/2023Numero sezionale 3749/2025Numero di raccolta generale 19440/2026se si vuole di adeguatezza causale: è normalmente prevedibile cheData pubblicazione 12/06/2026il termine per proporre ricorso scada se le parti non sanno che stadecorrendo; e risponde ad un criterio di normalità sociale che leparti, ove informate del deposito di una sentenza negativa,propendano ad impugnarla, e che non lo fanno di certo se non nesono informate.Questo criterio di normalità sociale naturalmente può esseresmentito da prove contrarie, come ha tentato di fare il giudice dimerito, dicendo che era improbabile che le parti comunque facesseroricorso, anche ove informate, perché vi era incertezza digiurisprudenza: alcune sentenze di merito erano favorevoli, altrecontrarie, ma nessuna sentenza di legittimità vi era ancora.Questo argomento è utilizzato dai giudici di merito anche per laprognosi sul probabile esito del giudizio: non vi è prova che loavrebbero vinto, poiché vi era incertezza della giurisprudenza, edunque non si può dire che fosse più probabile che no l’esito positivo.Dunque, questo argomento, ossia che l’incertezza dellagiurisprudenza impedisce di dire che era più probabile l’esito positivoche quello negativo, è usato in entrambi i giudizi prognostici, quellosulla eventualità che le parti decidessero di fare il ricorso e quellosulla eventualità che lo vincessero.E’ censurato nei termini in cui si è detto in precedenza.Va premesso che la censura non attinge, come potrebbe sembrare,l’accertamento in fatto, circa l’esistenza del nesso di causalità, ma lamotivazione del perché quel nesso è escluso, ossia del perché èescluso che l’omissione del difensore possa aver provocato danno.Ciò detto, l'assoluta mancanza di precedenti di legittimità nonautorizza prognosi negativa.Né autorizza a dire che il nesso di causa non è stato provato: lamancanza di precedenti di legittimità è un fattore neutro da questopunto di vista; dal nulla non si induce alcunché, posto che sial’induzione che l’abduzione (ed è questa l’ipotesi di questo caso)14 di 16Numero registro generale 9048/2023Numero sezionale 3749/2025Numero di raccolta generale 19440/2026presuppongono dei dati a partire dai quali si può formulare il giudizioData pubblicazione 12/06/2026probabilistico, ossia la previsione futura: se ci sono sette precedentinegativi su dieci allora si può indurre un futuro rigetto, madall’assenza di precedenti non si può indurre alcunché e dunque nonsi può fare alcuna previsione.La probabilità del rigetto semmai andrebbe ricavata da altrielementi, non dalla totale assenza di precedenti. Si poteva dire chel’esito sarebbe stato sfavorevole per altre ragioni, ma non perchénon c’erano precedenti.Il giudizio controfattuale (“avrebbe comunque vinto o perso seavesse fatto ricorso”) presuppone, come quello fattuale, il ricorso aduna regola di copertura, che può consistere in una legge scientifica(“se il medico avesse somministrato il chinino il paziente sarebbeguarito dalla malaria”) o una regola di esperienza (“se si lascia lafinestra aperta, il paziente con manie suicide tende a farsi cadere”).In questo caso, la regola di giudizio usata dalla Corte di merito puòessere risolta in questi termini “se non ci sono precedenti dilegittimità, e ve ne sono di contrastanti di merito è più probabile cheno che il ricorso venga rigettato”. Ma non si spiega su quale legge dispiegazione è basata questa regola di giudizio né cosa è che indicache quando non ci sono precedenti di legittimità e ve ne sono dicontrastanti nel merito, il ricorso per cassazione ha più probabilità diessere rigettato che di essere accolto.Manca, a ben vedere, nella motivazione, proprio la spiegazionegiuridica del giudizio controfattuale, ossia della legge di copertura sucui quel giudizio è basato: non si dice cosa lega l’assenza diprecedenti (fatto noto) alla probabilità che il ricorso venga rigettato(fatto ignoto). E la motivazione di quel procedimento presuntivo èdunque carente.L’accoglimento di questi motivi rende assorbito il settimo, cheverte sulle spese.15 di 16Numero registro generale 9048/2023Numero sezionale 3749/2025Numero di raccolta generale 19440/2026La decisione va dunque cassata, in relazione ai motivi accolti, conData pubblicazione 12/06/2026rinvio, anche per le spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie nei termini di cui in motivazione. Cassa la decisioneimpugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte di appellodi Milano, in diversa composizione anche per le spese del presentegiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 24/09/2025.Il PresidenteANTONIETTA SCRIMA16 di 16