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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36946/2021

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ente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento reso dal Tribunale di Sorveglianza di Salerno il 25/11/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostìtuto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del del 25/11/2020, dep. il 1°/12/2020 il Tribunale di sorveglianza di Salerno ha dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] che, a seguito dell'annullamento con rinvio da parte di questa Corte di cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Salerno del 19/6/2019 - che aveva rigettato l'istanza di accertamento dell'impossibilità di collaborazione con la giustizia e di differimento dell'esecuzione e dichiarato inammissibili le richieste di misure alternative - reiterava dinanzi al predetto Tribunale le medesime doglianze già proposte al fine di ottenere i richiesti provvedimenti "ora per allora".

Dinanzi al Tribunale del riesame il ricorrente esponeva: che alla data del 30/3/2020 era stato scarcerato per espiazione della pena; di aver espiato ingiustamente parte della pena in regime carcerario e ciò a seguito dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], poi annullata dalla Corte di cassazione; che, pertanto, aveva interesse a reiterare la domanda già proposta onde poter poi richiedere, nel caso di accoglimento, ora per allora, alla Corte d'appello la riparazione per ingiusta detenzione.

Con l'ordinanza qui impugnata il Tribunale del riesame ha ritenuto che, essendo stata la pena già espiata, non può procedersi ad un nuovo giudizio sulla sussistenza o meno della collaborazione impossibile e che, in ogni caso, un nuovo giudizio potrebbe incidere solo sull'ammissibilità delle misure alternative essendo comunque riservato al Tribunale di sorveglianza l'apprezzamento discrezionale della meritevolezza da parte dell'istante, all'epoca, di accedere ad una di tali misure.

Per tale ragione non sussiste, ad avviso del giudice a quo, l'interesse ad agire in quanto, le diverse modalità di espiazione di una pena legittimamente disposta sono frutto di una valutazione discrezionale del giudice che, in quanto tale, è esente da errori che consentano l'applicazione delle norme di cui all'art. 314 cod.proc.pen. 2.

Avverso tale decisione ricorre il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che, con un unico motivo di ricorso, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli art. 47-bis; 47-ter e 50 ord. pen., deduce la sussistenza dell' interesse del proprio assistito a far affermare l'ingiustizia della decisione dovendosi per l'appunto ritenere ingiusta qualunque decisione che abbia comportato una maggiore restrizione della libertà personale quando, invece, sarebbe stata possibile una misura meno afflittiva della custodia in carcere.

L'interesse è da ravvisarsi, deduce, dunque, nella possibilità, nel caso di accoglimento della domanda, di chiedere la riparazione per ingiusta detenzione.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.

2. La Corte costituzionale, con decisione del 18-25 luglio 1996, n. 310, ha dichiarato illegittimo l'art. 314 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedeva il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di un erroneo ordine di esecuzione, precisando che non appariva giustificato un trattamento discriminatorio tra chi aveva sofferto ingiustamente una detenzione a causa di una misura cautelare poi risultata iniqua e chi era rimasto vittima di un ordine di esecuzione illegittimo, adottato cioè sull'errata premessa che la sentenza di condanna fosse divenuta definitiva e ciò anche alla luce della legge- delega del 1987, che lasciava trasparire l'intento del legislatore delegante di non introdurre, su questo piano, ingiustificate differenziazioni tra custodia cautelare ed esecuzione di pena detentiva.

Secondo il difensore del ricorrente, tale equiparazione dovrebbe sussistere anche tra chi è rimasto vittima di un ordine di esecuzione illegittimo e chi, come appunto il ricorrente, si è visto rigettare, illegittimamente, la richiesta di accertamento di collaborazione impossibile.

Nella specie, infatti, la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva rigettato l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena anche nelle forme della detenzione domiciliare ritenendc che non sussistessero i presupposti della collaborazione impossibile; la decisicne del Giudice di legittimità era stata adottata essenzialmente sulla base del rilievo che il Tribunale non aveva approfondito debitamente l'istruttoria ed aveva deciso sulla base di mere congetture e, pertanto, il provvedimento annullato era da considerarsi illegittimo.

Orbene, ritiene il Collegio che la prospettazione difensiva sia destituita di giuridico fondamento, sol che si consideri la diversità delle due situazioni prese in esame e la conseguente assenza di una disparità di trattamento tra esse.

Ed invero, nel caso di un ordine di esecuzione illegittimo si è in presenza di una sentenza definitiva di condanna che viene successivamente rimossa, mentre nel secondo caso, l'ordine di esecuzione è del tutto legittimo e la detenzione patita, giusta ab origine, non può certo considerarsi (rectius, divenire) ingiusta solo perché il condannato non è messo in condizione di usufruire di una misura alternativa.

Correttamente, quindi, il Tribunale di sorveglianza di Salerno con l'ordinanza qui impugnata, ha ravvisato l'insussistenza di un interesse del Viviano, medio tempore scarcerato per avere interamente espiato la pena, a richiedere, dopo l'annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, l'accertamento dei presupposti per la collaborazione impossibile atteso che, peraltro, come esattamente rilevato nel provvedimento impugnato "le vicende della fase dell'esecuzione della pena rilevano ai fini dell'applicabilità dell'istituto disciplinato dall'art. 314 cod. proc. pen. sempre che da esse derivi un'ingiustizia della detenzione patita, ingiustizia che si innesta su un errore dell'autorità procedente che, per definizione, non può mai rinvenirsi nell'esercizio di un potere discrezionale" qual è quello di decidere in ordine alla sola modalità di espiazione di una pena legittimamente irrogata.

La Corte condivide integralmente queste considerazioni e le fa proprie ribadendo che non è possibile distinguere, ai fini della riparazione per l'ingiusta detenzione, tra le varie forme di espiazione della pena perché il fondamento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione si colloca nel genus dell'errore giudiziario ed è da rinvenirsi esclusivamente nell'esigenza di porre rimedio alla privazione della libertà personale ritenuta (a posteriori) senza titolo.

Né detto istituto può essere esteso al caso in questione per effetto di interpretazione analogica, in quanto non sussistono gli estremi dell'eadem ratio, presupponendo l'ingiusta detenzione l'accertata innocenza e non, come nel caso qui in esame, l'accertata responsabilità penale.

3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento reso dal Tribunale di Sorveglianza di Salerno il 25/11/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostìtuto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del del 25/11/2020, dep. il 1°/12/2020 il Tribunale di sorveglianza di Salerno ha dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] che, a seguito dell'annullamento con rinvio da parte di questa Corte di cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Salerno del 19/6/2019 - che aveva rigettato l'istanza di accertamento dell'impossibilità di collaborazione con la giustizia e di differimento dell'esecuzione e dichiarato inammissibili le richieste di misure alternative - reiterava dinanzi al predetto Tribunale le medesime doglianze già proposte al fine di ottenere i richiesti provvedimenti "ora per allora". Dinanzi al Tribunale del riesame il ricorrente esponeva: che alla data del 30/3/2020 era stato scarcerato per espiazione della pena; di aver espiato ingiustamente parte della pena in regime carcerario e ciò a seguito dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], poi annullata dalla Corte di cassazione; che, pertanto, aveva interesse a reiterare la domanda già proposta onde poter poi richiedere, nel caso di accoglimento, ora per allora, alla Corte d'appello la riparazione per ingiusta detenzione. Con l'ordinanza qui impugnata il Tribunale del riesame ha ritenuto che, essendo stata la pena già espiata, non può procedersi ad un nuovo giudizio sulla sussistenza o meno della collaborazione impossibile e che, in ogni caso, un nuovo giudizio potrebbe incidere solo sull'ammissibilità delle misure alternative essendo comunque riservato al Tribunale di sorveglianza l'apprezzamento discrezionale della meritevolezza da parte dell'istante, all'epoca, di accedere ad una di tali misure. Per tale ragione non sussiste, ad avviso del giudice a quo, l'interesse ad agire in quanto, le diverse modalità di espiazione di una pena legittimamente disposta sono frutto di una valutazione discrezionale del giudice che, in quanto tale, è esente da errori che consentano l'applicazione delle norme di cui all'art. 314 cod.proc.pen. 2. Avverso tale decisione ricorre il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che, con un unico motivo di ricorso, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli art. 47-bis; 47-ter e 50 ord. pen., deduce la sussistenza dell' interesse del proprio assistito a far affermare l'ingiustizia della decisione dovendosi per l'appunto ritenere ingiusta qualunque decisione che abbia comportato una maggiore restrizione della libertà personale quando, invece, sarebbe stata possibile una misura meno afflittiva della custodia in carcere. L'interesse è da ravvisarsi, deduce, dunque, nella possibilità, nel caso di accoglimento della domanda, di chiedere la riparazione per ingiusta detenzione. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse. 2. La Corte costituzionale, con decisione del 18-25 luglio 1996, n. 310, ha dichiarato illegittimo l'art. 314 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedeva il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di un erroneo ordine di esecuzione, precisando che non appariva giustificato un trattamento discriminatorio tra chi aveva sofferto ingiustamente una detenzione a causa di una misura cautelare poi risultata iniqua e chi era rimasto vittima di un ordine di esecuzione illegittimo, adottato cioè sull'errata premessa che la sentenza di condanna fosse divenuta definitiva e ciò anche alla luce della legge- delega del 1987, che lasciava trasparire l'intento del legislatore delegante di non introdurre, su questo piano, ingiustificate differenziazioni tra custodia cautelare ed esecuzione di pena detentiva. Secondo il difensore del ricorrente, tale equiparazione dovrebbe sussistere anche tra chi è rimasto vittima di un ordine di esecuzione illegittimo e chi, come appunto il ricorrente, si è visto rigettare, illegittimamente, la richiesta di accertamento di collaborazione impossibile. Nella specie, infatti, la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva rigettato l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena anche nelle forme della detenzione domiciliare ritenendc che non sussistessero i presupposti della collaborazione impossibile; la decisicne del Giudice di legittimità era stata adottata essenzialmente sulla base del rilievo che il Tribunale non aveva approfondito debitamente l'istruttoria ed aveva deciso sulla base di mere congetture e, pertanto, il provvedimento annullato era da considerarsi illegittimo. Orbene, ritiene il Collegio che la prospettazione difensiva sia destituita di giuridico fondamento, sol che si consideri la diversità delle due situazioni prese in esame e la conseguente assenza di una disparità di trattamento tra esse. Ed invero, nel caso di un ordine di esecuzione illegittimo si è in presenza di una sentenza definitiva di condanna che viene successivamente rimossa, mentre nel secondo caso, l'ordine di esecuzione è del tutto legittimo e la detenzione patita, giusta ab origine, non può certo considerarsi (rectius, divenire) ingiusta solo perché il condannato non è messo in condizione di usufruire di una misura alternativa. Correttamente, quindi, il Tribunale di sorveglianza di Salerno con l'ordinanza qui impugnata, ha ravvisato l'insussistenza di un interesse del Viviano, medio tempore scarcerato per avere interamente espiato la pena, a richiedere, dopo l'annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, l'accertamento dei presupposti per la collaborazione impossibile atteso che, peraltro, come esattamente rilevato nel provvedimento impugnato "le vicende della fase dell'esecuzione della pena rilevano ai fini dell'applicabilità dell'istituto disciplinato dall'art. 314 cod. proc. pen. sempre che da esse derivi un'ingiustizia della detenzione patita, ingiustizia che si innesta su un errore dell'autorità procedente che, per definizione, non può mai rinvenirsi nell'esercizio di un potere discrezionale" qual è quello di decidere in ordine alla sola modalità di espiazione di una pena legittimamente irrogata. La Corte condivide integralmente queste considerazioni e le fa proprie ribadendo che non è possibile distinguere, ai fini della riparazione per l'ingiusta detenzione, tra le varie forme di espiazione della pena perché il fondamento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione si colloca nel genus dell'errore giudiziario ed è da rinvenirsi esclusivamente nell'esigenza di porre rimedio alla privazione della libertà personale ritenuta (a posteriori) senza titolo. Né detto istituto può essere esteso al caso in questione per effetto di interpretazione analogica, in quanto non sussistono gli estremi dell'eadem ratio, presupponendo l'ingiusta detenzione l'accertata innocenza e non, come nel caso qui in esame, l'accertata responsabilità penale. 3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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