CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21426/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2023 del TRIBUNALE di FOGGIAdat42-e3v349e-age-Perrti-r udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 105 R.G. n. 43935/23 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da censure non previste dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (vizio di motivazione; mancanza di motivazione su istanza relativa a modalità esecutive della pena detentiva sostitutiva, demandate in ogni caso al giudice di sorveglianza ex art. 62 I. n. 689 del 1981); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato !nammissibile, con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/04