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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20269/2026

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e pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Tomaselli-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 280/2024 depositatail 31/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processoNumero registro generale 17815/2024Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 20269/2026Data pubblicazione 16/06/20261.

Achille e [OSCURATO:PERSONA] erano soci di una società agricola, AgricolaDe Ponti ss. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in rappresentanza dellasocietà semplice, agiva con più azioni nei confronti del fratello Achilleper ottenere la restituzione di ammanchi di cassa relativamente ad attidi malagestio per l’ammontare complessivo di euro € 500.000,00 circa.2. [OSCURATO:PERSONA], nel 2017, conferiva il ramo d’azienda individuale“[OSCURATO:PERSONA]” nella 2A S.r.l. , con annessi beni immobili.3.

Successivamente, nel 2018 i due fratelli addivenivano a un accordotransattivo in virtù del qquale Achillerecedeva dalla società agricolacon valutazione della sua quota in € 306.000 complessivi, con salvezzadel diritto di entrambe le parti di proseguire e di promuovere ogniazione giudiziale, l’una nei confronti delle altre, in relazione ai pregressirapporti sociali.4.

Pertanto, [OSCURATO:PERSONA] e la società agricola innanzi al Tribunale diMilano esperivano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della s.r.l.conferitaria del ramo di azienda un’ azione revocatoria a tutela delcredito risarcitorio rimasto insoluto, accolta in entrambi i gradi neiconfronti della sola società agricola, previa dichiarazione di carenza dilegittimazione in proprio di [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di un creditodella società nei confronti dell’ex socio Achille.5. [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA] conferitaria dei beniricorrevano per cassazione della sentenza n. 280/2024 della Corted’Appello di Milano del 31 gennaio 2024, con atto affidato a tre motivi.La società [OSCURATO:PERSONA] ss depositava controricorso.6.

Le parti hanno depositato rispettiva memoria.Motivi della decisione1.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano “violazione ex art. 360, comma1, nn. 3 e 5, c.p.c. – violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 170,1022, 540 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., ovvero omesso l’esame di un fatto decisivo per la controversia sotto il profilo dell’ eventusNumero registro generale 17815/2024Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 20269/2026Data pubblicazione 16/06/2026damni” per avere la Corte d’appello indebitamente non considerato ilpatrimonio residuo del debitore, in tesi capiente, e più precisamente,l’immobile conferito nel fondo patrimoniale che, sebbene gravato da dirittodi abitazione, sarebbe stato ugualmente aggredibile (incidendo solo sulprezzo ricavabile) e il valore della partecipazione societaria (pari al 50%della società agricola), il cui valore era stato pacificamente etransattivamente quantificato.

Inoltre censurano l’errata applicazione deiprincipi sull’eventus damni in presenza di ipoteca su un bene facente partedel patrimonio del debitore ricorrente sostenendo che sul punto sia statofatto un ragionamento prognostico astratto, senza verificare la concretaprobabilità di realizzo per il creditore chirografario, in violazione dell’art.2697 c.c. e della giurisprudenza di legittimità (es.

Cass. 16464/2009);denunciano, infine, che non sia stato considerato che almeno il 50% delcredito risarcitorio sarebbe comunque di competenza dello stesso AchilleDe Ponti quale socio al 50%, con ulteriore errore di valutazione dellaeffettiva esposizione debitoria.2.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la “violazione ex art. 360,comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – Violazione degli artt. 2697 e 2901 c.c. e 115c.p.c., nonché motivazione apparente, ovvero omesso esame di un fattodecisivo per la controversia”, riguardo al requisito della scientia damni dicui all’art. 2901 c.c. in capo al debitore e al soggetto terzo avente causa.3.

Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione ex art. 360, comma1, nn. 3 e 5, c.p.c. – violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. edell’art. 115 c.p.c., nonché motivazione apparente, ovvero omesso esamedi un fatto decisivo per la controversia, avendo la Corte d’appellotrascurato che un anno dopo, e proprio malgrado le citate missive, taleconsapevolezza era totalmente assente non solo in capo ad Achille DePonti ma soprattutto allo stesso [OSCURATO:PERSONA] e alla società De PontiNumero registro generale 17815/2024Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 20269/2026Data pubblicazione 16/06/2026di liquidazione delle quote societarie in totale assenza di qualsivogliagaranzia.4.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi,sono in parte inammissibili e in parte infondati.5.

Giusta principio consolidato ai fini dell’azione revocatoria ordinarial’eventus damni ricorre quando l’atto dispositivo comporti unamodificazione qualitativa o quantitativa della garanzia patrimonialegenerica tale da rendere più incerto o difficile il soddisfacimento delcredito; tale valutazione deve essere compiuta con giudizio prognosticoriferito al momento dell’atto, restando a carico del debitore l’onere diprovare la sufficiente capienza del patrimonio residuo, senza che la solaallegazione della titolarità di beni gravati da ipoteche o di partecipazionisocietarie, di valore incerto, sia di per sé idonea ad escludere il pregiudizio( cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 10298 del 18/04/2025; Sez. 3 - , Ordinanzan. 26310 del 29/09/2021; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016).

Commentato [FF1]: Capienza patrimoni5.1.

L’art. 2901 c.c. accoglie una “nozione lata di credito”, comprensivadi una ragionevole aspettativa del creditore, purché non si riveli primafacie pretestuosa e possa valutarsi come probabile anche se nondefinitivamente accertata (Cass. sent. 11755/2018).

La norma qui indiscussione ammette, pertanto, che l’azione possa essere promossa anchedal titolare di un “credito eventuale nella veste di credito litigioso” (Cass.civ. ord. n. 3363/2019).

Pertanto, gli argomenti opposti dai ricorrenti nonhanno trovato alcun riscontro da parte dei giudici in quanto attengono alcorso dei procedimenti avviati dal creditore a tutela del credito e non apronunce aventi carattere definitivo sulla effettiva consistenza del credito.In rapporto a detta aspettativa di credito, inoltre, è stato correttamenterilevato come il patrimonio residuo non desse le medesime garanzie diquello confluito nella società conferitaria del ramo di azienda, aggredibilenonostante sugli immobili oggetto del conferimento risultasse unaiscrizione ipotecaria in data anteriore.Numero registro generale 17815/2024Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 20269/2026Data pubblicazione 16/06/20265.2.

La Corte di Appello di Milano, in particolare, rilevava che i crediti atutela dei quali parte appellata aveva agito in primo grado erano staticonfermati in sede processuale con i provvedimenti di rigetto delleimpugnazioni promosse avverso le sentenze sui contenziosi R.G. n.33260/18 e R.G. n. 33748/2018; parte appellante, poi, non avevaprovato che il suo patrimonio residuo, all’epoca del contestatoconferimento, aveva una consistenza residua sufficiente per soddisfare lepretese creditorie avversarie, posto che l’immobile adibito a casaconiugale era allora conferito in un fondo patrimoniale, gravato dal dirittodi abitazione della moglie e dei figli, nonché oggetto di iniziative giudiziarieda parte della moglie del debitore; il valore effettivo della quota societaria,inoltre, era da ritenersi “mobile” nel tempo e, in ogni caso, la suavalutazione in euro 306.000,00 risaliva al 2018, e quindi a data successivaall’atto dispositivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di cui è stata chiesta l’inefficacia neiconfronti del creditore.

Inoltre, valutava come la presenza di un’ipotecasugli immobili trasferiti con il conferimento non facesse venir menol’interesse ad agire in revocatoria da parte dei suoi creditori, consideratoche detto peso, ancorché di entità tale da assorbirne potenzialmentel'intero valore, non avrebbe potuto escludere l’ “eventus damni”, dato chela valutazione della possibile incidenza, sul valore del bene, del privilegioconnesso all’ipoteca andava compiuta attraverso un giudizio prognosticoproiettato verso il futuro, ivi inclusa il possibile venir meno o nridimensionamento della garanzia ipotecaria.5.3.

Oltretutto, il precedente citato dai ricorrenti a proposito dellasussistenza, tra i beni conferiti, di iscrizioni pregiudizievoli ( ipoteche), eciò al fine di provare l’insussistenza di un pregiudizio, non è in realtàidoneo a mettere in crisi la motivazione resa dalla Corte di merito, inquanto si tratta di un caso, del tutto peculiare, in cui questa Corte haconfermato il rigetto della domanda revocatoria perché l'attore, creditorechirografario tardivamente intervenuto in una procedura esecutiva relativaNumero registro generale 17815/2024Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 20269/2026Data pubblicazione 16/06/2026all'immobile ipotecato successivamente alienato, non aveva ricevutoalcunché in sede di riparto per l'inidoneità dell'unica offerta presentata asoddisfare persino i crediti privilegiati (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25733del 22/12/2015).

Evidentemente, la situazione prospettata nel caso inesame è del tutto differente, perché la valutazione da farsi è solo inriferimento alla diminuzione della garanzia patrimoniale provocata daglidel ramo di azienda, diminuzione che deve necessariamente confrontarsicon il patrimonio residuo del debitore costituito da beni appartenenti a unfondo patrimoniale per i bisogni della famiglia, per di più gravati da dirittodi abitazione a favore del coniuge, e da una quota sociale di valorecomunque inferiore rispetto al credito sociale e valutata successivamenteall’atto dispositivo.5.4.

Pertanto, le argomentazioni spese dalla corte di merito dimostranoche si è tenuto conto di tutti i rilievi dei ricorrenti, respingendoli conmotivazione esaustiva e conforme a Cass.

SU 8053/2014, non denotanteuna motivazione astratta o internamente contradittoria.

Peraltro varammentato che, trattandosi di una sentenza doppiamente conforme, ladenunzia di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. risulta inammissibile ex art. 360 n. 4c.p.c. se non “vestita” con ulteriori argomenti tesi a dimostrare che igiudici di merito, nel respingere le eccezioni, hanno speso argomentazionitra loro differenti e non sovrapponibili ( cfr. sul punto, par 8.2 , di seguito)6.

Con riferimento al terzo e al quarto motivo di appello, con ragionamentoaltrettanto coerente e immune dai vizi denunciati, la Corte d’appellorilevava come non fosse revocabile in dubbio che [OSCURATO:PERSONA], giàdestinatario di due comunicazioni, anteriori all’atto dispositivo, aventi adoggetto la richiesta di restituzione delle somme poi avanzate in duegiudizi, fosse perfettamente a conoscenza del pregiudizio che l’attodispositivo avrebbe arrecato alle ragioni creditorie del fratello: taleconsapevolezza, dunque, non poteva che valere sia per [OSCURATO:PERSONA] inNumero registro generale 17815/2024Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 20269/2026Data pubblicazione 16/06/2026proprio, sia per la [OSCURATO:PERSONA] 2 A, di cui il primo era socio eamministratore.

Mentre l’assunto dei ricorrenti parte dal presupposto chese, alla data del 19.07.2017, [OSCURATO:PERSONA] era legittimamenteconsapevole di non versare in una qualche situazione debitoria neiconfronti di controparte procedendo, in assoluta serenità, alla stipuladell’atto di conferimento per cui è causa, è chiaro come neppure la [OSCURATO:SOCIETA], in persona del medesimo sig. [OSCURATO:PERSONA] suo legalerappresentante, potesse ritenere che detto atto avrebbe potutodeterminare pregiudizi alle asserite ragioni creditorie: si tratta, invero, diuna differente interpretazione dei fatti di causa pienamente valutatadalla Corte di merito come inconferente ai fini della prova della scientiadamni.6.1.

Mancando, nell’esposizione del motivo, l’evidenza di un contrastodella motivazione con le norme regolatrici della fattispecie o conl'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità odalla prevalente dottrina, questa Corte reputa inammissibile la richiesta diverificare nei fatti il fondamento della denunziata violazione (Cass., Sezun., 05/05/2006, n. 10313), giacché non è il punto d'arrivo della decisionedi fatto che determina l'esistenza del vizio di cui all'art. 360, 1° comma, n.3, cod.proc.civ., ma l'impostazione giuridica che, espressamente oimplicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le normeapplicabili alla fattispecie e nell'interpretarle.6.2.

In sintesi, il ragionamento operato dalla corte di merito sullairrilevanza della eventuale riduzione del credito per effetto dei possibiliesiti delle controversie pendenti tra i due fratelli e la società, e ciò ai finidella valutazione della capienza del patrimonio residuo in rapportoall’eventus damni e della scientia damni , è immune da ogni censurapoiché si tratta di valori futuri e incerti, discrezionalmente valutati daigiudici di merito, rispetto ai quali non può configurarsi alcuna violazioneNumero registro generale 17815/2024Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 20269/2026Data pubblicazione 16/06/2026dell’art. 115 c.p.c., peraltro non dedotta con riferimento alla violazione diparametri di valutazione delle prove indicati nella norma, ma solo inrelazione all’esito della valutazione di merito, in tale sede insindacabile(così, Sez.

U - , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020; Cass., Sez. 6-3,ordinanza n. 26769 del 23/20/2018; Sez. 3, sentenza n. 20382dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. Sez. 3, sentenza n. 11892 del 10/6/2016).7.

Quanto agli elementi soggettivi dell’azione de qua, i ricorrenti deducono laviolazione ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. - Violazione degli artt.2697 e 2901 c.c. e 115 c.p.c., nonché motivazione apparente, ovveroomesso esame di un fatto decisivo per la controversia.

La censura èinfondata.

Quando l'atto di disposizione è successivo al sorgere delcredito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che ildebitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti atitolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, lacui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella deldebitore.

La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cuiapprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sededi legittimità ove congruamente motivato (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.16221 del 18/06/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27546 del 30/12/2014).7.1.

Nella fattispecie in esame la corte di merito ha sottolineato, inconformità a sedimentata giurisprudenza, come la consapevolezza delpregiudizio (scientia damni ) non richieda la certezza o l’irrevocabilità delcredito, essendo sufficiente la conoscenza, da parte del debitore e delterzo, dell’esistenza di pretese creditorie non manifestamentepretestuose; tale consapevolezza, pertanto, può essere desunta anche dadiffide stragiudiziali anteriori all’atto dispositivo e, in caso di atto a titolooneroso compiuto in favore di una società amministrata dal medesimodebitore, è legittimamente imputabile al terzo beneficiario per identitàsoggettiva, salva prova contraria.

Mentre, gli argomenti opposti dairicorrenti attengono, piuttosto, alla presunta (ma indimostrata)Numero registro generale 17815/2024Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 20269/2026Data pubblicazione 16/06/2026inconsistenza delle diffide di pagamento ricevute dal debitore e valorizzatedalla sentenza impugnata, in ragione di questioni fattuali e argomentazionigiuridiche proprie di altri procedimenti, sui quali in due gradi di giudizio igiudici di merito hanno già ampiamente argomentato in senso contrarioalla tesi propugnata dai ricorrenti, poiché nessuna statuizione definitiva èintervenuta sì da mettere in crisi gli argomenti spesi a sostegno delladecisione sulla consistenza del credito della società tutelato con la l’azionepauliana.7.2.

In fine, ai sensi del novellato art. 360, quarto comma c.p.c. il motivosi dimostra inammissibile là dove denuncia la nullità della sentenza ex art.360 n. 5 c.p.c..

Invero, la sentenza non può essere impugnata peromesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio qualora la pronunciad’appello confermi la decisione di primo grado per le stesse ragioni,inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata ( per ilprincipio di diritto v. anche di seguito, par. 8.2).8.

Con il terzo motivo i ricorrenti deducono “violazione ex art. 360, comma1, nn. 3 e 5, c.p.c. - asserita violazione e falsa applicazione dell’art 2901c.c. e dell’art. 115 c.p.c. - inammissibilità / infondatezza del motivo”.Parte ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe omessoqualsivoglia statuizione in ordine (all’asserita) eccezione riguardante larilevanza del successivo atto di recesso/liquidazione della partecipazione diAchille [OSCURATO:PERSONA] nella società [OSCURATO:PERSONA] F.lli. s.s .8.1.

Il motivo è infondato poiché, per quanto sopra già detto, la Corte dimerito ha valutato anche tale aspetto e la denunzia, per come formulata,non è idonea a dimostrare l’errata applicazione dei principi di cui all’art.2901 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., stante l’alternativa lettura del fatto cheessa si limita a proporre.8.2.

Va altresì rimarcato che, in virtù del novellato art. 360, quartocomma c.p.c., sostitutivo dell’art. 348 ter c.p.c., la denuncia svolta aisensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile.

Invero, la riforma delNumero registro generale 17815/2024Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 20269/2026Data pubblicazione 16/06/2026processo civile ha ulteriormente rafforzato il principio per cui la sentenzanon può essere impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio, ex art. 360 n. 5 c.p.c., qualora la pronuncia d’appello confermi ladecisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti,poste a base della decisione impugnata.

Sicché il ricorrente in cassazione,per evitare l’inammissibilità del motivo, ha l’onere – nella specie nonassolto – di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione diprimo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello,dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 18/12/2014, n. 26860;Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 6/8/2019, n. 20994; da ultimo, Cass.28/2/2023, n. 5947; Sez. 3 -, Ordinanza n. 26934 del 20/9/2023).9.

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto delricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al solidale pagamentodelle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro10.200,00 (di cui euro 10.000,00 per onorari), oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/4/2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Tomaselli-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 280/2024 depositatail 31/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processoNumero registro generale 17815/2024Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 20269/2026Data pubblicazione 16/06/20261. Achille e [OSCURATO:PERSONA] erano soci di una società agricola, AgricolaDe Ponti ss. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in rappresentanza dellasocietà semplice, agiva con più azioni nei confronti del fratello Achilleper ottenere la restituzione di ammanchi di cassa relativamente ad attidi malagestio per l’ammontare complessivo di euro € 500.000,00 circa.2. [OSCURATO:PERSONA], nel 2017, conferiva il ramo d’azienda individuale“[OSCURATO:PERSONA]” nella 2A S.r.l. , con annessi beni immobili.3. Successivamente, nel 2018 i due fratelli addivenivano a un accordotransattivo in virtù del qquale Achillerecedeva dalla società agricolacon valutazione della sua quota in € 306.000 complessivi, con salvezzadel diritto di entrambe le parti di proseguire e di promuovere ogniazione giudiziale, l’una nei confronti delle altre, in relazione ai pregressirapporti sociali.4. Pertanto, [OSCURATO:PERSONA] e la società agricola innanzi al Tribunale diMilano esperivano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della s.r.l.conferitaria del ramo di azienda un’ azione revocatoria a tutela delcredito risarcitorio rimasto insoluto, accolta in entrambi i gradi neiconfronti della sola società agricola, previa dichiarazione di carenza dilegittimazione in proprio di [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di un creditodella società nei confronti dell’ex socio Achille.5. [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA] conferitaria dei beniricorrevano per cassazione della sentenza n. 280/2024 della Corted’Appello di Milano del 31 gennaio 2024, con atto affidato a tre motivi.La società [OSCURATO:PERSONA] ss depositava controricorso.6. Le parti hanno depositato rispettiva memoria.Motivi della decisione1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano “violazione ex art. 360, comma1, nn. 3 e 5, c.p.c. – violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 170,1022, 540 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., ovvero omesso l’esame di un fatto decisivo per la controversia sotto il profilo dell’ eventusNumero registro generale 17815/2024Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 20269/2026Data pubblicazione 16/06/2026damni” per avere la Corte d’appello indebitamente non considerato ilpatrimonio residuo del debitore, in tesi capiente, e più precisamente,l’immobile conferito nel fondo patrimoniale che, sebbene gravato da dirittodi abitazione, sarebbe stato ugualmente aggredibile (incidendo solo sulprezzo ricavabile) e il valore della partecipazione societaria (pari al 50%della società agricola), il cui valore era stato pacificamente etransattivamente quantificato. Inoltre censurano l’errata applicazione deiprincipi sull’eventus damni in presenza di ipoteca su un bene facente partedel patrimonio del debitore ricorrente sostenendo che sul punto sia statofatto un ragionamento prognostico astratto, senza verificare la concretaprobabilità di realizzo per il creditore chirografario, in violazione dell’art.2697 c.c. e della giurisprudenza di legittimità (es. Cass. 16464/2009);denunciano, infine, che non sia stato considerato che almeno il 50% delcredito risarcitorio sarebbe comunque di competenza dello stesso AchilleDe Ponti quale socio al 50%, con ulteriore errore di valutazione dellaeffettiva esposizione debitoria.2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la “violazione ex art. 360,comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – Violazione degli artt. 2697 e 2901 c.c. e 115c.p.c., nonché motivazione apparente, ovvero omesso esame di un fattodecisivo per la controversia”, riguardo al requisito della scientia damni dicui all’art. 2901 c.c. in capo al debitore e al soggetto terzo avente causa.3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione ex art. 360, comma1, nn. 3 e 5, c.p.c. – violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. edell’art. 115 c.p.c., nonché motivazione apparente, ovvero omesso esamedi un fatto decisivo per la controversia, avendo la Corte d’appellotrascurato che un anno dopo, e proprio malgrado le citate missive, taleconsapevolezza era totalmente assente non solo in capo ad Achille DePonti ma soprattutto allo stesso [OSCURATO:PERSONA] e alla società De PontiNumero registro generale 17815/2024Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 20269/2026Data pubblicazione 16/06/2026di liquidazione delle quote societarie in totale assenza di qualsivogliagaranzia.4. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi,sono in parte inammissibili e in parte infondati.5. Giusta principio consolidato ai fini dell’azione revocatoria ordinarial’eventus damni ricorre quando l’atto dispositivo comporti unamodificazione qualitativa o quantitativa della garanzia patrimonialegenerica tale da rendere più incerto o difficile il soddisfacimento delcredito; tale valutazione deve essere compiuta con giudizio prognosticoriferito al momento dell’atto, restando a carico del debitore l’onere diprovare la sufficiente capienza del patrimonio residuo, senza che la solaallegazione della titolarità di beni gravati da ipoteche o di partecipazionisocietarie, di valore incerto, sia di per sé idonea ad escludere il pregiudizio( cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 10298 del 18/04/2025; Sez. 3 - , Ordinanzan. 26310 del 29/09/2021; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016). Commentato [FF1]: Capienza patrimoni5.1. L’art. 2901 c.c. accoglie una “nozione lata di credito”, comprensivadi una ragionevole aspettativa del creditore, purché non si riveli primafacie pretestuosa e possa valutarsi come probabile anche se nondefinitivamente accertata (Cass. sent. 11755/2018). La norma qui indiscussione ammette, pertanto, che l’azione possa essere promossa anchedal titolare di un “credito eventuale nella veste di credito litigioso” (Cass.civ. ord. n. 3363/2019). Pertanto, gli argomenti opposti dai ricorrenti nonhanno trovato alcun riscontro da parte dei giudici in quanto attengono alcorso dei procedimenti avviati dal creditore a tutela del credito e non apronunce aventi carattere definitivo sulla effettiva consistenza del credito.In rapporto a detta aspettativa di credito, inoltre, è stato correttamenterilevato come il patrimonio residuo non desse le medesime garanzie diquello confluito nella società conferitaria del ramo di azienda, aggredibilenonostante sugli immobili oggetto del conferimento risultasse unaiscrizione ipotecaria in data anteriore.Numero registro generale 17815/2024Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 20269/2026Data pubblicazione 16/06/20265.2. La Corte di Appello di Milano, in particolare, rilevava che i crediti atutela dei quali parte appellata aveva agito in primo grado erano staticonfermati in sede processuale con i provvedimenti di rigetto delleimpugnazioni promosse avverso le sentenze sui contenziosi R.G. n.33260/18 e R.G. n. 33748/2018; parte appellante, poi, non avevaprovato che il suo patrimonio residuo, all’epoca del contestatoconferimento, aveva una consistenza residua sufficiente per soddisfare lepretese creditorie avversarie, posto che l’immobile adibito a casaconiugale era allora conferito in un fondo patrimoniale, gravato dal dirittodi abitazione della moglie e dei figli, nonché oggetto di iniziative giudiziarieda parte della moglie del debitore; il valore effettivo della quota societaria,inoltre, era da ritenersi “mobile” nel tempo e, in ogni caso, la suavalutazione in euro 306.000,00 risaliva al 2018, e quindi a data successivaall’atto dispositivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di cui è stata chiesta l’inefficacia neiconfronti del creditore. Inoltre, valutava come la presenza di un’ipotecasugli immobili trasferiti con il conferimento non facesse venir menol’interesse ad agire in revocatoria da parte dei suoi creditori, consideratoche detto peso, ancorché di entità tale da assorbirne potenzialmentel'intero valore, non avrebbe potuto escludere l’ “eventus damni”, dato chela valutazione della possibile incidenza, sul valore del bene, del privilegioconnesso all’ipoteca andava compiuta attraverso un giudizio prognosticoproiettato verso il futuro, ivi inclusa il possibile venir meno o nridimensionamento della garanzia ipotecaria.5.3. Oltretutto, il precedente citato dai ricorrenti a proposito dellasussistenza, tra i beni conferiti, di iscrizioni pregiudizievoli ( ipoteche), eciò al fine di provare l’insussistenza di un pregiudizio, non è in realtàidoneo a mettere in crisi la motivazione resa dalla Corte di merito, inquanto si tratta di un caso, del tutto peculiare, in cui questa Corte haconfermato il rigetto della domanda revocatoria perché l'attore, creditorechirografario tardivamente intervenuto in una procedura esecutiva relativaNumero registro generale 17815/2024Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 20269/2026Data pubblicazione 16/06/2026all'immobile ipotecato successivamente alienato, non aveva ricevutoalcunché in sede di riparto per l'inidoneità dell'unica offerta presentata asoddisfare persino i crediti privilegiati (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25733del 22/12/2015). Evidentemente, la situazione prospettata nel caso inesame è del tutto differente, perché la valutazione da farsi è solo inriferimento alla diminuzione della garanzia patrimoniale provocata daglidel ramo di azienda, diminuzione che deve necessariamente confrontarsicon il patrimonio residuo del debitore costituito da beni appartenenti a unfondo patrimoniale per i bisogni della famiglia, per di più gravati da dirittodi abitazione a favore del coniuge, e da una quota sociale di valorecomunque inferiore rispetto al credito sociale e valutata successivamenteall’atto dispositivo.5.4. Pertanto, le argomentazioni spese dalla corte di merito dimostranoche si è tenuto conto di tutti i rilievi dei ricorrenti, respingendoli conmotivazione esaustiva e conforme a Cass. SU 8053/2014, non denotanteuna motivazione astratta o internamente contradittoria. Peraltro varammentato che, trattandosi di una sentenza doppiamente conforme, ladenunzia di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. risulta inammissibile ex art. 360 n. 4c.p.c. se non “vestita” con ulteriori argomenti tesi a dimostrare che igiudici di merito, nel respingere le eccezioni, hanno speso argomentazionitra loro differenti e non sovrapponibili ( cfr. sul punto, par 8.2 , di seguito)6. Con riferimento al terzo e al quarto motivo di appello, con ragionamentoaltrettanto coerente e immune dai vizi denunciati, la Corte d’appellorilevava come non fosse revocabile in dubbio che [OSCURATO:PERSONA], giàdestinatario di due comunicazioni, anteriori all’atto dispositivo, aventi adoggetto la richiesta di restituzione delle somme poi avanzate in duegiudizi, fosse perfettamente a conoscenza del pregiudizio che l’attodispositivo avrebbe arrecato alle ragioni creditorie del fratello: taleconsapevolezza, dunque, non poteva che valere sia per [OSCURATO:PERSONA] inNumero registro generale 17815/2024Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 20269/2026Data pubblicazione 16/06/2026proprio, sia per la [OSCURATO:PERSONA] 2 A, di cui il primo era socio eamministratore. Mentre l’assunto dei ricorrenti parte dal presupposto chese, alla data del 19.07.2017, [OSCURATO:PERSONA] era legittimamenteconsapevole di non versare in una qualche situazione debitoria neiconfronti di controparte procedendo, in assoluta serenità, alla stipuladell’atto di conferimento per cui è causa, è chiaro come neppure la [OSCURATO:SOCIETA], in persona del medesimo sig. [OSCURATO:PERSONA] suo legalerappresentante, potesse ritenere che detto atto avrebbe potutodeterminare pregiudizi alle asserite ragioni creditorie: si tratta, invero, diuna differente interpretazione dei fatti di causa pienamente valutatadalla Corte di merito come inconferente ai fini della prova della scientiadamni.6.1. Mancando, nell’esposizione del motivo, l’evidenza di un contrastodella motivazione con le norme regolatrici della fattispecie o conl'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità odalla prevalente dottrina, questa Corte reputa inammissibile la richiesta diverificare nei fatti il fondamento della denunziata violazione (Cass., Sezun., 05/05/2006, n. 10313), giacché non è il punto d'arrivo della decisionedi fatto che determina l'esistenza del vizio di cui all'art. 360, 1° comma, n.3, cod.proc.civ., ma l'impostazione giuridica che, espressamente oimplicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le normeapplicabili alla fattispecie e nell'interpretarle.6.2. In sintesi, il ragionamento operato dalla corte di merito sullairrilevanza della eventuale riduzione del credito per effetto dei possibiliesiti delle controversie pendenti tra i due fratelli e la società, e ciò ai finidella valutazione della capienza del patrimonio residuo in rapportoall’eventus damni e della scientia damni , è immune da ogni censurapoiché si tratta di valori futuri e incerti, discrezionalmente valutati daigiudici di merito, rispetto ai quali non può configurarsi alcuna violazioneNumero registro generale 17815/2024Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 20269/2026Data pubblicazione 16/06/2026dell’art. 115 c.p.c., peraltro non dedotta con riferimento alla violazione diparametri di valutazione delle prove indicati nella norma, ma solo inrelazione all’esito della valutazione di merito, in tale sede insindacabile(così, Sez. U - , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020; Cass., Sez. 6-3,ordinanza n. 26769 del 23/20/2018; Sez. 3, sentenza n. 20382dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. Sez. 3, sentenza n. 11892 del 10/6/2016).7. Quanto agli elementi soggettivi dell’azione de qua, i ricorrenti deducono laviolazione ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. - Violazione degli artt.2697 e 2901 c.c. e 115 c.p.c., nonché motivazione apparente, ovveroomesso esame di un fatto decisivo per la controversia. La censura èinfondata. Quando l'atto di disposizione è successivo al sorgere delcredito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che ildebitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti atitolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, lacui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella deldebitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cuiapprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sededi legittimità ove congruamente motivato (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.16221 del 18/06/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27546 del 30/12/2014).7.1. Nella fattispecie in esame la corte di merito ha sottolineato, inconformità a sedimentata giurisprudenza, come la consapevolezza delpregiudizio (scientia damni ) non richieda la certezza o l’irrevocabilità delcredito, essendo sufficiente la conoscenza, da parte del debitore e delterzo, dell’esistenza di pretese creditorie non manifestamentepretestuose; tale consapevolezza, pertanto, può essere desunta anche dadiffide stragiudiziali anteriori all’atto dispositivo e, in caso di atto a titolooneroso compiuto in favore di una società amministrata dal medesimodebitore, è legittimamente imputabile al terzo beneficiario per identitàsoggettiva, salva prova contraria. Mentre, gli argomenti opposti dairicorrenti attengono, piuttosto, alla presunta (ma indimostrata)Numero registro generale 17815/2024Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 20269/2026Data pubblicazione 16/06/2026inconsistenza delle diffide di pagamento ricevute dal debitore e valorizzatedalla sentenza impugnata, in ragione di questioni fattuali e argomentazionigiuridiche proprie di altri procedimenti, sui quali in due gradi di giudizio igiudici di merito hanno già ampiamente argomentato in senso contrarioalla tesi propugnata dai ricorrenti, poiché nessuna statuizione definitiva èintervenuta sì da mettere in crisi gli argomenti spesi a sostegno delladecisione sulla consistenza del credito della società tutelato con la l’azionepauliana.7.2. In fine, ai sensi del novellato art. 360, quarto comma c.p.c. il motivosi dimostra inammissibile là dove denuncia la nullità della sentenza ex art.360 n. 5 c.p.c.. Invero, la sentenza non può essere impugnata peromesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio qualora la pronunciad’appello confermi la decisione di primo grado per le stesse ragioni,inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata ( per ilprincipio di diritto v. anche di seguito, par. 8.2).8. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono “violazione ex art. 360, comma1, nn. 3 e 5, c.p.c. - asserita violazione e falsa applicazione dell’art 2901c.c. e dell’art. 115 c.p.c. - inammissibilità / infondatezza del motivo”.Parte ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe omessoqualsivoglia statuizione in ordine (all’asserita) eccezione riguardante larilevanza del successivo atto di recesso/liquidazione della partecipazione diAchille [OSCURATO:PERSONA] nella società [OSCURATO:PERSONA] F.lli. s.s .8.1. Il motivo è infondato poiché, per quanto sopra già detto, la Corte dimerito ha valutato anche tale aspetto e la denunzia, per come formulata,non è idonea a dimostrare l’errata applicazione dei principi di cui all’art.2901 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., stante l’alternativa lettura del fatto cheessa si limita a proporre.8.2. Va altresì rimarcato che, in virtù del novellato art. 360, quartocomma c.p.c., sostitutivo dell’art. 348 ter c.p.c., la denuncia svolta aisensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile. Invero, la riforma delNumero registro generale 17815/2024Numero sezionale 1312/2026Numero di raccolta generale 20269/2026Data pubblicazione 16/06/2026processo civile ha ulteriormente rafforzato il principio per cui la sentenzanon può essere impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio, ex art. 360 n. 5 c.p.c., qualora la pronuncia d’appello confermi ladecisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti,poste a base della decisione impugnata. Sicché il ricorrente in cassazione,per evitare l’inammissibilità del motivo, ha l’onere – nella specie nonassolto – di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione diprimo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello,dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 18/12/2014, n. 26860;Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 6/8/2019, n. 20994; da ultimo, Cass.28/2/2023, n. 5947; Sez. 3 -, Ordinanza n. 26934 del 20/9/2023).9. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto delricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamentodelle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro10.200,00 (di cui euro 10.000,00 per onorari), oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/4/2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20269/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris