CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 13362/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: - la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, su conforme richiesta del Procuratore generale revocava l'indulto concesso a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Catanzaro dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; - ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge. Considerato che il ricorso è inammissibile: - il ricorrente sostiene un'interpretazione dell'art. 1, comma 3, legge 241 del 2006 manifestamente infondata: la norma fa riferimento ad una condanna ad una pena "non inferiore a due anni", espressione che comprende, senza alcun dubbio, una condanna alla pena di anni due di reclusione, escludendo, invece, condanne ad una pena che, appunto, sono inferiori a quella soglia. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 I Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]