CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 ottobre 2021
Cassazione n. 40245/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 84-15372/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 1 ottobre 2021, ha confermato la sentenza del tribunale di Velletri — Sezione distaccata di Anzio- resa in data 13 ottobre 2011 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di ricettazione. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in ordine al trattamento sanzionatorio e all'applicazione della recidiva, sono inammissibili poiché genericamente reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulla sussistenza della recidiva ex art. 99, comma quarto cod. pen. e sulla congruità del trattamento sanzionatorio nel rispetto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., tenuto conto della gravità del reato e del valore dei beni ricettati]; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27/9/20