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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 maggio 2022

Cassazione n. 25796/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' DAVIDE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 6 aprile 2021, n. 20870, la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, ha respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza 8 febbraio 2019 della Corte di appello di Salerno.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., l'imputato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, lamenta l'errore di fatto nella decisione sul quinto motIvo del ricorso a suo tempo proposto, nella parte in cui era dedicato al mancato riconoscimento dello sconto di pena per il giudizio abbreviato che era stato chiesto dalla difesa in udienza preliminare, ma non era stato ammesso dal giudice.

In particolare, nella pronuncia oggetto di ricorso straordinario la Corte di Cassazione aveva basato la propria decisione sulla circostanza che il ricorrente non avesse rinnovato la richiesta di rito abbreviato tempestivamente davanti al giudice del dibattimento, perchè nel verbale di udienza dibattimentale del 29 giugno 2005 la richiesta difensiva sul rito era riportata soltanto dopo le richieste istruttorie del pubblico ministero, e quindi quando il dibattimento era già iniziato.

Nel ricorso si sostiene, invece, che l'istanza sul rito era stata rinnovata nella successiva udienza del 2 ottobre 2006, e doveva ritenersi tempestiva in quanto, a seguito del mutamento del collegio, il procedimento era regredito alla fase delle formalità antecedenti la dichiarazione di apertura del dibattimento.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

4. Con note del 10 maggio 2022 la difesa ha dedotto in ordine alla requisitoria del Procuratore generale insistendo per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

Il punto di partenza del percorso logico, comune sia alla sentenza censurata che al ricorso, è che in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato, affinché il giudice di primo grado, ed eventualmente il giudice dell'impugnazione, possano procedere a sindacare nel merito detta decisione, è necessario che la parte abbia riproposto al giudice di primo grado, entro la dichiarazione di apertura del dibattimento, la richiesta già oggetto del provvedimento di rigetto (Sez. 1, Sentenza n. 20758 del 13/02/2018, Valentini, Rv. 273126).

La sentenza censurata ha ritenuto non tempestiva la richiesta formulata in dibattimento nella udienza del 29 giugno 2005, in quanto avvenuta dopo le richieste di prova del pubblico ministero, e quindi a dibattimento già aperto.

Il ricorrente sostiene che la Corte è incorsa in errore nella percezione del fatto ex art. 625-bis, comma 1, cod. proc. pen., perché la richiesta di rito che doveva essere presa in esame non era quella valutata dalla Corte, ma quella presentata dalla difesa nella successiva udienza del 2 ottobre 2006, da ritenersi tempestiva perché il procedimento, nel frattempo, era regredito alla fase delle questioni preliminari per effetto della intervenuta rinnovazione del collegio.

Questa tesi non è corretta.

Infatti, la rinnovazione del collegio, pur comportando una regressione di fase, non determina una instaurazione ex novo del giudizio, come avviene, ad esempio, / L t, quando il giudice del dibattimento dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio ex art. 552, comma 2, cod. proc. pen., e non comporta, quindi, la rimessione in termini da facoltà processuali che andavano esercitate nella fase delle questioni preliminari e da cui la parte era nel frattempo decaduta (cfr., in punto di costituzione di parte civile, Sez. 1, Sentenza n. 26855 del 20/02/2015, Rocca, Rv. 263954: la costituzione di parte civile, siccome ammissibile, a pena di decadenza, solo prima che siano compiuti gli adempimenti previsti dall'art. 484 cod. proc. pen., non può più essere effettuata quando è disposta esclusivamente la rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice, non integrando tale situazione processuale un'ipotesi di instaurazione "ex novo" del dibattimento, la quale, invece, presuppone la rinnovazione della citazione a giudizio o della relativa notificazione).

La giurisprudenza delle Sezioni Unite ha, infatti, precisato espressamente che la regressione del giudizio alla fase degli atti preliminari al dibattimento non comporta la proponibilità di questioni preliminari in precedenza non sollevate, in quanto a norma dell'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., le questioni preliminari «sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti» (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 41736 del 30/05/2019, PG in proc.

Ba 2rami, Rv. 276754, - nella cui motivazione si legge: "a seguito del mutamento della composizione del collegio giudicante, il procedimento regredisce nella fase degli atti preliminari al dibattimento (che precede la nuova dichiarazione di apertura del dibattimento ex art. 492 cod. proc. pen.), e pertanto - ferma restando l'improponibilità di questioni preliminari in precedenza non sollevate (a norma dell'art. 491, comma 1, infatti, le questioni preliminari «sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti») - il giudice, nella composizione sopravvenuta, ha il potere di valutare ex novo le questioni tempestivamente proposte dalle parti e decise dal giudice diversamente com posto").

Il nuovo giudice avrebbe avuto, quindi, il potere di rivalutare una istanza di rito abbreviato respinta in diversa composizione, purchè, però, l'istanza fosse stata proposta tempestivamente al precedente giudice.

Del tutto correttamente, quindi, la decisione n. 20870 del 2021 si è soffermata, nel decidere il motivo di ricorso, sul verbale di udienza del 29 giugno 2005, perché è sulla base di esso che doveva essere decisa la tempestività o meno della riproposizione della richiesta in rito.

Ne consegue che il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. perì., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' DAVIDE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 6 aprile 2021, n. 20870, la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, ha respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza 8 febbraio 2019 della Corte di appello di Salerno. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., l'imputato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, lamenta l'errore di fatto nella decisione sul quinto motIvo del ricorso a suo tempo proposto, nella parte in cui era dedicato al mancato riconoscimento dello sconto di pena per il giudizio abbreviato che era stato chiesto dalla difesa in udienza preliminare, ma non era stato ammesso dal giudice. In particolare, nella pronuncia oggetto di ricorso straordinario la Corte di Cassazione aveva basato la propria decisione sulla circostanza che il ricorrente non avesse rinnovato la richiesta di rito abbreviato tempestivamente davanti al giudice del dibattimento, perchè nel verbale di udienza dibattimentale del 29 giugno 2005 la richiesta difensiva sul rito era riportata soltanto dopo le richieste istruttorie del pubblico ministero, e quindi quando il dibattimento era già iniziato. Nel ricorso si sostiene, invece, che l'istanza sul rito era stata rinnovata nella successiva udienza del 2 ottobre 2006, e doveva ritenersi tempestiva in quanto, a seguito del mutamento del collegio, il procedimento era regredito alla fase delle formalità antecedenti la dichiarazione di apertura del dibattimento. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Con note del 10 maggio 2022 la difesa ha dedotto in ordine alla requisitoria del Procuratore generale insistendo per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Il punto di partenza del percorso logico, comune sia alla sentenza censurata che al ricorso, è che in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato, affinché il giudice di primo grado, ed eventualmente il giudice dell'impugnazione, possano procedere a sindacare nel merito detta decisione, è necessario che la parte abbia riproposto al giudice di primo grado, entro la dichiarazione di apertura del dibattimento, la richiesta già oggetto del provvedimento di rigetto (Sez. 1, Sentenza n. 20758 del 13/02/2018, Valentini, Rv. 273126). La sentenza censurata ha ritenuto non tempestiva la richiesta formulata in dibattimento nella udienza del 29 giugno 2005, in quanto avvenuta dopo le richieste di prova del pubblico ministero, e quindi a dibattimento già aperto. Il ricorrente sostiene che la Corte è incorsa in errore nella percezione del fatto ex art. 625-bis, comma 1, cod. proc. pen., perché la richiesta di rito che doveva essere presa in esame non era quella valutata dalla Corte, ma quella presentata dalla difesa nella successiva udienza del 2 ottobre 2006, da ritenersi tempestiva perché il procedimento, nel frattempo, era regredito alla fase delle questioni preliminari per effetto della intervenuta rinnovazione del collegio. Questa tesi non è corretta. Infatti, la rinnovazione del collegio, pur comportando una regressione di fase, non determina una instaurazione ex novo del giudizio, come avviene, ad esempio, / L t, quando il giudice del dibattimento dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio ex art. 552, comma 2, cod. proc. pen., e non comporta, quindi, la rimessione in termini da facoltà processuali che andavano esercitate nella fase delle questioni preliminari e da cui la parte era nel frattempo decaduta (cfr., in punto di costituzione di parte civile, Sez. 1, Sentenza n. 26855 del 20/02/2015, Rocca, Rv. 263954: la costituzione di parte civile, siccome ammissibile, a pena di decadenza, solo prima che siano compiuti gli adempimenti previsti dall'art. 484 cod. proc. pen., non può più essere effettuata quando è disposta esclusivamente la rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice, non integrando tale situazione processuale un'ipotesi di instaurazione "ex novo" del dibattimento, la quale, invece, presuppone la rinnovazione della citazione a giudizio o della relativa notificazione). La giurisprudenza delle Sezioni Unite ha, infatti, precisato espressamente che la regressione del giudizio alla fase degli atti preliminari al dibattimento non comporta la proponibilità di questioni preliminari in precedenza non sollevate, in quanto a norma dell'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., le questioni preliminari «sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti» (cfr. Sez. U, Sentenza n. 41736 del 30/05/2019, PG in proc. Ba 2rami, Rv. 276754, - nella cui motivazione si legge: "a seguito del mutamento della composizione del collegio giudicante, il procedimento regredisce nella fase degli atti preliminari al dibattimento (che precede la nuova dichiarazione di apertura del dibattimento ex art. 492 cod. proc. pen.), e pertanto - ferma restando l'improponibilità di questioni preliminari in precedenza non sollevate (a norma dell'art. 491, comma 1, infatti, le questioni preliminari «sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti») - il giudice, nella composizione sopravvenuta, ha il potere di valutare ex novo le questioni tempestivamente proposte dalle parti e decise dal giudice diversamente com posto"). Il nuovo giudice avrebbe avuto, quindi, il potere di rivalutare una istanza di rito abbreviato respinta in diversa composizione, purchè, però, l'istanza fosse stata proposta tempestivamente al precedente giudice. Del tutto correttamente, quindi, la decisione n. 20870 del 2021 si è soffermata, nel decidere il motivo di ricorso, sul verbale di udienza del 29 giugno 2005, perché è sulla base di esso che doveva essere decisa la tempestività o meno della riproposizione della richiesta in rito. Ne consegue che il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. perì., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
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